Perizia di stima errata richiamata dall'avviso di vendita.

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  • Ultimo messaggio 03 agosto 2018
alessandratanfoglio pubblicato 16 luglio 2018

Buongiorno,

vorrei un parere su quanto accadutomi.

Ho acquistato all'asta un immobile.

L'avviso d'asta individuava l'immobile per il tramite dei dati catastali e richiamava espressamente l'allegata perizia di stima per la concreta individuazione del bene venduto indicando che lo stesso era da intendersi comprensivo delle parti comuni pervenute all'esecutato come da specificato atto di provenienza.

La perizia richiamata esplicitamente dall'avviso di vendita indicava espressamente la presenza di posto auto consistente nella proprietà indivisa di 1/6 di un autorimessa (pervenuta all'esecutato con l'atto di provenienza indicato nell'avviso d'asta) e ne forniva pure la valutazione che concorreva a determinare la valutazione complessiva del bene staggito.

Successivamente con mio sommo stupore ho appreso che la proprietà del posto auto non mi era stata trasferita ed alle mie rimostranze mi è stato risposto che l'incarico al delegato non comprendeva il posto auto poiché lo stesso non era stato neppure pignorato.

Chiedo pertanto se non è obbligo del delegato nella formulazione dell'avviso di vendita, specificare se eventuali beni descritti e valutati nella perizia di stima richiamata non sono oggetto della vendita.

Grazie 

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inexecutivis pubblicato 19 luglio 2018

Il quesito è chiaro ma purtroppo non possiamo esserlo altrettanto nella risposta.

E' chiaro, in linea generale, che l'avviso di vendita deve chiaramente individuare i beni che saranno oggetto di successiva aggiudicazione e che in linea generale dovrebbero coincidere con quelli indicati in perizia (salvo che, come nel caso prospettatoci) il perito abbia stimato anche beni non pignorati, che quindi non sono stati posti in vendita dal giudice.

Fatta questa premessa, non possiamo tuttavia andare oltre perchè occorrerebbe procedere ad uno studio dell'avviso di vendita, dell'ordinanza e della perizia e quindi alla loro interpretazione complessiva per verificare se vi sia stato un deficit di informazioni o di chiarezza che abbia potuto determinare errori non imputabili all'offerente.

alessandratanfoglio pubblicato 21 luglio 2018

Posso sottoporVi l'avviso di vendita e la perizia di stima ?

Grazie.

inexecutivis pubblicato 24 luglio 2018

Può provare ad inviarci perizia, avviso di vendita ed ordinanza di vendita (purchè siano chiaramente leggibili) ma prima verifichi il fatto che l'inconveniente che si è determinato le abbia effettivamente procurato un datto.

Cerchiamo di essere più chiari.

Supponiamo che effettivamente dall'avviso di vendita e dalla perizia si evinca che è stato posta in vendita anche la quota parte dell'autorimessa (che invece, secondo quanto le ha riferito il delegato, non era stata neppure pignorata).

Supponiamo che l'appartamento sia stato valutato 100, e che a seguito di eventuali ribassi conseguenti a tentativi di vendita non andati a buon fine esso le sia stato aggiudicato a 75.

In questo caso, il fatto che nel trasferimento non sia compreso la quota parte del garage non le ha determinato un danno poichè il prezzo versato è comunque inferiore al valore del bene che si è aggiudicato.

Diverso sarebbe stato il caso in cui, stimato il bene nella misura di 110, di cui 10 riferibili al garage, lei si fosse aggiudicata l'immobile proprio a 110. in questo caso avrebbe subito un danno pari a 10.

alessandratanfoglio pubblicato 30 luglio 2018

Allego l’avviso di vendita e la perizia di stima dalla cui lettura complessiva, mi pare si evinca univocamente che l’oggetto della vendita è da intendersi comprensivo del posto auto. L'avviso infatti rinvia in più occasioni alla perizia per l'esatta individuazione dell'oggetto della vendita, specificando da ultimo che “per tutto quanto non indicato nel presente avviso di vendita si rimanda alla perizia di stima agli atti”.

Quanto al danno mi permetto di riportare quanto affermato dalla Cassazione con la sent. n. 2359 del 2010.

La risposta negativa data dalla corte territoriale al secondo quesito in ragione del fatto che il prezzo pagato era risultato sostanzialmente pari a quello di mercato e che, dunque, gli acquirenti potevano "al più rimpiangere di aver fatto un affare minore di quel che si aspettavano" è errata in diritto, perché l'esistenza del danno non necessariamente dipende, in un acquisto, da quanto il prezzo pagato si discosti da quello di mercato, ma ben può ricollegarsi a quanto sia diverso e maggiore rispetto a quello che sarebbe stato pagato se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore che ne abbia provocato l'alterazione, segnatamente se il bene acquistato sia stato rivenduto dall'acquirente con un mancato guadagno (che integra appunto il lucro cessante cui ha riguardo l'art. 1223 c.c.), insito nella minore differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita.”

Grazie ancora per la Vostra competenza e disponibilità.

