perizia con errore

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tempestaxmen pubblicato 04 settembre 2018

buon giorno in peri 21 giugno mi aggiudico all'asta una casa che da perizia risulta libera in data 4 luglio saldo tutte le mie competenze ad oggi mi ritrovo con la casa occupata dal debitore che chiede ulteriore proroghe a parole al curatore se il giudice firma il decreto di proprietà senza sapere che l'immobile è occupato che devo fare

     

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inexecutivis pubblicato 07 settembre 2018

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di chiedere al custode di porre in esecuzione l’ordine di liberazione emesso dal Giudice dell’esecuzione, e se questo non è stato ancora adottato, chiedere che venga pronunciato dal Giudice.

Infatti, l’art. 560 commi terzo e quarto c.p.c.,prevedono che Il giudice dell'esecuzione dispone, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario (il che vuol dire, a spese della procedura) quando:

non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;

provvede all'aggiudicazione dell'immobile.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. (ad esempio un falegname per la sostituzione della serratura.

L’alternativa potrebbe essere quella di dare corso all’esecuzione del decreto di trasferimento (che costituisce titolo per il rilascio ai sensi dell’art. 586 c.p.c.), ma in questo caso i relativi costi sarebbero a suo carico, ed inoltre non siamo sicuri del fatto che i tempi sarebbero più brevi, dovendo procedersi ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c.

tempestaxmen pubblicato 07 settembre 2018

Buonasera e grazie per la risposta cosi celere , per poter mettere in atto l'ordine di liberazione devo essere in possesso del decreto di trasferimento firmato dal giudice o basta depositarlo in cancelleria?

inexecutivis pubblicato 09 settembre 2018

L'ordine di liberazione viene emesso dal custode. L'aggiudicatario invece agisce sulla scorta del decreto di trasferimento, di cui deve evidentemente essere in possesso, poichè esso costituisce, come abbiamo detto, titolo esecutivo per il rilascio.

tempestaxmen pubblicato 13 marzo 2019

sono ancora qua ennesimo quesito a breve l ufficiale giudiziario farà il secondo ingresso nella villetta dove abita ancora l esecutato mi ha assicurato che tutto si risolverà ma il custode dovrà dare 30 gg di tempo al esecutato per portare via le sue cose nel frattempo le chiavi le terrà il custode posso chiedere al custode di avere le chiavi per far riparare le grondaie che fanno danno e tagliare un pericoloso pino che sporge su vialetti pedonali

 

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2019

A nostro avviso la richiesta può essere formulata segnanando l'urgenza di provvedere.

La richiesta potrebbe essere formulata partendo dalla rappresentazione del pericolo, dall'affermazione per cui in capo al custode grava un preciso onere di conservazione, ed infine dalla disponibilità di procedere agli interevnti conservativi necessari a proprie spese, senza oneri per la custodia, sollevandola da responsabilità.

tempestaxmen pubblicato 18 marzo 2019

siete sempre celeri nelle risposte vi ringràzio proverò come dite voi, potrebbe negàmi la possibilità di entrare solo nel giardino esterno senza il bisogno delle chiavi

 

tempestaxmen pubblicato 20 marzo 2019

rieccomi tutto è saltato per un lutto all ufficiale giuduziario che mi devo aspettare ora non so più che santo pregare

 

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2019

Il fatto che l'ufficiale giudiziario abbia avuto un impedimento, non le impedisce di chiedere al custode l'autorizzazione di cui le dicevamo.

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