Non è praticabile la strada di presentare un'offerta condizionata o revocabile.
In proposito dottrina e giurisprudenza sono concordi, divergendo invece le opinioni in ordine alle sorti di una offerta condizionata.
Invero, secondo la giurisprudenza “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, l’offerta con “aumento di sesto” [ma il principio, stante la eadem ratio, è del tutto applicabile ad ogni tipo di offerta] di cui all’art. 584 cod. proc. civ. non può essere formulata con espressa clausola di revocabilità, sebbene non sia prevista un’esplicita sanzione di nullità al riguardo, in quanto l’irrevocabilità è un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella possibilità di procedere all’aggiudicazione a un prezzo superiore a quello offerto dall’aggiudicatario provvisorio e, dunque, più vicino a quello realizzabile in una libera contrattazione. L’indicata clausola, non costituendo una parte dell’offerta indipendente dalle altre, ma attenendo all’essenza stessa di essa, non consente l’applicazione del principio di conservazione dell’atto parzialmente nullo (attuato in campo processuale dall’art. 159, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la nullità dell’offerta (e non solo di detta clausola)” (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 1996, n. 10971).
Altri applicano la previsione di cui all’art. 1424 c.c., il quale sancendo il principio della conservazione del contratto statuisce che la fattispecie negoziale nulla è suscettibile di produrre gli effetti del diverso sinallagma del quale possegga tutti i requisiti di sostanza e di forma quante volte, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, l'offerta condizionata dovrebbe invece ritenersi offerta pura e semplice.
Ciò detto, la tesi della sanatoria dell'offerta revocabile o condizionata non può essere comunque seguita.
Invero, se è condivisibile l'affermazione per cui l'offerta di acquisto è atto negoziale, è altrettanto vero che essa produce immediati effetti processuali in quanto: ove si tratti dell'unica offerta pervenuta conduce all'aggiudicazione, nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 572 c.p.c.; negli altri casi determina invece l'apertura di una gara tra gli offerenti secondo la disciplina dell'art. 573.
Appare allora evidente che, in ragione della capacità di indirizzare il divenire della procedura, anche l'offerta di acquisto sconta la disciplina di cui all'art. 156 e seguenti c.p.c., con la conseguenza che, ove nulla perché "condizionata", essa non potrà essere sanata poiché inidonea a produrre alcuno degli effetti suoi tipici.
Non resta quindi che scegliere il lotto per il quale si intende partecipare.