Parere preventivo del comune sanatorie in perizia

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2017
alluvio91 pubblicato 06 settembre 2017

Salve a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritto pechè leggendo i post ho trovato risposte veramente esaustive e complete. Complimentandomi quindi per la professionalità e la disponibilità che ho trovato nei confronti di chi si avvicina ad un asta e non ha le competenze necessarie, vorrei espormi la mia situazione.

Sto valutando l'acquisto di una casa chiaramente all'asta, qui nel mio comune. Dopo aver valutato attentamente la perizia di stima,avvalendomi della consulenza telefonica del perito che l'ha prodotta, mi è stato richiesto dalla banca che mi appoggerebbe per il mutuo il parere preventivo del comune per quanto riguarda modalità e costo delle sanatorie descritte nel documento in questione. Quest'ultimo si rifiuta oltre che di fornitmi la consulenza anche solo di analizzare la questione per un discorso di privacy e quant'altro. 

Quello che volevo qui chiedere gentilmente oggi è:

-Il comunesi può opporre di fornire questo servizio in virtù di un acquisto importante, come il mio, e rischiare quindi di trovarsi una volta il decreto di trasferimento una realtà onerosa diversa da quella descritta in perizia?

-Approfitto chiedendo anche come potrebbe la banca approcciarsi ad erogarmi con certezza il muto,visto le difformità e abusivismi presenti nell'immobile. Questi infatti faticano ad incatenare i mecanismi necesari per darmi a me la vera certezza del finanziamento e per far si che loro a sua volta siano tutelati sulla vdera esecuzione delle pratiche di sanaorie sucessive.

Ringrazio per la cortese attenzione.

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alluvio91 pubblicato 07 settembre 2017

Nessuno riesce ad aiutarmi...?

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2017

Il comportamento de comune ci sembra davvero poco corretto.

Da quanto di pare di comprendere il comune rifiuta di pronunciarsi in ordine alla sanabilità delle opere.

In verità, il giudizio sulla sanabilità degli abusi edilizi che interessano l’immobile pignorato deve essere espresso dal perito nella relazione di stima ai sensi dell’173 bis, n. 7 disp. att. c.p.c.

A questo proposito riteniamo utile riportare letteralmente il contenuto della norma.

in caso di opere abusive, [il perito deve eseguire] il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria”.

Dunque, le informazioni che lei ha richiesto (su sollecitazione della banca) dovrebbero già essere contenute nella perizia di stima.

Se così non fosse, sarebbe possibile sollecitare il professionista delegato a richiedere al Giudice la riconvocazione del perito per integrare l’elaborato.

 

Purtroppo in presenza di opere non sanabili le banche non erogano finanziamenti.

alluvio91 pubblicato 08 settembre 2017

Buongiorno, le opere sono tutte sanalbili e sulla perizia c'è l'indicazione onerosa di quanto serve. Si trata di piccole difformità riguardanti alcune aperture interne ed esterne più una bella porzione di scantinato seminterrato di circa 143 mq completamente abusiva che doveva essere vespaio. il tecnico ctu mi assicura che è tutto sanabile e ne indica la cifra in perizia. però la banca mi chiede un parere preventivo del comune poichè insiste sul fatto che a volte le cifre indicate per sanare in perizia si scoprono alla fine ben diverse da quelle che richiede il comune davanti la pratica. 

al di la di tutto comunque per avere un muto in condizioni da sanare si fa fatica, le banche non riescono ad incastrare i meccanismi del tribunale. come fare?

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2017

Il terzo comma dell’art. 585 c.p.c., prevede la possibilità che il versamento del prezzo venga eseguito dalla banca, che eroga direttamente in favore della procedura il mutuo contratto dall’acquirente, con garanzia ipotecaria di primo grado sull’immobile oggetto di vendita.

Se in sede di vendita l’aggiudicatario dichiarerà che intende avvalersi di questo meccanismo, è opportuno che il professionista delegato:

  1. consegni quanto prima all’aggiudicatario copia del verbale di aggiudicazione, poiché sulla scorta di esso la banca effettuerà il versamento del saldo prezzo;
  2. in vista della predisposizione della bozza del decreto di trasferimento il delegato acquisisca copia autentica del contratto di finanziamento.

