PAGAMENTO IVA IN ASTA PER IMMOBILE REALIZZATO DA PIU' DI CINQUE ANNI

  • 24K Viste
  • Ultimo messaggio 16 ottobre 2020
fosco pubblicato 04 maggio 2018

Buonasera,

Vorrei partecipare ad un'asta giudiziaria (esecuzione immobliare) relativa ad un appartamento pignorato molto probabilmente allo stesso costruttore.

Nel valutare le spese a cui dovrò far fronte nel caso riuscissi ad aggiudicarmi l'immobile non mi è chiaro se l'immobile, essendo stato realizzato nel 2011 (certificato di agibilità del 2011) io debba pagare, considerando l'immobile proprietà del costruttore, l'iva del 4% oppure al 2% essendo stato realizzato da oltre cinque anni.

Aggiungo che nell'odinanza di vendita e avviso di vendita si indica soltanto che l'aggiudicatario dovra pagare oltre alle varie voci ''l'eventuale imposta iva''.

Spero vogliate chiarirmi il dubbio

Grazie per il vostro servizio

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 07 maggio 2018

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Per quanto attiene al calcolo del quinquennio, è chiaro che bisogna considerare due date: quella della cessione e quella della ultimazione dei lavori.

Quanto alla cessione, in base ai criteri previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipula del contratto ovvero, qualora prima della stipula sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo o sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo pagato o fatturato, alla data della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo. Traslando questi concetti alla vendita immobiliare, riteniamo che debba essere considerato il momento del versamento del saldo prezzo.

Per quanto concerne, invece la data di ultimazione dei lavori, con la circolare n. 12/E dell’1/3/2007 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il concetto di ultimazione della costruzione o dell'intervento di ripristino dell'immobile, al quale si ricollega il regime impositivo dell'operazione, debba essere individuato con riferimento al momento in cui l'immobile sia idoneo ad espletare la sua funzione ovvero sia idoneo ad essere destinato al consumo. Pertanto, come già precisato con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 in materia di accertamento dei requisiti "prima casa", si deve considerare ultimato l'immobile per il quale sia intervenuta da parte del direttore dei lavori l'attestazione della ultimazione degli stessi, che di norma coincide con la dichiarazione da rendere in catasto ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Inoltre, ha aggiunto, si deve ritenere "ultimato" anche il fabbricato concesso in uso a terzi, con i fisiologici contratti relativi all'utilizzo dell'immobile, poiché lo stesso, pur in assenza della formale attestazione di ultimazione rilasciata dal tecnico competente, si presume che, essendo idoneo ad essere immesso in consumo, presenti tutte le caratteristiche fisiche idonee a far ritenere l'opera di costruzione o di ristrutturazione completata.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Se pertanto si applica l’IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Dobbiamo ancora osservare che in argomento è intervenuta la Corte di Cassazione (Sez. 5, 18.11.2016, n. 23499), secondo la quale ai fini dell’applicazione dell’IVA ritiene rilevante la qualifica dell’acquirente, poiché se lo stesso è consumatore finale, questa imposta non si applica poiché il bene è uscito dal ciclo produttivo. La Corte ha in particolare ritenuto che le cessioni di beni strumentali non ultimati, ove avvengano nell'ambito del circuito produttivo, sono soggette ad I.V.A., non ricadendo nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, e, conseguentemente, ad imposte ipotecarie catastali in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990. Viceversa se la cessione avviene in favore del consumatore finale, il quale provveda all'ultimazione dei lavori tramite contratto di appalto, sono sottoposte ad imposta di registro. (In applicazione di tale principio è stata cassata la sentenza impugnata che aveva accolto il ricorso del contribuente diretto ad ottenere il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali pagate in misura proporzionale anziché fissa relativamente ad una cessione, a favore di consumatore finale, di un fabbricato non ultimato).

fosco pubblicato 07 maggio 2018

Buongiorno,

Vi ringrazio per la pronta risposta, il vostro è veramente un servizio eccellente.

Detto ciò il mio dubbio è proprio quello di ricadere o meno nell'ipotresi n.2:

"cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;"

Il dubbio nasce dal fatto che nell'atto di vendita l'espressa manifestazione dell'opzione per l'imposizione dell'IVA non c'è. Cercando nel vostro forum casi simili ho riscontrato un caso in cui l'imposizione dell'IVA sia stata comunicata all'aggiudicatario solo successivamente all'aggiudicazione dell'asta. Ho anche letto che il custode delegato alla vendita dovrebbe fare in ogni caso, laddove sia possibile questa opzione, espressa richiesta al cedente se vuole avvalersi o meno di questa opzione con comunicazione scritta. In caso di mancata risposta si applica l'imposta di resgistro.

