Cerchiamo di offrire il nostro punto di vista.
Quanto alle modalità per ottenere il certificato, occorre procedere ad una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Infatti, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
Il secondo comma della disposizione aggiunge che Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”.
Il comma sesto dispone inoltre che l'utilizzo dell’immobile può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione, corredata della relativa documentazione.
Il successivo art. 62 del citato T.U., subordina poi il rilascio del certificato di agibilità ad una attestazione della rispondenza delle opere eseguite alle norme antisismiche.
Dunque, al fine di ottenere l’agibilità dell’immobile, è sufficiente il deposito in comune di una attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, della sussistenza condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Per i fabbricati edificati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 , si ritiene generalmente che non sussista l'obbligo di richiedere il certificato di agibilità come disciplinato dagli artt. 24 e seguenti del T.U. edilizia, poiché rispetto a tali costruzioni, o sussisterà un certificato rilasciato in base al D.P.R. n. 425/1994, oppure la richiesta sarà obbligatoria solo a seguito di intervento edilizio.
Dalle premesse appena formulare riteniamo di poter affermare anche che, poiché la SCIA relativa al certificato di agibilità deve attestare anche la conformità dell’immobile al titolo edilizio, in mancanza di sanatoria essa non potrà essere presentata.
Infine, a proposito delle conseguenze contrattuali della inesistenza della agibilità, osserviamo che secondo la giurisprudenza “la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza (Cass., 05/06/2020, n. 10665). Da questo ricaviamo l’idea per cui ogni azione nei confronti della banca si sia ormai prescritta, visto il tempo trascorso.