PERIZIA ERRATA SU POSTO AUTO CONDOMINIALE

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  • Ultimo messaggio 13 aprile 2019
siuccia pubblicato 14 settembre 2018

Buonasera, vi spiego la situazione: mi sono aggiundicata un lotto contenente un appartamento, due garage e un posto auto condominiale. in merito al  posto auto sia la perizia che il decreto di trasferimento (già trascritto) riportano la seguente dicitura: "...corredato inoltre dall'uso esclusivo di un posto auto scoperto identificato al n°6 ed insistente sulla resede condominiale, il tutto come meglio specificato nel regolamento di condominio allegato all'atto di compravendita ai rogiti del notaio.......".

Recatami al condominio, sono stata avvicinata da una condomina che sostiene che, in base ad accordi intercorsi con il costruttore (l'esecutato), era stato stabilito che lui si sarebbe tenuto 1 appartamento e 2 garage, e che il posto auto in questione sarebbe stato ceduto a lei, in quanto non proprietaria di alcun garage (il condominio è composto da 7 appartamenti, 7 garage e 7 posti auto e i posti auto non sono accatastati).

Ai fini della determinazione del prezzo base il posto auto non è stato considerato, ciononostante è indubbio che la sua presenza accresca il valore del lotto.

Vorrei sapere, qualora le pretese della condomina fossero giuste e si basassero su accordi scritti a me finora sconosciuti, se posso rivalermi in qualche modo sul perito che ha redatto la perizia.

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 17 settembre 2018

Al fine di fornire la nostra opinione sull'argomento riteniamo utile muovere dalla premessa per cui più, che alla perizia occorre guardare, in primo luogo, all'atto di pignoramento.

invero, se in base ad esso può ricavarsi il dato per cui l'area destinata a parcheggio deve intendersi sottoposta ad esecuzione, il fatto che nella perizia nulla si dica è del tutto irrilevante ai fini della risoluzione dell'eventuale contenzioso.

 A questo proposito è importante verificare preliminarmente se il posto auto di cui si discute possa o meno considerarsi pertinenza dell'appartamento pignorato, poiché ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento comprende anche gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata.

Ricordiamo che secondo la giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2012, n. 4378), affinché operi l’estensione ex lege del vincolo imposto con il pignoramento sulla cosa principale alla pertinenza è necessario “non solo che sussista in concreto una relazione di asservimento così qualificabile nel rispetto dell’art. 817 cod. civ., ma che questa risulti con caratteri di assolutezza ovvero di indispensabilità o di inequivocità del rapporto pertinenziale, in modo che si possa così sopperire alla lacuna riscontrabile nella trascrizione del pignoramento riguardante soltanto la cosa principale, a fini di tutela dei terzi (cfr. Cass. n. 2278/90). Inoltre, va precisato che il principio stabilito dall’art. 2912 cod. civ., non opera tutte le volte in cui la descrizione del bene riportata nel decreto di trasferimento contenga elementi tali da far ritenere che si sia inteso escludere l’applicazione dell’estensione”.

siuccia pubblicato 18 settembre 2018

L'amministratore di condominio afferma che l'uso esclusivo del posto auto in questione (che poggia sulla resede condominiale, quindi non è di proprietà esclusiva di nessuno) è presente anche nell'atto di acquisto della condomina che ne rivendica il possesso. Tale atto è del 2011.

Come è possibile che questo posto auto sia stato inserito anche nel mio decreto di trasferimento? Posso rivalermi su qualcuno?

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2018

Bisognerebbe comprendere in forza di quali valutazioni il perito ha inserito il posto auto nel proprio elaborato per comprendere come stanno effettivamente le cose, ed occorrerebbe altresì esaminare l'atto di acquisto del condomino che ne rivendica la proprietà.

Quanto gli strumenti di tutela dell’aggiudicatario, essi vanno ricercati in primo luogo nell’art. 2921 c.c., a mente del quale “L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese”.

Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. I, 09-10-1998, n. 10015) la norma, “consentendo all'aggiudicatario che non riesca a conseguire una parte del bene il diritto a ripetere una parte proporzionale del prezzo di aggiudicazione, impedisce che si verifichi un indebito arricchimento di coloro che dovranno ripartirsi il prezzo ricavato dalla vendita, in applicazione del principio generale della ripetizione dell'indebito.

A questa strada si affianca la possibilità di agire nei confronti dello stimatore, il quale soggiace alle regole generali in tema di responsabilità civile, e dunque all’art. 2043 c.c., che impone l'obbligo del risarcimento del danno a colui che compie un fatto illecito con dolo o colpa.

