POSSIBILITA' DI RIVENDITA IMMOBILE AGGIUDICATO ma con ddt non ancora emesso

  • 62 Viste
  • Ultimo messaggio 26 gennaio 2021
ardigan pubblicato 23 gennaio 2021

Spett.le In executivis ,desideravo porre il seguente quesito:

Mi domandavo se fosse possibile dopo essersi aggiudicato un immobile in asta poterlo,prime dell'emissione del decreto di trasferimento,rivenderlo ad un terzo soggetto.

Sarebbe possibile farlo attraverso un preliminare di vendita di cosa furura o magari attraverso altre formule contrattuali,e vi sarei grato se posteste elencarle,qualora ne esistessero.

Se ciò fosse possibile si potrebbe evitare la doppia imposizione fiscale scaturente dalla mia intestazione a mezzo DDT e poi successiva rivendita? o direttamnete sarebbe possibile evitare che gli effetti del DDT ricadano sul sottoscritto facendoli retroagire in capo al mio acquirente

In buona sostanza sono costretto ad intestarmi l'immobile per poi rivendorlo o posso evitarlo anche,come dicevo,ai fini di una doppia imposizione fiscale?

Non sarebbe possibile al momento dell'emissione del DDT riservarsi di nominare un terzo?(un pò come abavviene nelle normali compravendite)

Grazie anticipatamente

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

La strada da percorrere per realizzare l’obiettivo prospettato nella domanda è quella di procedere alla stipula di un contratto di vendita di cosa altrui.

Si tratta di una fattispecie negoziale espressamente prevista dall’art. 1478 c.c., a mente del quale “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.

Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.

Con la stipula di un contratto di vendita di cosa altrui la proprietà del bene non si trasferisce (non essendo il venditore proprietario a sua volta), e si produce unicamente l'obbligo del venditore di procurarne la proprietà al compratore.

L'effetto traslativo, invece, si ha nel momento in cui il venditore acquista la proprietà.

Sulla scorta di questa norma, stipulato il contratto, nel momento in cui sarà successivamente depositato il decreto di trasferimento, l’acquirente diventerà automaticamente proprietario del bene pignorato per effetto di due passaggi di proprietà: il primo dal debitore esecutato all’aggiudicatario, ed il secondo dall’aggiudicatario al terzo.

La prevalente dottrina e la giurisprudenza ritengono che questo tipo di contratto sia immediatamente trascrivibile, avvertendosi tuttavia che nella nota di trascrizione (e segnatamente nella sezione D della medesima) dovrà darsi conto della alienità del bene ai sensi dell’art. 2659 c.c. emesso il decreto di trasferimento, alla trascrizione del contratto di vendita sarà annotata l’intervenuto verificarsi della condizione necessaria al trasferimento del bene in capo all’acquirente).

ardigan pubblicato 23 gennaio 2021

Vi ringrazio innazitutto per la risposta esaustiva e vi domando,sulla scorta di quanto da voi osservato,se le imposte registro etc,essendo(se non ho capito male)comunque io(e nin il terzo acquirente)l'intestatario del DDT dovrò pagarle in quanto aggiudicatario o se potrebbero ricadere direttamente sull'acquirente terzo.

Vorrei in buona sostanza capire l'imposizione fiscale come andrà ripartita e a questo punto anche le spese per il delegato,cancellazioni e trascrizioni(qualora non fossero  a carico della procedura)etc

Grazie

inexecutivis pubblicato 25 gennaio 2021

Nella procedura esecutiva resta tutto invariato, per cui le spese del decreto di trasferimento gravano sull'aggiudicatario.

ardigan pubblicato 26 gennaio 2021

ok,grazie mille!!

inexecutivis pubblicato 26 gennaio 2021

grazie a lei!

Close