Partecipazione asta convivente

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  • Ultimo messaggio 23 novembre 2018
mastrogiu2018 pubblicato 19 novembre 2018

Buonasera,il 30novembre deve essere effettuata l asta del mio appartamento. Vorrei sapere se è possibile far partecipare la mia convivente che per altro ha già l residenza in quell appartamento.

inexecutivis pubblicato 23 novembre 2018

A nostro avviso la risposta alla domanda formulata è affermativa.

Cerchiamo di spiegarci meglio.

Ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c. ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato.

Le ragioni di questo divieto sono state variamente intese: alcuni ritengono che il debitore non possa acquistare la cosa propria; altri sostengono che la partecipazione del debitore alla vendita scoraggerebbe altri acquirenti; altri ancora osservano che l’’acquisto della cosa pignorata in suo danno consentirebbe al debitore di beneficiare della cancellazione delle ipoteche e del pignoramento, senza adempiere.

La norma, per giurisprudenza consolidata, ha carattere eccezionale, e pertanto è insuscettibile di applicazione analogica.

In questi termini si esprime ormai da tempo la giurisprudenza, dove ad esempio si è affermato che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l'offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. (Nella specie, relativa ad ipotesi in cui l'offerta di aumento di sesto era stata fatta da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto l'offerta non riconducibile al debitore esecutato, avendo l'aggiudicazione prodotto effetti sulla società quale soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finche rappresentative di essa). (Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 16/05/2007, Rv. 597779 - 01).

Parimenti, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a presentare offerte di acquito anche al coniuge del debitore. In questi termini Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 1982, n. 605: “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all’incanto - che non integra un divieto dell’acquisto da parte del debitore - costituendo norma eccezionale rispetto alla “regola” stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all’offerta compete ad “ognuno”, non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell’ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l’incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l’effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato”.

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