Prezzo base e offerta minima

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  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2021
emmecinque pubblicato 18 maggio 2018

Buongiorno, perchè in questa asta prezzo base e offerta minima coincidono? secondo il curatore non è possibile offrire meno dell'offerta minima (io pensavo fosse comunque possibile offrire fino al 75% del prezzo base).

Offrendo ad esempio l'80% del prezzo base ed essendo l'unico offerente, cosa succederebbe?

GRAZIE

https://www.canaleaste.it/aste/pvp/117529

 

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inexecutivis pubblicato 21 maggio 2018

Nel rispondere alla domanda muoviamo dalla premessa per cui la vendita cui lei si riferisce è una vendita fallimentare, poiché se si fosse trattato di una vendita esecutiva certamente ci troveremmo dinanzi ad una anomalia.

Nelle vendite fallimentari non è detto che sia così.

Crchiamo di spiegrare il perché.

L’istituto dell’offerta minima è stata introdotto inseno al codice di procedura civile dal d.l. d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132, il quale ha previsto in sede esecutiva la possibilità di presentare offerte d iacquisto per un importo pari al prezzo base, ridotto di ¼.

Orbene, se si esamina la disciplina dell’offerta minima, quale essa si ricava dagli artt.  569 (a mente del quale il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base e l’offerta minima), 571 (l’offerta è inefficace se è inferiore di oltre ¼ rispetto all’offerta minima), 572 (in presenza di una sola offerta per un prezzo inferiore al prezzo base il Giudice non aggiudica se vi sono istanze di assegnazione o se ritiene di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita) e 573 c.p.c. (se all’esito delle gara tra gli offerenti, o in assenza di gara, il prezzo più alto è inferiore al prezzo base, il Giudice assegna, se vi sono istanze di assegnazione, altrimenti aggiudica), emerge il dato per cui essa è inestricabilmente legata all’istituto dell’assegnazione, poiché nel proporre di acquistare ad un prezzo inferiore a quello base, l’offerente si espone al rischio che prevalga il diritto soggettivo del creditore che abbia tempestivamente formulato istanza di assegnazione.

Fatta questa premessa con riferimento alle vendite che si celebrano in sede esecutiva, e venendo alle vendite fallimentari, osserviamo che esse sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una regolamentazione solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

Posti questi dati, se la vendita si svolge ai sensi dell’art. 107 comma primo, la disciplina dell’offerta minima non troverà applicaizone, trattandosi di istituto coniato per la vendita esecutiva.

Diverso, e più articolaro, è il discorso relativo alle vendite fallimentari che si svolgono ai sensi dell’art. 107, comma secondo, poiché in questo caso è previsto il rinvio alle norme del codice di procedura civile,

In questo secondo caso, se si condivide l’idea per cui l’istituto dell’assegnazione, nei termini in cui è disciplinato dal codice di rito, non è trapiantabile sic et sempliciter nell’alveo della liquidaizone concorsuale, se ne deve ricavare che la indicazione della offerta minima non ha spazio applicativo.

Venendo al caso di specie, a nostro avviso il fatto che offerta minima e prezzo base rechino lo stesso importo è corretto poiché, come si ricava dall’avviso di vendita, si tratta di una vendita “competitiva”.

emmecinque pubblicato 21 maggio 2018

GRAZIE per la cortese risposta.

A questo punto , considerando che il prezzo base/minimo si avvicina molto (troppo secondo me) al prezzo di mercato dell'immobile, dovro' aspettare che l'asta vada (speriamo) deserta e provarci al prossimo esperimento...

 

inexecutivis pubblicato 22 maggio 2018

La scelta è rischiosa. Accade, infatti, che a volte il prezzo molto basso suscita l'interesse di tanti acquirenti tra i quali si aprono gare che a volte portano l'aggiudicazione ad un prezzo superiore a quello del precedente tentativo di vendita andato deserto.

emmecinque pubblicato 23 maggio 2018

concordo con lei...pero' non vedo alternativa , non potendo offrire meno del prezzo base (io ero orientato ad un'offerta ribassata di un 10/15%)...a questo punto posso solo incorciare le dita.

