inexecutivis
pubblicato
13 settembre 2018
La risposta al quesito formulato impone un preliminare richiamo alla cornice legislativa che disciplina la materia.
In tema di vendita telematica l'art. 12 del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l’art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato. Ove l'offerta di acquisto sia trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica¸ essa può anche non essere sottoscritta, in quanto il comma 4 del citato art. 12 dispone che in questo caso "La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”.
Stando al dato normativo appena richiamato, l'invio tramite pec identificativa (che come abbiamo detto, è una pec con talune caratteristiche) di una offerta di acquisto non sottoscritta, la rende giuridicamente riferibile al titolare della pec.
Da questo consegue che la pec deve essere "intestata" alla società se si vuole che l'offerta sia ad essa riferibile, e dunque deve essere acquistata a nome di questa.
Infine, quanto alle indicazioni da fornire in sede di compilazione del modulo informatico, basta seguire le indicazioni. Non è necessario indicare il nominativo di tutti i soci.