inexecutivis
pubblicato
09 novembre 2020
Rispondiamo all’interrogativo premettendo che a mente dell’art. 571 c.p.c. una delle cause di inefficacia dell’offerta è rappresentata dal fatto che essa sia formulata per un importo inferiore al prezzo base, nella misura eccedente il 25%.
Se dunque una offerta inferiore al prezzo base è ammissibile (nei limiti che abbiamo appena detto), l’unica ipotesi che ci sentiamo di formulare è che ci sia stato un errore o che, trattandosi di vendita disposta in seno ad una procedura fallimentare, il Tribunale abbia ritenuto che in questo tipo di vendita la disciplina dell’offerta minima (per come formulata dagli artt. 572 e 573 c.p.c.) non sia applicabile.