GRAZIE

inexecutivis pubblicato 23 maggio 2018

grazie a lei

emmecinque pubblicato 28 maggio 2018

Buongiorno, scusi se torno sull'argomento (ma come avrà capito sono interessato al lotto in vendita).

Riguardando i documenti di una precedente asta mi sono accorto che per un'altra vendita (sempre con le stesse "caratteristiche" , cioè Istanza di vendita ex art 107 LF) è stata accettata un'offerta addiritttura inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base...com'è possibile?

(la mia intenzione non è ovviamente quella di presentare un'offerta inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base, ma di rimanere nel limite di un quarto)

sotto trova allegato.

GRAZIE

Allega file

inexecutivis pubblicato 29 maggio 2018

In realtà non è avvenuto quanto indicato nella domanda. Infatti, l'offerta pervenuta non è stata accettata, ed il giudice ha autorizzato una vendita mendiante procedura competitiva assumendo quale prezzo base quello dell'offerta pervenuta.

emmecinque pubblicato 30 maggio 2018

sì , scusi mi sono espresso male.

intendevo dire che a differenza di quanto affermato dal curatore del lotto di mio interesse (che sostiene che non sia possibile presentare un'offerta inferiore al prezzo base/prezzo minimo che coincidono), nell'altra asta che ho segnalato, il giudice ha permesso ad un offerente di presentare un'offerta inferiore sia al prezzo base/prezzo minimo (sia inferiore anche ad oltre 1/4 rispetto al prezzo base), autorizzando come indicava lei poi una vendita mediante procedura competitiva ssumendo quale prezzo base quello dell'offerta pervenuta.

Se io seguissi quanto affermato dal curatore non dovrei presentare offerta inferiore al prezzo base/minimo...perchè sicuramente nemmeno presa in considerazione.

#confusione :)

inexecutivis pubblicato 31 maggio 2018

Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.

In sede fallimentare prima di procedersi alla vendita dei beni acquisiti alla massa attiva occorre procedere alla loro stima, al fine di individuare un valore di riferimento.

Nell’esecuzione di questo compito il curatore non è ancorato (a differenza di quanto accade in sede esecutiva, laddove è sostanzialmente obbligatorio procedere attraverso uno stimatore, per lo meno con riferimento ai beni immobili). Normalmente si ricorre, anche in questa sede, alle valutazioni di esperti, ma il curatore, (e poi il Giudice) ben possono prendere in considerazione elementi diversi.

Questo, tuttavia, non vuol dire che, una volta individuato il prezzo, il bene potrà essere aggiudicato ad un prezzo inferiore (a quello base o a quello dell’offerta minima, ove ammissibile).

A questo proposito, va osservato che le vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

È inoltre previsto che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

Se la vendita si svolge secondo le regole del codice di procedura civile, una offerta per un prezzo inferiore a quello previsto sarà certamente esclusa.

Questo avviene anche nelle vendite competitive (art. 107, comma primo, l.fall.), poiché, fissato un prezzo, la vendita non può perfezionarsi per un importo inferiore.

Si tratterebbe, infatti, di una vendita a trattativa privata, non consentita. Infatti, L'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privatadiretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez. 1, 20/12/2011, n.27667).

Questo non esclude, tuttavia che l’offerta per un prezzo più basso possa essere tenuta in considerazione dagli organi della procedura al fine di individuare il prezzo base di un nuovo tentativo di vendita.

sgvto pubblicato 04 gennaio 2021

Ringrazio per le preziose risposte e domande illuminanti. Se ho compreso correttamente il giudice, sentite le interessate parti in causa, ha autorizzato una vendita mediante procedura competitiva assumendo quale prezzo base quello dell'offerta pervenuta (inferiore al precedente prezzo base di oltre il 25%) ... Non si fa riferimento alla data in cui l'asta senza incanto debba tenersi. Cosa succede alla cauzione di chi ha presentato l'offerta di 120.000 ... nel frattempo?

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2021

Non riusciamo a comprendere la domanda. Potrebbe essere più preciso?

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