inexecutivis
pubblicato
21 gennaio 2019
Il perito verrà nominato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 569, comma primo, cpc.
Certamente il proprietrario del bene, anche se pro quota, ha diritto di ricevere dal perito la comunicazione relativa alla data di avvio delle operazioni peritali e ad assistere allo svolgimento delle medesime.
Ciò in quanto il comproprietario del bene sottoposto ad esecuzione è parte processuale.
Non è tuttavia detto che la omessa convocazione di una delle parti importi per ciò solo l'invalidità della perizia.
Ed invero, è stato osservato che "Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza". (Cass., Sez. 2 14/02/2017 n. 3893).