Presentazione offerta co-intestata

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  • Ultimo messaggio 31 gennaio 2021
enricof pubblicato 29 gennaio 2021

Buonasera, vorrei partecipare ad un’asta immobiliare e presentare un’offerta di acquisto co-intestando l’immobile con la mia compagna. Leggendo il bando rilevo che è necessaria una procura notarile, ma parlando col notaio mi informava della possibilità di firmare entrambi digitalmente la documentazione nella presentazione telematica. Tale modalità, esulando quindi dalla procura notarile, ha efficacia legale e ci permetterebbe di co-intestare l’immobile? Grazie, saluti.

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matteomariazoccoli pubblicato 30 gennaio 2021

Sconsiglio tale modalità perché creerebbe un file con estensione "zip.p7m.p7m" incompatibile col formato "zip.p7m" e quindi la vostra domanda sarebbe bocciata a priori dal sistema del ministero della giustizia. Rinvio all'art. 12 comma 4 del D.M. 32/2015 dove si specifica il caso di offerta presentata da più persone. La giurisprudenza in questione però, almento per quanto riguarda la ormai celebre decisione del Tribunale di Larino pare dare ragione a due partecipanti esclusi proprio per una diversa estensione del file dovuto alla doppia firma digitale. Io non rischierei, fatevi fare una procura speciale a presentare offerta avendo cura di specificare il lotto ed il bene costo € 150,00 e non dovrete poi, qualora dovessi essere escluso - come credo - fare ricorso ex 591 ter o addirittura ad un' opposizione agli atti che potrebbe comunque essere più onerosa in termini di tempo. La materia delle aste telematiche è ancora in definizione per certi versi però per tali cose evitabili, meglio farsi furbi. 

Butler pubblicato 30 gennaio 2021

Ma parliamo quindi di un'asta sincrona mista o solo telematica?

inexecutivis pubblicato 31 gennaio 2021

Il d.m. 32/2015 disciplina (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

A) Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

B) Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Un modo di presentazione dell’offerta congiunta, alternativo a quello appena descritto, potrebbe essere quello per cui i diversi offerenti sottoscrivono, ciascuno con il proprio dispositivo, il file contenente l’offerta.

Il rischio è però quello per cui in questo caso il Portale scarti automaticamente l’offerta poiché il file verrebbe ad avere una estensione diversa da quella (zip.p7m) prevista dalle specifiche tecniche emanate dal DGSIA (tuttavia, l’esclusione dell’offerta per la diversa estensione del file rispetto alle previsioni delle specifiche tecniche compiuta dal Portale è stata ritenuta illegittima da Trib. Larino, 8 marzo 2019, pubblicata su www.inexecutivis.it., e consultabile al seguente link: https://www.inexecutivis.it/massime-giurisprudenziali/tribunali/larino/2019/illegittima-lesclusione-dellofferta-di-acquisto-telematica-da-parte-del-dgsia/

E' chiaro che tutto questo vale per la sola offerta telematica. Infatti, non vi sono controindicazioni alla sottoscrizione congiunta dell'offerta cartacea.

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