Partecipazione asta

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  • Ultimo messaggio 09 febbraio 2021
mauror1970@hotmail.it pubblicato 06 febbraio 2021

buon giorno,

io e mia moglie siamo comproprietari di una casa. Io ho contratto un mutuo ipotecario fondiario con la banca e mia moglie ha prestato ipoteca volontaria insieme a me. La casa è oggetto di procedura esecutiva.

In caso di vendita potrebbe partecipare all'asta anche se la procedura esecutiva riguarda anche lei?

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robertomartignone pubblicato 06 febbraio 2021

Da come la questione è esposta , non può assolutamente partecipare . Gli esecutati non possono partecipare 

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

Nel rispondere alla domanda formulata dobbiamo partire dalla premessa per cui il coniuge che ha prestato ipoteca a garanzia del finanziamento contratto dall’altro coniuge non è debitore, pur potendo subire l’esecuzione.

A lui, pertanto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 602 e ss c.p.c., che disciplinano l’esecuzione forzata contro il terzo proprietario. Orbene, a questo soggetto non si applica il divieto di cui all’artt. 571 e 579 c.p.c., a mente del quale ognuno, tranne il debitore, è legittimato a presentare offerte di acquisto. Infatti il terzo pignorato non è debitore, e dunque nei suoi confronti non opera la limitazione appena riferita.

Questa affermazione trova esplicita conferma nell’art. 604, comma primo, c.p.c., a mente del quale al terzo pignorato si applicano tutte le previsioni relative al debitore, tranne quella relativa al divieto di acquisto di cui all’art. 579 c.p.c. (ed ovviamente di cui all’art. 571).

Peraltro, la questione della possibilità, per il coniuge (non esecutato) del debitore, di partecipare alla vendita è stata più volte affrontata in dottrina e giurisprudenza. Il problema si pone sulla scorta del tenore letterale degli artt. 571 e 579 c.p.c., ai sensi del quale “ognuno, tranne il debitore” è ammesso ad offrire.

La prevalente dottrina afferma che la norma abbia carattere eccezionale, e dunque poiché il divieto di partecipare colpisce solo il debitore, analoga preclusione non può operare nei riguardi del coniuge.

In questi termini si esprime la giurisprudenza. Secondo Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 1982, n. 605, “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all’incanto - che non integra un divieto dell’acquisto da parte del debitore - costituendo norma eccezionale rispetto alla “regola” stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all’offerta compete ad “ognuno”, non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell’ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l’incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l’effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato”.

Nella medesima direzione sembra muoversi Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2007, n. 11258., la quale ha ribadito che “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge”.

Certamente, la legittimazione a partecipare riconosciuta al coniuge si complica nel caso di coniugi in regime di comunione, poiché in tale ipotesi l’acquisto compiuto dal coniuge determina che il bene entra a far parte ex lege della comunione legale ai sensi dell’art. 177 e seguenti c.c., il che fa ritenere a taluni che in questi casi il coniuge non potrebbe offrire.

mauror1970@hotmail.it pubblicato 09 febbraio 2021

grazie della risposta, ma nel caso di mia moglie anch'essa è esecutata in quanto terza datrice di ipoteca.

Quindi ribadisco il questito:

coniuge in separazione dei beni, comproprietaria al 50%, esecutata, ha prestato fideiussione, non è la debitrice principale.

robertomartignone pubblicato 09 febbraio 2021

Se è esecutata non può partecipare 

inexecutivis pubblicato 09 febbraio 2021

Come dicevamo, in quanto terza datrice di ipoteca è esecutata ma non debitrice. Ergo, può formulare offerte di acquisto.

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