Rispondiamo alla sua domanda premettendo che secondo l’ormai unanime opinione dottrinaria e giurisprudenziale il momento della vendita non si sostanzia nella celebrazione di una udienza (o, comunque, non di una udienza “pubblica”), dovendosi conseguentemente escludere una automatica estensione delle norme dettate per lo svolgimento dell’udienza alle operazioni richieste per la vendita (Cass. civ., s.u., 27 ottobre 1995, n.11178.) tanto che, ad esempio, l’art. 631 c.p.c. nel disciplinare il rinvio dell’udienza per assenza delle parti, esclude espressamente l’udienza di vendita, riprendendo così un indirizzo già fatto proprio dalla giurisprudenza (ad es. Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004, n. 13354).
Aggiungiamo che ai sensi dell’art. 572 c.p.c. “sull’offerta il Giudice dell’esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti”.
Dunque, non è previsto che l’apertura delle buste sia pubblica, cioè aperta a chiunque.
Per contro, non è nemmeno prescritto che la stessa si svolga “a porte chiuse” e che quindi il professionista delegato debba vietare la presenza di estranei.
Traendo le fila di quanto appena detto, siamo dell’opinione per cui il professionista delegato possa legittimamente ammettere ad essere presenti solo i creditori (procedente ed intervenuti), il debitore e gli offerenti (da soli o accompagnati dai loro legali).
Del resto non si vede quale interesse (che non sia di mero fatto) potrebbe giustificare la presenza di soggetti diversi dalle persone appena indicate. Ciò vale anche per gli eventuali interessati a presentare offerte in aumento di quinto (possibili solo dopo la vendita senza incanto ai sensi dell’art. 584 c.p.c.) i quali possono chiedere al professionista delegato di conoscere il prezzo di aggiudicazione, al fine di assumere le determinazioni del caso.
Con particolare riferimento poi alla vendita telematica, ricordiamo che ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32, il giorno della gara, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il Gestore della vendita telematica invita gli offerenti a connettersi inviando loro una e-mail all'indirizzo pec indicato nell'offerta ed un SMS, nonché le credenziali di accesso.
Dispone poi il successivo art. 20 che alle operazioni di vendita senza incanto possono partecipare il Giudice, il referente della procedura e il cancelliere; altri soggetti possono partecipare se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura.
Viceversa, la partecipazione alla vendita con incanto è riconosciuta a chiunque, previa registrazione sul Portale.