Può il cedente comunicare l'avvalersi dell'opzione IVA solo dopo l'aggiudicazione e il saldo o solo all'atto di trasferimento?

Il custode delegato, è tenuto a chiarire con il cedente questa possibilità e eventualmente l'interessato può pretendere chiarimenti in merito al delegato?

Come posso procedere per conoscere questo aspetto fondamentale?

Inoltre ci sono altri aspetti che vorrei chiarire e spero vogliate aiutarmi:

1)l'asta è relativa ad un'appartamento facente parte di un fabbricato di maggiori dimensioni con altri appartamenti già abitati.

Nella perizia si riporta certificato di agibilità del 2011 e che l'appartamento necessita solo di voltura e ultimazione di alcuni elementi elettrici e idirici ma è fruibile quindi può considerarsi ultimato? Non mi pare che esista un certificato che sancisca l'ultimazione dei lavori purtroppo, si è leggittimati a considerarlo finito nel 2011 e quindi oltre i cinque anni?

2)L'asta è relativa ad un unico lotto che comprende però oltre all'appartamento, 2 garage e cantina quindi all'interno dell'unico lotto in asta ci sono un totale di 4 lotti:

Appartamento A2 rendita 373 euro

GARAGE 1 C6 rendita 35 euro

GARAGE 2 C6 rendita 40 euro

CANTINA C3  rendita 10 euro

Prezzo base d'asta 113400 euro valore dell'immobile 189000 euro, la prima asta è andata deserta.

Nel richiedere i benefici prima casa e facendo uso della regola prezzo valore qualora sia possibile avrei

Appartamento A2 rendita 371,85 euro, imposta di registro (2%) circa 850 euro + 100 (ipotecaria-catastale)

GARAGE 1 C6 rendita 39 euro, imposta di registro (2%) circa 90 euro +100    (ipotecaria-catastale)

GARAGE 2 C6 rendita 33 euro, imposta di registro seconda casa? (10%?) circa 415 euro + 100 (ipotecaria-catastale)

CANTINA C3  rendita 7 euro,  imposta di registro (2%) circa 16 euro +100    (ipotecaria-catastale)

totale euro 1771.  Sarebbe corretto?

2)Compenso del professionista delegato:

L'asta è relativa ad un unico lotto che però comprende più lotti, potrebbe il delegato a questo punto applicare la tariffa per ogni singolo lotto quindi (850 + 4% + iva) x 4?

Oppure facendo capo ad un solo lotto è auspicabile che il compenso è secco 850 +4% + iva?

3) Cancellazione delle formalità

L'asta riguarda un unico lotto per un unica offerta aggiudicandosi più lotti.

Nel cancellare dell'ipoteca giudiziale come faccio ad attribuire il prezzo di aggiudicazione ai vari lotti per calcolare quanto pagare? Mi spiego:

Supponiamo prezzo di aggiudicazione dell'ntero lotto di 120000 euro.

Ipoteca giudiziale gravante sull'appartamento del valore di stima di 170000 euro con ipoteca giudiziale di 145000 euro Come rapporto il prezzo di aggiudicazione al solo appartamento?

A maggior ragione Se considero la cancellazione dell'ipoteca giudiziale sul garage che ha un valore di perizia di soli 9000 euro un ipoteca giudiziale di 140000 euro cosa devo considerare per il calcolo?

Se prendessi il prezzo di acquisto di tutti i lotti ogni volta, sarebbe 120000 * 0,5% + 59 di bollo + 35 di tassa ip. = 700 euro solo per il garage e così per i quattro lotti compreso il fondaco che vale solo 1500 euro.

Si fara una proporzione tra il prezzo d'acquisto e il valore di perizia per ogni lotto?

Grazie per la disponibilità.

Ho concetrato le mie domande in un unico post al fine di evitare continue aperture di nuovi quesiti, spero non abbia chiesto troppo, purtroppo questi aspetti sono fondamentali e fanno la sostanziale diffenza se partecipare o meno ad un asta.

Grazie ancora e buo Lavoro

 

Fosco

 

fosco pubblicato 07 maggio 2018

Per completezza allego link all asta:

http://web.fallimentieaste.it/dettaglio.asp?ID=6290

Aggiungo che tutte le spese sono esclusivamente a carico dell'aggiudicatario come scrive l'atto di vendita.

inexecutivis pubblicato 10 maggio 2018

 

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuno dei quesiti formulati.

