inexecutivis
pubblicato
02 maggio 2018
La risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016, n. 119.
Li riportiamo testualmente per chiarezza espositiva.
“Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.
Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68”.
Fatta questa premessa, a nostro avviso occorre procedere nel seguente modo.
In primo luogo occorre verificare se l’ordine di liberazione sia già stato emesso.
Se emesso, dovrà richiedere al custode che lo stesso sia attuato, anche con riferimento ai beni mobili presenti nell’immobile.
Se invece l’ordine di liberazione non fosse stato ancora emesso, occorrerà chiedere al Giudice dell’esecuzione la sua emissione, con onere a carico del custode di curarne l’attuazione a spese della procedura.