Presentatore - Offerente

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  • Ultimo messaggio 01 febbraio 2020
kambal pubblicato 29 gennaio 2020

Buongiorno,

vorrei partecipare ad un'asta telematica, ma non sono titolare ne di pec, nè di firma digitale.

Invece, un mio amico ha sia la pec che la firma perchè tempo fa ha partecipato ad un'asta.

Nel compilare il modulo, posso indicare il mio amico come presentatore e io mettermi come offerente?

Al mio amico presentatore devo fare una procura per atto pubblico o scrittura privata o in altra forma?

Grazie.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2020

Riteniamo che la delega ad un soggetto che non sia anche avvocato non sia possibile.

Nella vendita senza incanto si è assai discusso, in passato, si discute se la procura possa essere rilasciata solo in favore di un avvocato o anche in favore di un soggetto non avvocato.

Questo perché, mentre l’art. 579 c.p.c. (che disciplina la presentazione delle offerte nella vendita con incanto) afferma genericamente che le offerte possono essere fatte anche a mezzo di mandatario munito di procura speciale, l’art. 571 c.p.c. (per le vendite senza incanto) prevede che le offerte possono essere formulate personalmente o a mezzo di “procuratore legale”.

Registriamo sul punto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2871 del 12 aprile 1988 ha escluso che anche nella vendita senza incanto potessero essere formulate offerte a mezzo di procuratore speciale che non fosse avvocato, ed anche se questa pronuncia ha suscitato diverse critiche da parte della dottrina, il principio è stato confermato da altra pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 8951 del 5 maggio 2016.

Conclusivamente, pur mantenendo nutrendo qualche perplessità sul punto (che sostanzialmente si incentrano nella inesistenza di ragioni che disciplinino il differente regime della partecipazione per delega nella vendita senza incanto e con incanto), riteniamo che per partecipare ad una vendita senza incanto (tenga presente che ormai la totalità delle vendite si svolge con questo sistema, poiché la vendita con incanto è stata sostanzialmente, anche se non formalmente, abrogata) senza essere presenti si debba conferire procura speciale ad un avvocato.

Altro nodo da sciogliere è se la procura debba essere rilasciata per atto pubblico (o per scrittura privata autenticata), se sia sufficiente l’atto scritto, o se l’autentica possa essere apposta dal difensore ex art. 82 c.p.c..

È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, a mente dell’art. 1392 c.c., deve rivestire la stesa forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere.

La procura può essere generale o speciale, a seconda che conferisca al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi ad una determinata attività piuttosto che singoli atti giuridici.

Dalla previsione di cui all’art. 1708, secondo comma, c.c. si ricava poi il principio in forza del quale la procura generale non comprende gli atti di straordinaria amministrazione, e tali sono, notoriamente, gli atti dispositivi della sfera patrimoniale.

Ciò premesso, taluna dottrina ha sostenuto che il conferimento della procura speciale non richiede l’utilizzo di formule sacramentali, salvo l’atto scritto (in questi termini si è espressa la Corte di cassazione con la risalente sentenza n. 499 del 20 febbraio 1963).

Verso l’opposta soluzione conducono invece alcuni elementi normativi. In particolare, la soluzione che predica la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata troverebbe conferma normativa nell’art. 591 bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve “ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all’art. 583 c.p.c.”, dal che si ricava il precipitato per cui se nell’offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell’atto pubblico, anche nell’offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima forma.

Nella stessa direzione si muove il d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, “Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile”, il quale all’art. 12, comma 4 prevede che “Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita  telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine”.

In conclusione, possiamo dire che la procura dovrà essere conferita necessariamente ad un avvocato, e dovrà essere rilasciata nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

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