Partecipazione all'asta senza essere offerente

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2016
simoz pubblicato 05 settembre 2016

Buongiorno, vi chiedo cortesemente di chiarire se in fase di asta immobiliare è possibile partecipare a titolo di "spettatore", anche senza essere uno degli offerenti (sia per eventuali "accompagnatori" di un offerente sia per persone che hanno la volontà di conoscere il prezzo di aggiudicazione)

Mi piacerebbe poter avere riferimenti normativi precisi circa la possibilità/impossibilità, grazie.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2016

 Rispondiamo alla sua domanda premettendo che secondo l’ormai unanime opinione dottrinaria e giurisprudenziale il momento della vendita non si sostanzia nella celebrazione di una udienza, dovendosi conseguentemente escludere una automatica estensione delle norme dettate per lo svolgimento dell’udienza alle operazioni richieste per la vendita (Cass. civ., s.u., 27 ottobre 1995, n.11178.) tanto che, ad esempio, non si applica all’udienza in cui ha luogo la vendita la disciplina dell’art. 631 c.p.c. ( Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2004, n. 13354).

Aggiungiamo che ai sensi dell’art. 572 c.p.c. “sull’offerta il Giudice dell’esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti”.

Dunque, non è previsto che l’apertura delle buste sia pubblica, cioè aperta a chiunque.

Per contro, non è nemmeno prescritto che la stessa si svolga “a porte chiuse” e che quindi il professionista delegato debba vietare la presenza di estranei.

Traendo le fila di quanto appena detto, siamo dell’opinione per cui il professionista delegato possa legittimamente ammettere ad essere presenti solo i creditori (procedente ed intervenuti), il debitore e gli offerenti (da soli o accompagnati dai loro legali).

Del resto non si vede quale interesse (che non sia di mero fatto) potrebbe giustificare la presenza di soggetti diversi dalle persone appena indicate. Ciò vale anche per gli eventuali interessati a presentare offerte in aumento di quinto (possibili solo dopo la vendita senza incanto ai sensi dell’art. 584 c.p.c.) i quali possono chiedere al professionista delegato di conoscere il prezzo di aggiudicazione, al fine di assumere le determinazioni del caso.

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