Perizia procedimento esecutivo immobiliare

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2018
Digitalfa pubblicato 05 settembre 2018

Buongiorno a tutti,

elementi contenuti in perizia:

"Al momento della trascrizione dell’atto di pignoramento origine della procedura l’immobile con le relative pertinenze ed accessori si trovava in piena proprietà in capo alla Sig.ra BBB, nata a Torino il 5 giugno 1926 deceduta in Pianezza (TO) il 6 novembre 2014".

Perchè viene sottolineato il decesso del titolare della proprietà?

"-n.i gen. 12907 part. 2062 in data 31 marzo 2010, ipoteca giudiziale a favore della HHH con sede in Bra (CN); (la formalità colpisce altri beni oltre quello oggetto della presente procedura e NON potrà essere cancellata totalmente in occasione del trasferimento)."

Qual'è il significato? Che cosa comporta? Limitazione nel possesso e/o futura rivendita dell'immobile?

Ringrazio anticipatamente tutti per la definizione dei quesiti posti,

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Digitalfa pubblicato 07 settembre 2018

Gentile Astalegale.net,

potreste aiutarmi nell risoluzione dei questi posti?

Grazie,

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2018

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande poste.

Quanto alla prima, non conosciamo le ragioni della precisazione.

Certamente, se il debitore esecutato è morto prima della notifica dell'atto di pignoramento (che interviene in un momento temporale precedente alla sua trascrizione, come si evince chiaramente dalla lettura del primo e secondo comma dell'art. 555 c.p.c.) l'esecuzione forzata andava intrapresa nei confronti dei suoi eredi, cui andava notificato l'atto di pignoramento e contro i quali lo stesso doveva essere trascritto.

L'unico controllo che questo evento suggerisce è quello di verificare (ma si tratta di controllo cui è tenuto l'esperto stimatore ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.) l'esistenza di eventuali trascrizioni compiute contro il defunto ed a favore di eventuali eredi prima della trascrizione del pignoramento, poiché in questo caso l'esecuzione avrebbe dovuto essere intrapresa contro costoro e non contro la persona deceduta.

A proposito del secondo quesito, (quello, per intenderci, riguardante l'ipoteca, riteniamo che l'unico significato che è possibile attribuire alla (certamente non chiarissima) espressione utilizzata dal perito è che, poiché l'ipoteca ha colpito anche beni ulteriori rispetto a quelli pignorati, essa non sarà cancellata del tutto (e del resto non potrebbe essere diversamente), continuando a gravare sugli immobili non sottoposti ad esecuzione.

Comunque, il bene pignorato verrà acquistato libero da formalità pregiudizievoli in forza della previsione di cui all'art. 586 c.p.c., a mente del quale il decreto di trasferimento contiene l'ordine, impartito dal Giudice al conservatore dei registri immobiliari, di procedere alla cancellazione delle ipoteche, dei sequestri e dei pignoramenti, anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Fanno eccezione i sequestri penali,  primo fra tutti il sequestro antimafia, la cui trascrizione impone normalmente un arresto della procedura.

Digitalfa pubblicato 08 settembre 2018

Grazie per la risposta, precisa, puntuale e dettagliata

L'unico controllo che questo evento suggerisce è quello di verificare (ma si tratta di controllo cui è tenuto l'esperto stimatore ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.) l'esistenza di eventuali trascrizioni compiute contro il defunto ed a favore di eventuali eredi prima della trascrizione del pignoramento, poiché in questo caso l'esecuzione avrebbe dovuto essere intrapresa contro costoro e non contro la persona deceduta.

Sulla base delle vostre indicazioni, un ulteriore approfondita lettura della perizia evidenzia: "Diritti reali a favore di terzi, vincoli. Alla data della trascrizione dell’atto di pignoramento l’immobile:

  • non era gravato da vincoli storico–artistici, ambientali, paesaggistici o altro;
  • risultava di esclusiva proprietà della Sig.ra BBB nata a Torino il 5 giugno 1926, deceduta il 6 novembre 2014; non risulta trascritta la denuncia di successione della Sig.ra BBB, nè tantomeno alcun atto di accettazione dell’eredità da parte del figlio FFF nato a Torino il 12 settembre 1954." 

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2018

Le ulteriori informazioni ricevuto ci sollecitano una domanda: ma l'esecuzione è stata promossa in danno dell'erede o del defunto?

Digitalfa pubblicato 09 settembre 2018

Buongiorno,

sulla base delle indicazioni contenute all'interno della perizia la procedura esecutiva immobiliare credo sia indirizzata contro il defunto. Riporto quanto indicato:" Conto - omiss- nata a Torino il 15 giugno 1926, codice fiscale - omiss-, deceduta in Pianezza (TO) il 06 novembre 2014"

Corretto?

 

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2018

In effetti sembrerebbe che il soggetto esecutato sia il defunto.

A questo punto occorre accertarsi del fatto che lo stesso fosse in vita al momento della notifica dell'atto di pignoramento.

Se così fosse, non vediamo problemi.

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