Allega file

inexecutivis pubblicato 02 agosto 2018

Conosciamo quanto affermato da Cass. 2.2.2010, n. 2359, peraltro con riferimento al caso in cui lo stimatore aveva erroneamente determinato la superficie di un immobile pignorato.

Si tratta tuttavia di un assunto che non è l'unico sostenibile, e prova ne è il fatto che la Corte di Appello di Milano aveva opinato diversamente, e precisamente nel senso da noi indicato.

Ai sensi dell'art. 1223, infatti, il risarcimento del danno deve avere ad oggetto sia la perdita subita che il mancato guadagno, quando questi siano conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Peraltro, è dubbio che la lesione di un'aspettativa illegittima possa costituire oggetto di danno risarcibile. Sul punto si veda quanto affermato Cass. 9 febbraio 2016, n. 2511, secondo la quale “la necessaria legalità del subprocedimento di vendita e di formazione del giusto prezzo (su cui, per tutte, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18451) esclude che possa qualificarsi ingiusta la diminuzione patrimoniale consistente nell'adeguamento dell'esborso, dovuto a quel titolo, al corretto sviluppo di quel subprocedimento alla stregua dei presupposti di legittimità riscontrati in un primo tempo violati. A tale conclusione si giunge correttamente sulla base del seguente principio di diritto: non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l'aggiudicazione all'esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia della riconduzione a legittimità dell'esborso dovuto per l'aggiudicazione e perché non ha l'aggiudicataria diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo.

Si tenga inoltre presente che coloro che sono interessati a formulare una offerta di acquisto hanno la possibilità di esercitare il diritto di visita dei beni posti in vendita ai sensi dell'art. 560, ultimo comma c.p.c., sicché occorrerebbe chiedersi se l'omessa visita del bene può costituire, o meno, comportamento suscettibile di essere considerato quale ipotesi di concorso del danneggiato nel fatto illecito, secondo quanto prescritto dall'art. 1227 c.c.

Ad ogni buon conto, dalla lettura dell'avviso di vendita non emerge con chiarezza che nel lotto fosse ricompreso anche il garage. È ben vero che l'avviso fa riferimento alle "parti comuni" ma ci sembra clausola troppo generica poiché tutti gli immobili che si trovano in edifici condominiali hanno per definizione parti comuni, ed inoltre il posto auto di cui trattasi ha una sua autonoma identificazione catastale, che nell'avviso di vendita non viene richiamata, a differenza di quanto avviene per l'appartamento. In definitiva, l'aspettativa dell'aggiudicatario a vedersi trasferito anche il posto auto ci sembra infondata, se è vero, come detto nella domanda, che esso non risultava pignorato.

Sarebbe comunque utile consultare anche l'ordinanza di vendita (ed il successivo provvedimento modificativo di cui si dà conto nell'avviso di vendita) per poter eventualmente trarre qualche ulteriore dato.

alessandratanfoglio pubblicato 02 agosto 2018

Perdonatemi se chiedo un chiarimento.
Posto che la perizia richiamata dall'avviso di vendita indica il posto auto come parte del compendio staggito individuandolo catastalmente, il fatto che l'avviso di vendita testualmete riporti “per tutto quanto non indicato nel presente avviso di vendita si rimanda alla perizia di stima agli atti........a cui si rinvia per una migliore identificazione, da intendersi qui richiamata e che forma parte integrante del presente bando” non varrebbe a fondare il legittimo affidamento del lettore circa l'inclusione del posto auto per il fatto che l'identificazione catastale del dello stesso non è ripetuta nell'avviso di vendita ?

Ma se la perizia di stima forma parte integrante del bando (come dice il bando stesso) allora quest'ultimo non è da intendersi come contenete anche l'identificazione catastale del posto auto o sbaglio ?

Quanto alla visita posso riferire che è stata regolarmente effettuata ed il custode ha indicato a tutti i partecipanti il posto auto di pertinenza.

Spero quanto prima di recuperare la documentazione che ritenete rilevante ai fini di una migliore comprensione della fattispecie per potervela sottoporre. Tuttavia si tratta di documenti che non erano nella disponibilità degli offerenti e che pertanto non potevano in alcun modo concorrere a chiarire loro l'oggetto dell'avviso di vendita. 

 Grazie per le stimolanti riflessioni.

 

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2018

L'ordinanza di vendita avrebbe dovuto essere pubblicata sul suto, a mente dell'art. 490, comma secondo cpc.

Inoltre, l'art. 570 (letto congiuntamente all'art. 591 bis comma quarto cpc) prevede che maggiori informazioni rispetto a quelle risultanti dall'avviso di vendita, dalla perizia e dall'ordinanza, possono essere chieste al professionista delegato.

E' vero che l'avviso richiama la perizia e che un avviso ben fatto avrebbe potuto specificare che dall'elaborato peritale andava espunto il posto auto (a meno che questa specificazione non sia contenuta nell'ordinanza di vendita) ma, ripetiamo, ci sembra decisivo il fatto che il posto auto non viene specificatamente indicato come oggetto di vendita, a differenza di quanto è accaduto per l'appartamento.

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