Plusvalenza

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  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2020
marcusad pubblicato 13 ottobre 2020

Salve avrei bisogno di una risposta in merito ad una vendita di un immobile che adesso vi spiego...

“In data 27 gennaio 2017 partecipo e mi aggiudico all’asta questo immobile situato in Santa Maria Capua Vetere (CE) al prezzo di 30000 euro circa (per me seconda casa) per permettere ai miei genitori (non facente parte del nucleo familiare avendo io la residenza in caserma a Bologna dove presto servizio) di avere una casa dove poter vivere dignitosamente!

Mia madre muore per una malattia il 19 ottobre 2017 e mio padre muore il 15 marzo 2019!

Mio padre aveva residenza e tutte le varie utenze intestate di questo immobile (luce,spazzatura e acqua).

Ha vissuto in questo immobile,per lui abitazione principale e unica, dal 27 gennaio 2017 al 15 marzo 2019 ,totali 25 mesi e 16 giorni , supponiamo che io venda questo immobile al prezzo di 60000 euro (Maggiore di 30000 euro) entro il 27 dicembre 2020, il tempo da me posseduta sarà di 47 mesi ,la metà del tempo è 23 mesi e 15 giorni,mio padre ha vissuto in questo immobile 25 mesi e 16 giorni quindi più della metà del tempo che intercorre tra l’acquisto e la vendita, l’immobile è soggetto a plusvalenza?”

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marcusad pubblicato 13 ottobre 2020

Ovviamente faccio questa domanda in base all’art. 67 ,comma 1,lettera b

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

 Ai sensi dell’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986 sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Ai sensi dell’art. 5, ultimo comma del medesimo d.P.R. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

Sulla base di queste premesse riteniamo che nel caso di specie la cessione dell’immobile non generi plusvalenza.

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