Perizia preventiva mutuo

  • 343 Viste
  • Ultimo messaggio 18 gennaio 2021
polibiomoro pubblicato 15 gennaio 2021

Buongiorno,

nel prepararmi a partecipare ad una asta immobiliare, mi sono informato presso la mia banca su quali fossero le garanzie per poter avere un mutuo sull'immobile all'asta una volta che me lo fossi aggiudicato e la mia banca mi ha risposto che l'unica certezza affinché il mutuo venga erogato e non rifiutato dopo l'aggiudicamento è quella di fare con loro una perizia preventiva con predelibera di mutuo. 
il problema si pone nella ricerca dei documenti e nello sviluppo dellla perizia in quanto la banca mi richiede l'atto di provenienza che la cancelleria rilascia solo su delega del proprietario (cosa impossibile da ottenere per me, chiaramente). Peggio ancora nel momento in cui il perito dovesse chiedere di visionare l'immobile con l'esecutato dentro, che chiaramente non darà il consenso. La perizia del tribunale in mio possesso (per intendersi quella che ho scaricato dal sito delle aste giudiziarie, a detta del direttore della banca rischia di essere insufficiente in quanto alcune informazioni sono cancellate, mi riferisco chiaramente ai nomi dei proprietari e loro dati personali.
Vengo alla domanda: il notaio delegato (o chi per lui) può rilasciare una copia  della perizia del tribunale con tutte le informazioni esplicite e non secretate ad un interessato all'immobile (nella fattispecie io)?

esiste qualche modo affinché io, e di conseguenza il perito della banca, possa entrare in possesso dei documenti completi relativi all'immobile?
grazie mille

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 17 gennaio 2021

I problemi illustrati nella domanda sono tutti facilmente superabili.

Andiamo con ordine.

Quanto al titolo di provenienza, esso può essere agevolmente acquisito eseguendo una visura presso la cancelleria dei registri immobiliari.

Nessun problema neppure per quanto attiene al nome dell’esecutato. L’art. 570 infatti prevede che della vendita sia dato pubblico avviso contenente gli estremi dell’immobile, del suo valore, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, “con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse”.

Va ancora considerato che ai sensi dell’art. 591-bis comma 3 n. 13) c.p.c. “Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma.

Da queste norme dunque è facile ricavare che il professionista delegato non può rifiutare di fornire all’interessato le generalità del debitore.

Per quanto attiene alla visita dell’immobile, osserviamo infine che il potenziale offerente ha il diritto di visitare il bene, e ben può esercitarlo accompagnato da un tecnico di sua fiducia (il quale ben potrebbe essere il perito della banca).

Ricordiamo a questo proposito che a norma dell’art. 560 c.p.c. al debitore è fatto assoluto divieto di ostacolare il diritto di visita, pena la perdita della disponibilità dell’immobile.

polibiomoro pubblicato 17 gennaio 2021

Grazie mille. Preciso e chiaro come al solito

inexecutivis pubblicato 18 gennaio 2021

 Grazie a lei!

Close