Partecipazione asta immobile e istanza agevolazioni fiscali prima casa (per fusione immobile)

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  • Ultimo messaggio 03 marzo 2019
denismusall pubblicato 24 febbraio 2019

Buongiorno a tutti,

volevo avere alcuni chiarimenti rispetto alla domanda di partecipazione ad un'asta.

  • i due moduli in allegato sono equivalenti.
  • Nella domanda di partecipazione devo indicare di voler usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa oppure è sufficiente comunicarlo successivamente in caso di aggiudicazione?
  • Come data dell’ordinanza di vendita fa fede il giorno in cui è stata firmata o quello in cui è avvenuto il deposito presso la cancelleria del tribunale?

Grazie per l'aiuto.

Buona giornata


Denis

Allega file

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2019

In moduli che ci sono stati sottoposti sono sostanzialmente identici dal punto di vista contenutistico, quindi sono intercambiabili.

A proposito delle agevolazioni prima casa occorre partire dalla lettura della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.lgs 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) da cui si ricava che la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa debba essere dichiarata dall’acquirente in sede di vendita. Siffatta dichiarazione, pertanto, costituisce un preciso onere a carico dell’acquirente, il cui adempimento costituisce condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni fiscali richieste, e la cui ratio va ricercata, secondo la giurisprudenza, nella esigenza di consentire all’Agenzia delle entrate di compiere tempestivamente le verifiche funzionali ad accertare la sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici richiesti (Cass. 6 giugno 2002, n. 8163; 12 marzo 2003, n. 3604; 10 settembre 2004, n. 18300).

Applicando ed adattando i principi appena esposti alla vendita esecutiva, è chiaro che la dichiarazione del contribuente deve essere resa in seno al decreto di trasferimento, poiché esso costituisce l’equivalente dell’atto di compravendite nelle vendite negoziali, poiché si tratta del provvedimento che determina il materiale trasferimento della proprietà.

In relazione secondo interrogativo osserviamo che la data da considerare non è quella della firma dell'ordinanza bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

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