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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
nuovo pubblicato 11 dicembre 2021

Buonasera, Nel 2008 ho acquistato un appartamento nuovo da impresa edile, nel rogito era confermata l'agibilità ( a distanza di anni scopro non essere mai stata rilasciata) e la banca con il suo perito scrive sulla perizia che l'agibilità è presente. Surroga 2 volte, per ritornare alla banca iniziale che mi ha concesso il mutuo, eseguono ancora la perizia e ancora una volta c è scritto che è presente l'agibilità. Sono qualche anno fa scopro non esserci, mentre l'impresa non esiste più perché messa in liquidazione e passati i 10 anni. Ora.... questo danno non dovrebbe essere la banca, o per tramite il loro perito, a rimborsarmi? Oppure posso chiedere di annullare il contratto chiedendo lo storno dell'intera somma, comprsi gli interessi ?

Grazie

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robertomartignone pubblicato 11 dicembre 2021

Domanda : vi è un esecuzione immobilare in atto ? 

nuovo pubblicato 11 dicembre 2021

Allora.... diciamo che sono 27 mesi che non pago la rata, non ho chiesto la sospensione per via del covid, il pignoramento ad oggi non è stato ancora eseguito, tuttavia già 2 studi legali mi hanno contattato. Nel mo.ento in cui trasmetto le loro perizie che confermano la presenza dell'agibilità e allego la mail ricevuta dal comune un paio di mesi fa, tutti spariscono

nuovo pubblicato 11 dicembre 2021

Usura bancaria nella documentazione poco e niente.... diciamo un discorso "alla francese"

robertomartignone pubblicato 12 dicembre 2021

Sarebbe meglio se Le è possibile trovare un accordo extragiudiziale con la banca  , tale problematica non conta  in questo contesto e rischia un ' escuzione immobiliare . 

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

Difficile offrire una risposta alla domanda formulata. in linea generale possiamo solo dire che se l'agibilità non è presente ma ottenibile, la vendita non può essere annullata.

nuovo pubblicato 12 dicembre 2021

Intanto grazie per i riscontri. Diciamo che la banca ha avuto l'unico interesse di vendermi un mutuo, se mi avesse segnalato la mancanza dell'agibilità sicurente la banca non avrebbe emesso l'importo, io non lo avrei acquistato, o quantomeno il prezzo d'acquisto sarebbe stato più basso . Detto ciò l'agibilità è fondamentale per un immobile, anche per la rivendita . Facendo eseguire una nuova perizia, tenendo in considerazione che è senza agibilità, c'è una svalutazione di 40/50k e per ottenere l'agibilità ci sono dei costi non indifferente da sostenere .

Ora, questo importo pii alto, con relativi interessi, chi me lo rimborsa ?

savy pubblicato 12 dicembre 2021

Non ho certezze ed è un dato che merita approfondimenti , dovrebbe esserci giurisprudenza che definisce un contratto di mutuo per un immobile privo di agibilità un contratto nullo. Provi a documentarsi, ripeto scrivo senza certezze

robertomartignone pubblicato 12 dicembre 2021

Non è motivo da far rivalere nella sede in cui si sta muovendo . Prima trovi accordo con la banca per i canoni non corrisposti di poi entri nel merito dell ' agibilità , che a mio parere doveva riguardare anche la Sua attenzione .

nuovo pubblicato 12 dicembre 2021

Allora..... anzitutto è stato di mio interesse tanto che nel rogito è richiamata la presenza dell'agibilità ( mentre in comune è stata aperta la pratica ma mai completata), anche se chi vende non sono io e se lo scopro dopo ho diritto di rivalsa su chi mi ha venduto.... impresa che oggi non c è più e, di rifllesso, il perito della banca ( che poi come descritto sul s della banca, il perito ha l'obbligo di eseguire controlli in merito ad abusi, per ottenere il mutuo). Entrambi i 2 legali mi hanno già contattato per eseguire proposta di rientro o saldo stralcio, tra le due ho espresso parere favorevole per un saldo e stralcio, tuttavia non posso tenere in considerazione il danno subito (per non dire altro) con i relativi interessi di tale somma, se poi aggiungo che la documentazione alla francese presenta già esiti di cassazioni esistenti, non è dovuto sostenere il 60% del debito, tanto più che il debito è 60k

È ora che anche le banche prendano le proprie responsabilità per i propri errori, per loro va sempre bene purché si eroghi il finanziamento e guadagnino..... ma basta !

robertomartignone pubblicato 12 dicembre 2021

Veda Lei , chiuda la questione inserendo nel saldo e stralcio anche la spesa per la pratica di agibilità . Per quanto riguarda l ' ammortamento del mutuo è un altro discorso e sarebbe necessaria giusta perizia econometrica . 

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Cerchiamo di offrire il nostro punto di vista.

Quanto alle modalità per ottenere il certificato, occorre procedere ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Infatti, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Il secondo comma della disposizione aggiunge che Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.

Il comma sesto dispone inoltre che l'utilizzo dell’immobile può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione, corredata della relativa documentazione.

Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.

Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia, poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.

Dalle premesse appena formulare riteniamo di poter affermare anche che, poiché la SCIA relativa al certificato di agibilità deve attestare anche la conformità dell’immobile al titolo edilizio, in mancanza di sanatoria essa non potrà essere presentata.

Infine, a proposito delle conseguenze contrattuali della inesistenza della agibilità, osserviamo che secondo la giurisprudenza “la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass., 05/06/2020, n. 10665). Da questo ricaviamo l’idea per cui ogni azione nei confronti della banca si sia ormai prescritta, visto il tempo trascorso.

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