inexecutivis
pubblicato
13 aprile 2020
Per rispondere alla domanda occorre premettere alcuni dati normativi.
Ai sensi dell’art. 573, comma 2 c.p.c., “Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione”.
Il successivo comma terzo aggiunge che “Ai fini dell’individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell’entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta stessa”.
Sulla scorta di questi dati normativi riteniamo che nel caso di plurime offerte di pari importo, andrà preferita, nell’ordine: quella cui sia stata accompagnata la cauzione di maggiore importo, quella che preveda il minor tempo di versamento del saldo, ed infine quella presentata per prima.
Quanto alle modalità di svolgimento della gara, non esiste un ordine di presentazione dei rilanci. Partito il tempo (ad esempio tre minuti), ognuno può eseguirne uno, e ad ogni rilancio il termine ricomincerà a decorrere nuovamente fino a quando sia inutilmente decorso senza che nessun offerente abbia rilanciato.