Buon giorno, sull'avviso di vendita è prevista
che ...Ogni offerente personalmente, o a mezzo di procuratore legale ...partecipi alla vendita giudiziaria.
Una partecipazione inviata a mezzo raccomandata rr e ammissibile?
Buon giorno, sull'avviso di vendita è prevista
che ...Ogni offerente personalmente, o a mezzo di procuratore legale ...partecipi alla vendita giudiziaria.
Una partecipazione inviata a mezzo raccomandata rr e ammissibile?
A nostro avviso la modalità di deposito ipotizzata nella domanda non è consentita dalle norme del codice di rito.
In particolare, l’ultimo comma dell’art. 571 prescrive che “l’offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito”.
La modalità dell’invio a mezzo posta, pertanto, oltre a non essere prevista non consentirebbe neppure la produzione di effetti equipollenti (che renderebbero latto nullo sanato per intervenuto raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma terzo, c.p.c.), poiché impedirebbe di individuare ed identificare, a cura del cancelliere, il depositante.
In questi termini, con riferimento agli atti processuali, si è espressa Cass. civ., sez. U, 4 marzo 2009, n. 5160, la quale ha affermato che “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione (negli stessi termini, più recentemente, sez. VI-II, 17 gennaio 2017, n. 1027).