Al fine di rendere operativa la norma e di limitare al massimo i possibili profili di rischio per la banca, l'ABI ha elaborato due protocolli che si occupano di disciplinare le modalità attraverso cui la previsione dell'art. 585, comma 3, c.p.c., può concretamente applicarsi.

Secondo il primo protocollo, la stipula del contratto di mutuo, il versamento della somma mutuata in favore della procedura, l'emissione del decreto di trasferimento ed suo deposito in cancelleria avvengano contestualmente davanti al Giudice dell'esecuzione.

Il secondo protocollo, invece, utilizza il meccanismo della ipoteca su cosa altrui, e prevede che i passaggi appena descritti si realizzino in tempi diversi.

In particolare, secondo questi protocolli, il soggetto potenziale acquirente contatterà la banca (ovviamente in tempo utile per il deposito dell'offerta di acquisto) la quale procederà all'istruttoria del finanziamento comunicandone l'esito almeno 15 giorni prima della vendita e sottoscrivendo con il mutuatario un preliminare di mutuo sottoposto alla condizione sospensiva dell'aggiudicazione.

A questa condizione per la verità il protocollo aggiunge anche quella del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario, ma si tratta di cuna condizione impossibile, in quanto il trasferimento del bene avverrà necessariamente, per espressa previsione dell'art. 596 c.p.c., dopo il versamento del saldo prezzo, e dunque dopo la stipula del contratto definitivo di mutuo.

Si osservi che questo preliminare consente all'istituto di credito di recedere dal contratto:

  1. in caso di oggettiva modifica delle condizioni patrimoniali e reddituali del mutuatario ai sensi dell'art. 1822 c.c.;
  2. nel caso in cui risultino vizi dell'immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c.;
  3. nel caso in cui risultino gravami opponibili all'aggiudicatario, benché segnalati dall'esperto nominato per la stima nella sua relazione.

All'esito della vendita, se il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente.

Viceversa, in caso di aggiudicazione, le prati procederanno alla stipula del definitivo, contenente:

  1. l'assenso del mutuatario alla iscrizione ipotecaria di primo grado (sostanziale, in quanto le ipoteche eventualmente iscritte saranno cancellate ex art. 586 c.p.c.)
  2. la delega del mutuatario alla banca di erogare direttamente alla procedura l'importo del finanziamento.

Avvenuto il versamento, il Giudice adotterà il decreto di trasferimento ed il delegato provvederà immediatamente alla sua trascrizione.

Al fine di avviare la procedura il primo passo da compiere è comunque quello di individuare quali sono le banche convenzionate con il suo Tribunale.

Per reperire questa informazione potrà chiedere al professionista delegato, alle banche medesime, alla cancelleria del Tribunale, oppure provare a vedere se sul sito del Tribunale viene fornita questa informazione.

 

Sul sito dell’ABI (associazione bancaria italiana è possibile consultare l’elenco dei tribunali e delle banche convenzionate, al seguente indirizzo https://www.abi.it/Pagine/Normativa/Affari-Legali/Procedure-esecutive-Aste-immobiliari.aspx

alluvio91 pubblicato 11 settembre 2017

Perciò la banca come fa ad inserire la clausola delle opere di sanatorie ed erogare comunque il muto per permettere il decreto di trasferimento, prima che i poco citati interventi si realizzano? Perche questo è il fulcro del problema..... la banca vuole le sanatorie prima dell'erogazione del mutuo ed io non posso intervenire sull'immobile prima del decreto di trasferimento, che avverra solo a saldo effetuato dalla banca.... è un cane che si morde la coda... 

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2017

La questione non può risolversi senza la collaborazione del comune.

Infatti, delle due l'una: o la banca "si fida" delel indicazioni contenute nella perizia di stima", oppure incarica un proprio tecnico di verificare sanabilità delle opere e costi della sanatoria, al fine di stabilire se concedere o meno il finanziamento richiesto.

 

 

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