inexecutivis
pubblicato
21 dicembre 2018
Proviamo a fornire una risposta, pur dovendo premettere che il quesito non ci sembra del tutto pertinente rispetto alla tematica del forum.
A nostro avviso la risposta all'interrogativo formulato va ricercata nell'art. 119, comma quarto, del Testo unico Bancario, rubricato “comunicazioni periodiche alla clientela” a mente del quale le banche e gli intermediari finanziari devono fornire ai propri clienti, o a coloro che loro subentrino, ove lo richiedano, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla domanda, con addebito al cliente dei costi di produzione della documentazione.
Nel caso in cui la banca non consegni al cliente la documentazione non è escluso che il cliente possa chiedere all'istituto di credito il risarcimento di danni eventualmente subiti per effetto di questa omissione.