Partecipazione congiunta e obbligo di presenza

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  • Ultimo messaggio 26 marzo 2019
ivan.dechiara pubblicato 08 marzo 2019

Salve,

sto partecipando con la mia compagna ad una asta.

La partecipazione è congiunta, sia i miei dati che quelli della mia compagna sono rpesenti nella documentazione di partecipazione all'asta.

Il giorno dell'asta la mi compagna potrebbe non esere disponibile e di conseguenza non sarebbe presente all'asta.

E' possibile comunque partecipare congiuntamente ed avere la presenza di uno solo dei 2 interstatari?

Grazie

 

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inexecutivis pubblicato 10 marzo 2019

Rispondiamo al quesito osservando che a nostro avviso le alternative sono due: o entrambi sono presenti, oppure l’assente delega altri, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente, nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

monicapasini pubblicato 19 marzo 2019

Buon giorno,

io e il mio compagno vorremmo partecipare ad un'asta immobiliare "senza incanto" con la formula pro-quota al 50%, pensavamo di compilare un'unica richiesta di partecipazione sdoppiando i dati e inserendo un'unica offerta totale, dal momento che saremo entrambi presenti serve ugualmente procura legale?

ringraziamo anticipatamente

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2019

Si pone a volte nella prassi il problema di vagliare l'ammissibilità di offerte congiuntamente formulate da più soggetti con richiesta di ripartizione tra essi del bene posto in vendita.

Dette offerte devono ritenersi ammissibili, non essendovi ostacoli di ordine normativo in proposito. È solo controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto). Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada, e l’argomento contrario rispetto a tale scelta,  - che riposa nel principio per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe in un uno modo di trasferimento atipico della proprietà – sembra superabile attraverso la constatazione per cui tutto il diritto pignorato, seppur attraverso una sua "scomposizione qualitativa" viene trasferito.

Si pone, piuttosto, il problema del versamento della cauzione, a proposito del quale deve ammettersi che esso possa essere anche unico, con assegno emesso da uno solo degli offerenti. Si noti a questo proposito che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerente deve prestare cauzione. Nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato, poco importando se ad adempiere sia stato uno solo degli offerenti o entrambi.

Quanto alla partecipazione alla gara, sono due le alternative: o entrambi sono presenti, oppure l’assente delega altri, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente, nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.

Intervenuta l'aggiudicazione poi, tutti gli offerenti saranno obbligati in solido al versamento dell'intero, e tutti subirebbero, in caso di decadenza, gli effetti del decreto di cui all'art. 587 c.p.c.

In definitiva, la soluzione prospettata e praticabile, e non necessiata il conferimento di un incarico ad un avvocato.

monicapasini pubblicato 21 marzo 2019

Ringrazio vivamente per l'esaustiva risposta.

Buona serata

inexecutivis pubblicato 26 marzo 2019

grazie a lei

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