plusvalenza immobiliare

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2019
sonia.r pubblicato 08 settembre 2019

Buongiorno,

vi sottopongo questa situazione riguardante l'applicazione o meno della plusvalenza immobiliare:

 

il 25-05-2017 ho acquistato un appartamento (A) con i benefici della prima casa prima. 

Successivamente, in data 15-02-2018, ho acquistato all'asta un appartamento (B), come seconda abitazione pertanto SENZA benefici fiscali previsti per la prima abitazione.

In data 15-04-2018 ho trasferito la residenza nell'appartamento B e in data 01-05-2018 ho dato in locazione l'appartamento A.

L'appartamento B è adibito ad abitazione principale dal 15-02-2018 mentre l'appartamento A è seconda abitazione sempre dal 15-02-2018.

Per motivi di lavoro, sono costratta a trasferirmi in altra Regione e ho deciso di vendere l'appartamento B (quello acquistato all'asta come seconda abitazione).

Supponendo di venderlo ad un prezzo più alto rispetto al prezzo di aggiudicazione e prima dei 5 anni dal decreto di trasferimento, la plusvalenza immobiliare verrà applicata?

E il Notaio quale documentazione richiede per attestare che l'appartamento B è prima abitazione?

 

Grazie in anticipo per l'attenzione

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2019

Ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

L’espressione “maggior parte” a nostro avviso deve essere intesa nel senso che il tempo in cui l’immobile è stato destinato ad abitazione principale deve essere superiore al tempo in cui non lo è stato.

Ai fini della prova riteniamo sia sufficiente la produzione del certificato di residenza, atteso che esso identifica il luogo in cui il contribuente ha fissato la sua dimora abituale

Ricordiamo, tuttavia, che le risultanze dei registri anagrafici forniscono una prova non assoluta della dimora abituale, ma relativa, con la conseguenza che ad esempio l’amministrazione finanziaria potrebbe fornire la prova del fatto che alla residenza anagrafica non corrisponde la residenza effettiva.

Sulla scorta di questi elementi riteniamo che la vendita andrà esente da plusvalenza se per la maggior parte del tempo compreso tra la data di acquisto e quello di vendita l'immobile sia stato destinato ad abitazione.

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