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pubblicato
28 gennaio 2021
Ai sensi dell’art. 12 comma 3 del d.m. n. 32 del 26 febbraio 2015 e delle specifiche tecniche di cui all’art 26 dello stesso decreto ministeriale, l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero della giustizia cui è possibile accedere dal sito del gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) il quale deve consentire di accedere al modulo "offerta telematica". Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).
A proposito della sottoscrizione, l'art. 12 del decreto ministeriale prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l’art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato.
Le suggeriamo di leggere gli articoli di seguito indicati per avere maggiori dettagli.
https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/maggio/il-portale-delle-vendite-pubbliche-la-vendita-telematica-e-le-lacune-del-neonato-sistema/
https://www.inexecutivis.it/approfondimenti/2018/03/il-portale-delle-vendite-pubbliche-e-le-specifiche-tecniche-di-pubblicazione/