plusvalenza immobili e ristrutturazione

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  • Ultimo messaggio 19 gennaio 2022
sabrysabry2019 pubblicato 11 gennaio 2022

Salve, premettendo che è stabilito che i lavori di ristrutturazione incrementativi del valore dell'immobile ceduto vadano a diminuire la plusvalenza di cessione, non mi è chiaro quali siano questi lavori. Ho acquistato un immobile all'asta e ho fatto dei lavori che qui di seguito elenco:

  • demolizione e rifacimento di 2 bagni con manutenzione impianto idrico-sanitario e conseguente rivestimento di pareti  verticali e rizzontali;
  • dismissione e posa in opera di tegole piu fornitura e montaggio di guaina coibentata;
  • finitura pareti perimetrali e tramezzi;
  • tinteggiatura pareti interne;
  • realizzazione di contrisoffitti in cartongesso.

Possono essere questi sopraelencati lavori considerati incrementativi del valore dell'immobile?

Se esiste un elenco, oltre al generico riferimento a "lavori di manutenzione straocdinaria che accrescono il valore dell'immobile",potreste chiarimi cosa contiene e se i miei vi rientrino?

grazie 

 

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inexecutivis pubblicato 14 gennaio 2022

Per rispondere alla domanda formulata riteniamo sia necessario premettere che sensi dell’art. 68 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 37, comma 39, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante”.

La giurisprudenza ha chiarito che per costi inerenti al bene devono intendersi soltanto le “le spese incrementative, per tali intendendosi quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo. Non possono, quindi, essere incluse tra le spese incrementative quelle che non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione e/o alla buona gestione del bene” (Cass. 23.8.2011, n. 17595).

Sulla base di queste premesse riteniamo che tutti i costi che lei ha indicato siano da considerarsi rilevanti ai fini della plusvalenza

vincdec10 pubblicato 15 gennaio 2022

Buonasera , la confisca amministrativa (detta anche urbanistica) ad opera del comune, (prevista dal T. U .ediliza) in caso di immobile pignorato essendo anche abusivo, può essere opponibile alla procedura?

In quanto la proprietà dell'immobile, passerebbe al comune, a seguito del provvedimento definitivo trascritto in conservatoria..

robertomartignone pubblicato 15 gennaio 2022

Immobile abusivo ?? Può spiegarsi meglio ? Comunque è opponibile stando ai fatti elencati .

vincdec10 pubblicato 17 gennaio 2022

Si è stato realizzato in totale assenza di permesso a costruire ed oltretutto lo si sta adibendo ad una destinazione d'uso non compatibile con quanto è previsto dal regolamento urbanistico comunale..non era stato scritto nulla in perizia..

cmq il comune a breve tramite il proprio dirigente dell'area urbanistica tecnica, adotteà il provvedimento e lo trascriverà  in conservatoria..

Ovviamente il tutto è stato proceduto da ordine di demolizione, seguito da sequestro amministrativo...

Rischiamo così di perdere la nostra garanzia ipotecaria, in quanto creditori..crediamo che a questo punto la procedura esecutiva venga revocata, infatti con molta probabilità l'iimobbile pignorato passerà direttamente  al comune in proprietà..

robertomartignone pubblicato 17 gennaio 2022

Situazione complicata , Le consiglio di consultarsi con um bravo professionista .

inexecutivis pubblicato 19 gennaio 2022

Si tratta di un problema delicato, di cui ci siamo già occupati in questo forum, ma è opportuno riparlarne perché fonte di frequenti incertezze.

L'art. 55 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) prevede che  il sequestro determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata, mentre provoca il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è in corso; conseguentemente la successiva confisca implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi  (art. 45) e determina la estinzione della procedura esecutiva pendente;

Questa disciplina non vale solo per le confische “antimafia” ma anche per i sequestri e le confische ex art. 240-bis (art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356/1992 (a seguito della riforma attuata con l. n. 161 del 2017).

L'art. 55 Codice antimafia, ad oggi, non risulta, applicabile ai sequestri ordinari, cioè funzionali ad una confisca ex artt. 240 o 322-ter c.p.

Così sembra esprimersi la più recente giurisprudenza di merito (T. Matera, ord. coll. 27-3-2019; T. Napoli Nord, 2-6-2019) la quale ha ritenuto che, nel caso in cui nella pendenza della procedura intervenga un sequestro ordinario, il G.E. (titolare del potere di direzione del processo esecutivo ex art. 484 c.p.c.) può disporre comunque la vendita del bene (ove non l'abbia già disposta) o dare ulteriore corso al procedimento liquidatorio. Questa giurisprudenza di merito, oltre a fondare il proprio convincimento sul principio della prevalenza della trascrizione, ha osservato che la funzione del sequestro penale ordinario è quella di sottrarre all'imputato la disponibilità delle cose «che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato (art. 240 c.p.), e che tale funzione non è vanificata dalla messa vendita forzata del bene sequestrato, anche tenuto conto della circostanza che il debitore non può partecipare all'asta.

Da ultimo, il criterio della prevalenza temporale nelle ipotesi non direttamente o in via di rimando disciplinate dal codice antimafia è stato affermato da Cass. 10/12/2020, n. 28242, dove si è affermato che “La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"”.

Va da ultimo ricordiamo che recentemente l’applicazione delle norme del codice antimafia è stata ritenuta applicabile anche alle confische (e quindi anche ai preliminari sequestri) disposte sulla base di norme che si trovano al di fuori del codice penale (nel caso di specie si trattava di una confisca per reati tributari) da Cass. Pen., sez. III, 2.11.2021, n. 39201.

Se fosse confermato questo orientamento, anche le confische disposte sulla base del testo unico dell’edilizia sarebbero opponibili alla procedura.

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