inexecutivis
pubblicato
07 settembre 2018
Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di chiedere al custode di porre in esecuzione l’ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione, e se questo non è stato ancora adottato, chiedere che venga pronunciato dal Giudice.
Infatti, l’art. 560 commi terzo e quarto c.p.c.,prevedono che Il giudice dell'esecuzione dispone, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario (il che vuol dire, a spese della procedura) quando:
non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;
provvede all'aggiudicazione dell'immobile.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. (ad esempio un falegname per la sostituzione della serratura.
L’alternativa potrebbe essere quella di dare corso all’esecuzione del decreto di trasferimento (che costituisce titolo per il rilascio ai sensi dell’art. 586 c.p.c.), ma in questo caso i relativi costi sarebbero a suo carico, ed inoltre non siamo sicuri del fatto che i tempi sarebbero più brevi, dovendo procedersi ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.