Perizia di stima

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  • Ultimo messaggio 23 gennaio 2021
diabolic55 pubblicato 21 gennaio 2021

Buon giorno, ieri ho partecipato ad un asta telematica, in fase di apertura buste il delegato mi chiama al telefono dicendomi che nella domanda ( che era completa e ben compilata in ogni sua parte come da manuale di presentazione offerte), mancava un foglio scritto di mio pugno e firmato in cui dichiaravo espressamente di aver preso visione della perizia. Che avrei dovuto allegare alla domanda telematica e che se non l'avessi inviata subito alla sua pec non mi avrebbe ammesso alla vendita dato che gli altri partecipanti avevano tutti inviato questo documento. La domanda e':  e' obbligatorio allegare questa dichiarazione? Nelle altre  domande di aste non telematiche fatte in precedenza, in effetti avevo sempre aggiunto questa dicitura, perché  si scriveva manualmente te tutta l'offerta e messa in busta chiusa, ed e'  vero che nell'avviso di vendita viene sempre riportata questa richiesta, ma è pur vero che ultimamente nelle domande telematiche dove bisogna riempire dei prestampati non c'è nessuna casella da barrare che riporti questa dicitura e in tutte le altre domande di aste telematiche che ho inviato, non ho mai allegato questo documento e nessun altro delegato me lo ha  mai richiesto. In conclusione, in asta telematica, e obbligatorio allegare questa dichiarazione a pena di nullità della domanda? Ringrazio in anticipo. 

inexecutivis pubblicato 23 gennaio 2021

A nostro avviso l'esclusione sarebbe stata illegittima ove l’obbligo di rendere la dichiarazione non fosse stato prescritto nell’ordinanza di vendita.

Cerchiamo di spiegare compiutamente le ragioni di questo convincimento.

Il secondo comma dell'art. 571 c.p.c., nel testo riscritto dalla legge 80/2005, prevede tre distinti requisiti di efficacia dell'offerta:

l'indicazione di un prezzo pari almeno a quello base ridotto di un quarto;

il suo deposito nel termine stabilito con l'ordinanza di vendita adottata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.;

la prestazione di una cauzione nelle forme stabilite dal giudice in misura non minore ad un decimo del prezzo offerto o, secondo alcuni, in misura non minore a quella (eventualmente maggiore) stabilità dal giudice dell'esecuzione.

A questi elementi condizionanti l'efficacia dell'offerta per espressa previsione normativa la dottrina e la prassi ne aggiunge ulteriori, individuandoli in tutti quei requisiti che servono ad qualificare una offerta in quanto tale, sicché ad esempio è da considerarsi inefficace l'offerta che non consenta di identificare il soggetto offerente, il prezzo offerto ed il bene che si intende acquistare.

Al di fuori di queste ipotesi parte la dottrina prevalente ritiene che l'offerente possa correggere altri errori materiali da cui è affetta l'offerta di acquisto, in sede di apertura delle buste.

Detto questo, per compiere valutazioni ulteriori occorrerebbe esaminare l’ordinanza di vendita e verificare se in essa fosse prescritto che l’offerta dovesse contenere (nel corpo o in allegato) la dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima, dichiarazione comune alla disciplina della vendita di molti uffici giudiziari, per quanto superflua, in quanto al perizia si ritiene conosciuta, visto che deve essere pubblicata a norma dell’art. 490, comma secondo, c.p.c., e quindi utile solo per superare l’obiezione di colui il quale dovesse sostenere che la perizia non sia stata pubblicata.

Invero, l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, sicché le relative prescrizioni sono vincolanti Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).

Ove questa dichiarazione fosse contenuta nell’ordinanza di vendita, potrebbe affermarsi che la sua violazione è causa di esclusione dell’offerta.

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