Perizia bancaria

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  • Ultimo messaggio 02 maggio 2018
  • Argomento risolto
nicola85 pubblicato 27 aprile 2018

Buonasera, scrivo perché mi sono aggiudicato un’asta, ho iniziato l’iter per acquisizione del mutuo ma ad oggi mi trovo in una situazione di stallo perché il custode giudiziario risulta il proprietario dell’immobile e si rifiuta di far visionare l immobile al perito. Come devo comportarmi in questo caso visto che la scadenza prevista per il saldo è alquanto vicina?

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inexecutivis pubblicato 29 aprile 2018

Riteniamo che all’inadempimento del custode l’aggiudicatario possa rimediare chiedendo al Giudice di essere nominato custode dell’immobile, rappresentando la situazione verificatasi. Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poiché che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

L’unica controindicazione si rinviene, forse, nell’art. 559, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nel momento in cui si dispone la vendita il Giudice, se sostituisce il debitore nella custodia del bene, nominare il professionista delegato o l’istituto vendite giudiziarie.

Si tratta di una norma che tuttavia secondo noi può essere superata osservando che la stessa è stata coniata in funzione del procedimento di liquidazione del bene, sicché essa non ha più ragione di operare nel momento in cui esso si è (quasi) concluso con il versamento del saldo del prezzo.

nicola85 pubblicato 30 aprile 2018

Buongiorno , non ho specificato che il custode del immobile nonché il proprietario vive ad oggi nel immobile in questione .

inexecutivis pubblicato 02 maggio 2018

La risposta alla domanda formulata risiede nei commi terzo e quarto dell’art. 560 c.p.c., nella formulazione risultante all’esito delle modifiche introdotte dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, con l. 30 giugno 2016, n. 119.

Li riportiamo testualmente per chiarezza espositiva.

 “Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Fatta questa premessa, a nostro avviso occorre procedere nel seguente modo.

In primo luogo occorre verificare se l’ordine di liberazione sia già stato emesso.

Se emesso, dovrà richiedere al custode che lo stesso sia attuato, anche con riferimento ai beni mobili presenti nell’immobile.

Se invece l’ordine di liberazione non fosse stato ancora emesso, occorrerà chiedere al Giudice dell’esecuzione la sua emissione, con onere a carico del custode di curarne l’attuazione a spese della procedura.

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