Quella dello stimatore, è una obbligazione di mezzi, e dunque la diligenza dovuta è quella di cui all’art. 1176, comma secondo, c.p.c.; se poi nello svolgimento dell’incarico egli è stato chiamato a svolgere di prestazioni di particolare difficoltà, la sua diligenza dovrà essere valutata secondo i criteri di cui all’art. 2236 c.c.. In questi termini si è pronunciata Cass. 2.2.2010, n. 2359, con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Più in generale, secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di condanna dell'ausiliare, che aveva proceduto a stima viziata, per difetto, nel computo della superficie dell'immobile, al risarcimento dei danni in favore di coloro cui era stata revocata, in conseguenza di tale errore, l'aggiudicazione in sede esecutiva)”. (Cass., 18.9.2015, n. 18313).

 

Nello stesso solco si è collocata, per altro recentemente, Cass., 23.6.2016, n. 13010, la quale ha affermato che “Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri)”.

 

siuccia pubblicato 09 ottobre 2018

Buongiorno, posso essere più precisa. il perito ha stimato in € 120.000,00 il valore di 1 appartamento + 2 garage. Oltre a questi ha inserito in perizia l'uso esclusivo di "un posto auto facente parte della resede condominiale denominato n°6". Il valore di €120.000,00 è dato per € 100,000 dall'appartamento e per € 10,000 cad. per i garage. Sicché l'uso esclusivo del posto auto non concorre al conteggio del prezzo del lotto, ma è indubbio che ne accresca il valore. Infatti, mi ritrovo ad oggi a non sapere dove parcheggiare la macchina all'interno del condominio.

A quanto ho potuto capire, il perito ha preso come riferimento il regolamento di condominio allegato al primo atto di compravendita degli immobili e fornitogli dall'amministratore (dal quale originariamente risultava che il mio appartamento avesse diritto all'uso esclusivo del posto auto n°6). Questo dato ad oggi non è più conforme alla realtà, perché tale posto auto è stato venduto ad altri condomini nel 2011 ed è presente nel loro atto di acquisto. Invero, nel regolamento è riportato anche che il mio appartamento era abbinato ad un solo garage, quando in realtà di garage ne ho due (questo per sottolineare il fatto che a mio avviso il perito e la curatrice sono stati negligenti nel consultare la documentazione).

Per quanto riguarda la mia asta immobiliare, sia in perizia, sia in avviso di vendita e soprattutto in decreto di trasferimento mi viene trasferito il diritto all'uso esclusivo del suddetto posto auto.

La curatrice fa spallucce e da la colpa al regolamento di condominio, sostiene che lei e il perito "non potevano sapere". Ma di sicuro non stava a me né ad altri inventariare correttamente i beni riconducibili al fallimento.

Alla luce di ciò chiedo se ci sono i margini per richiedere un risarcimento dei danni subiti alla curatela, posto che è impossibile per me avere ciò che mi spetterebbe dagli atti del tribunale (e cioè il posto auto 6).

 

inexecutivis pubblicato 11 ottobre 2018

Restiamo del convincimento (ma si tratta di una indicazione che per essere confermata necessiterebbe dell'analisi degli atti del fascicolo) che il pignoramento comprenda anche il posto auto, e che dunque lo stesso le sia stato legittimamente trasferito.

In ogni caso, occorrerebbe verificare anche la nota di trascrizione in forza del quale l'esecutato ha acquistato, così come pure la nota di trascrizione avente ad oggetto l'atto di acquisto del 2011.

Ulteriore informazione che occorrerebbe acquisire è quella relativa alla data di costruzione degli appartamenti e dei garage, per verificare quale sia la normativa ad essi applicabile.

Le conclusioni che in argomento devono trarsi dal percorso normativo e giurisprudenziale che si andrà a svolgere, ed alle quali il professionista delegato dovrà porre attenzione nell’individuare l’oggetto della vendita, possono schematizzarsi nei termini che seguono: se i parcheggi sono stati costruiti prima dell’entrata in vigore della l. 246/2005 (16 dicembre 2005) essi devono essere considerati ex lege pertinenza dell’unità immobiliare, con la conseguenza che l’atto di pignoramento avente ad oggetto quest’ultima dovrà ritenersi esteso anche al relativo posto auto.

 

Viceversa, i parcheggi costruiti in epoca successiva a tale data dovranno ritenersi sottoposti ad esecuzione forzata soltanto se, in applicazione delle comuni regole circa la nozione di pertinenza, questo vincolo potrà ritenersi sussistente nel singolo caso di specie.

 

siuccia pubblicato 09 aprile 2019

buonasera, l'esecutato altro non è che il costruttore del condominio, di fatto ho acquistato i beni a seguito del fallimento. il condominio è stato costruito nel 2008. il mio avvocato procederà con una richiestadi risarcimento  danni alla curatrice del fallimento in questione.

 

 

inexecutivis pubblicato 13 aprile 2019

La questione è certamente di interesse. Ci tenga informati.

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