Opzione iva

Come abbiamo detto nella risposta precedente, vi sono casi in cui l’impresa costruttrice può, nell’atto, esercitare l’opzione per l’assoggettamento della vendita al regime iva.

È chiaro che nella esecuzione individuale (nella quale, a differenza di quanto avviene in sede di fallimento, il debitore esecutato mantiene integra la propria capacità di agire), l’esercizio dell’opzione IVA nei casi previsti dall’art. 10 primo comma, n. 8-bis) ed 8-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 spetta al debitore esecutato.

A mente della norma appena citata l’opzione deve essere esercitata dal cedente, nell’atto di cessione. Si tratta, all’evidenza, di una norma coniata con lo sguardo rivolto verso le transazioni negoziali, sebbene sia ormai risaputo che anche i trasferimenti che avvengono in sede esecutiva sotto il profilo fiscale si qualificano come “cessioni”, sicché soggiacciono al regime tributario per esse individuato dal legislatore (Che anche il trasferimento del bene compiuto nell’ambito di una procedura esecutiva sconti l’IVA è opinione pacifica in giurisprudenza, laddove si è affermato che La vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un’azienda va assoggettata all’IVA (ed alla imposta fissa di registro), atteso che l’art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli “atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà”, adottati nell’esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”. Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570).

Traslando questi concetti in sede esecutiva (dove evidentemente per atto di cessione deve intendersi il decreto di trasferimento) si potrebbe ritenere che il debitore esecutato abbia la possibilità di esercitare questa facoltà fino a quel momento.

Ciò, tuttavia, inevitabilmente crea un margine di incertezza in punto di determinazione del prezzo di aggiudicazione e quindi di costo complessivo della vendita, poiché il regime impositivo cui il decreto di trasferimento soggiace non è predeterminabile ex ante in ragione delle opzioni fiscali che il debitore esecutato può scegliere anche dopo l’aggiudicazione.

Si tratta di un problema che in ambito negoziale chiaramente non si pone, poiché durante le trattative alienante ed acquirente durante le trattative concordano i termini del sinallagma, sicché l’atto di cessione consacra una intesa ovviamente già intervenuta.

In sede sede esecutiva, invece, entrano in conflitto due contrapposti interessi: da un lato quello del debitore esecutato a scegliere se assoggettare o meno la cessione al regime opzionale dell’IVA, e dall’altro quello della procedura a predeterminare in modo quanto più chiaro possibile i termini della vendita, al fine di evitare incertezze tra i potenziali offerenti. Si tratta, com’è facile intuire, di un interesse giammai fine a sé stesso, ma funzionale a consentire la migliore collocazione del bene pignorato sul mercato,

Così prospettati i termini della questione, la sintesi delle antagoniste esigenze può essere trovata anticipando al momento della pubblicazione dell’avviso di vendita il termine ultimo in cui rimettere al debitore la facoltà di scelta. Questa soluzione, infatti, se consente di perseguire l’obiettivo di eliminare l’alea rappresentata dal costo delle imposte gravanti sul decreto, dall’altro non pregiudica il debitore, poiché gli consente comunque di esercitare il proprio diritto potestativo. Né si può ragionevolmente sostenere che questo pregiudica la posizione del debitore esecutato rispetto a quanto accade nelle ordinarie transazioni commerciali: è infatti sufficiente osservare che anche in ambito negoziale il venditore non può “tacere” in merito alla opzione iva fino al momento di stipula dell’atto (poiché evidentemente se così fosse l’acquirente potrebbe rifiutarsi di concludere l’affare), e che comunque si tratterebbe di un sacrificio (ove in ipotesi di questo si trattasse) che trova giustificazione nel superiore interesse, di rilievo pubblicistico, alla trasparenza della vendita ed al contenimento dei tempi della procedura.

Venendo al caso concreto osserviamo che se il professionista delegato, prima della pubblicazione dell’avviso di vendita, chiedesse formalmente al debitore esecutato di dichiarare a quale regime fiscale indenta sottoporre il decreto di trasferimento e questi tacesse, ben potrebbe esplicitare nell’avviso di vendita che essa non è soggetta ad iva, ritenendo irrilevante una successiva dichiarazione pervenuta in tal senso da parte del debitore.

Se invece una interrogazione di questo tipo non venisse formulata, a nostro avviso l’acquirente si espone all’alea della scelta compiuta dal debitore.

Ultimazione lavori

Dalle informazioni contenute nella domanda ricaviamo il dato per cui il bene va considerato ultimato.

