Perizia di stima con abuso non sanabile e richiesta agevolazioni prima casa

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2019
Giova81 pubblicato 27 novembre 2019

Gentilissimi vi presento il seguente quesito,

ho comprato in asta un immobile con un abuso non sanabile rilevato in perizia dal ctu. Trattasi di una semplice veranda chiusa con vetrata in alluminio che appunto non si può sanare. Nel verbale di aggiudicazione è stata quindi indicata la presenza di un abuso non sanabile. Ho scoperto che purtroppo essendoci tale abuso non sanabile l'agenzia delle entrate non mi riconoscerà le agevolazioni prima casa che io vorrei richiedere per il pagamento delle imposte di registro. Ho già parlato sia col giudice che con l'agenzia delle entrate e mi hanno detto che non c'è niente da fare. Che voi sappiate esiste una procedura per riuscire ad avere dette agevolazioni?

Giovanni

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2019

A norma dell’art. 49 d.P.R. 380/2001 (il quale ha il suo antecedente normativo nell’art. 41-ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo edilizio, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Non tutti gli abusi edilizi subiscono la scure del divieto di accesso ai benefici. Invero, specifica la norma, il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Il successivo art. 50 comma primo prevede, in deroga a questa disposizione, che per gli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985 le agevolazioni tributarie si applicano nel caso sia stato rilasciato provvedimento in sanatoria. In mancanza del provvedimento di sanatoria in via provvisoria può essere presentata al momento della registrazione dell'atto copia della domanda di permesso in sanatoria, a condizione che il provvedimento definitivo di sanatoria sia presentato all’amministrazione finanziaria entro sei mesi dalla data in cui se ne ottiene comunicazione dal comune; in alternativa, nello stesso termine, deve essere presentata una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In ogni caso, aggiunge il comma quarto, il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 49.

Infine il comma quinto prevede che “in attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Sulla scorta di tali premesse, ricaviamo che probabilmente nel suo caso non cìè nulla da fare.

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