inexecutivis
pubblicato
08 settembre 2018
Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande poste.
Quanto alla prima, non conosciamo le ragioni della precisazione.
Certamente, se il debitore esecutato è morto prima della notifica dell'atto di pignoramento (che interviene in un momento temporale precedente alla sua trascrizione, come si evince chiaramente dalla lettura del primo e secondo comma dell'art. 555 c.p.c.) l'esecuzione forzata andava intrapresa nei confronti dei suoi eredi, cui andava notificato l'atto di pignoramento e contro i quali lo stesso doveva essere trascritto.
L'unico controllo che questo evento suggerisce è quello di verificare (ma si tratta di controllo cui è tenuto l'esperto stimatore ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c.p.c.) l'esistenza di eventuali trascrizioni compiute contro il defunto ed a favore di eventuali eredi prima della trascrizione del pignoramento, poiché in questo caso l'esecuzione avrebbe dovuto essere intrapresa contro costoro e non contro la persona deceduta.
A proposito del secondo quesito, (quello, per intenderci, riguardante l'ipoteca, riteniamo che l'unico significato che è possibile attribuire alla (certamente non chiarissima) espressione utilizzata dal perito è che, poiché l'ipoteca ha colpito anche beni ulteriori rispetto a quelli pignorati, essa non sarà cancellata del tutto (e del resto non potrebbe essere diversamente), continuando a gravare sugli immobili non sottoposti ad esecuzione.
Comunque, il bene pignorato verrà acquistato libero da formalità pregiudizievoli in forza della previsione di cui all'art. 586 c.p.c., a mente del quale il decreto di trasferimento contiene l'ordine, impartito dal Giudice al conservatore dei registri immobiliari, di procedere alla cancellazione delle ipoteche, dei sequestri e dei pignoramenti, anche se successivi alla trascrizione del pignoramento. Fanno eccezione i sequestri penali, primo fra tutti il sequestro antimafia, la cui trascrizione impone normalmente un arresto della procedura.