A nostro avviso l’offerente non è parte processuale, e dunque non può formulare atti di impulso alla procedura, come la riconvocazione del perito per l’aggiornamento della perizia.
L’unica strada percorribile è quella di rappresentare al professionista delegato le incongruenze che lei ha rilevato, invitandolo a richiedere al Giudice gli opportuni chiarimenti ai sensi dell’art .591 ter c.p.c.
In alternativa, non le resta che scegliere tra il formulare offerta di acquisto, che non potrà essere inferiore alla così detta offerta minima, pena l’esclusione. Infatti, l’art. 571 c.p.c. nella sua attuale formulazione prevede che l’offerta è inefficace “se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza”.