Base imponibile

In linea generale occorre preliminarmente verificare se i beni sono venduti quale unico lotto (come nel caso prospettato nella domanda) o ciascuno di essi come lotto singolo. In questa ultima ipotesi ogni lotto pagherà le imposte riferibili ad esso.

Se invece i beni vengono venduti come un lotto unico occorre formulare le seguenti precisazioni.

Il principio generale a cui conformare la tassazione è sancito dall’articolo 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale in presenza di un atto contenente più disposizioni, ciascuna disposizione soggiace ad autonoma imposizione, salvo quelle derivanti necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre.

L’agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 29.5.2013) ha precisato che per “disposizione” si intende una convenzione negoziale suscettibile di produrre effetti giuridici valutabili autonomamente, in quanto in sè compiuta nei suoi riferimenti soggettivi, oggettivi e causali, precisando che - nel caso di vendita di più beni da un soggetto ad altro soggetto, con unico corrispettivo e ripartizione dello stesso tra detta pluralità di beni (come ne caso prospettato nella domanda), si configura un atto contenente un’unica disposizione.

Sempre nella suddetta circolare, si è ulteriormente spiegato che occorre distinguere le seguenti ipotesi:

1. alcuni beni possono usufruire delle agevolazioni: in tal caso, si applicherà la tassazione agevolata ai fini del registro ed eventualmente ai fini delle imposte ipotecarie e catastali su detti beni mentre le imposte proporzionali dovute sui beni non agevolati rimangono dovute nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

2. i beni sono tassabili con aliquote diverse: in tal caso, le imposte sono dovute, per ciascun bene, nella misura proporzionale effettiva, anche se inferiore alla misura fissa;

3. i beni sono assoggettabili ad IVA: si applica un’unica imposta fissa.

Infine, qualora si determinino tante imposte proporzionali tali da non raggiungere tutte insieme la misura fissa, si applica un’unica imposta fissa.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la risoluzione 3 luglio 2008, n. 272, ha precisato che, in relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo documento per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale è possibile enucleare le seguenti fattispecie:

1) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione (rectius, per ciascun negozio giuridico) è inferiore all’importo minimo fissato dalla legge, mentre l’importo complessivamente dovuto (commisurato a tutte le disposizioni) è superiore a quello minimo: in questo caso l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio;

2) l’imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione: in questo caso l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa minima una sola volta.

Agevolazioni prima casa

La nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) prevede che ai fini dei benefici prima casa possa essere considerata una sola pertinenza per ogni immobile.

A proposito degli ulteriori quesiti, osserviamo che trattasi di lotto unico e che ai fini della cancellazione va considerato l’importo complessivo.

fosco pubblicato 10 maggio 2018

Grazie della risposta.

Chiedo scusa ma non ho ben capito l'ultima affermazione:  ''A proposito degli ulteriori quesiti, osserviamo che trattasi di lotto unico e che ai fini della cancellazione va considerato l’importo complessivo.''

Vorrebbe dire che in merito alla cantina dal valore di stima di 1500 euro devo comunque considerare ai fini della cancellazione dell'ipoteca giudiziale gravante su quella particella il valore del prezzo di aggiudicazione dell'ntero lotto di tutte le particelle e cioè 120000 euro!?

E in merito al compenso del delegato? E' ipotozzabile che calcoli il compenso per singolo lotto quindi quattro volte o si faccia riferimento ad un unico lotto dal costo complessivo.

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2018

trattandosi di lotto unico, il compenso non può che essere unico.

quanto ai costi di cancellazione, se non è possibile scomputare il valore della singola particella, andrà considerato l'intero importo del lotto.

fosco pubblicato 14 maggio 2018

Chiedo scusa per la mia insistenza ma continuo a non avere chiara la questione dei costi di cancellazione.

Cosa stabilisce se sia possibile o meno scomputare il valore della singola particella?

Il fatto che si acquisti all'asta in un unico lotto più particelle, mi consente di scomputare in qualche maniera il costo totale dell'asta dalla singola particella visto che questa ha un valore misero in confronto al prezzo totale?

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2018

Rispondiamo alla ulteriore richiesta di precisazione osservando che al fine di considerare la base imponibile su cui calcolare il costo di cancellazione dell’ipoteca occorrerà verificare se è possibile e necessario scomputare, come detto, il valore della singola particella.

Precisiamo meglio il concetto. Andranno considerati due elementi. Il primo attiene alla stima dei beni, e riguarda la possibilità di ricavare, dalla perizia, il valore delle singole particelle.

Il secondo riguarda la nota di iscrizione ipotecaria, in relazione alla quale occorre verificare se con una sola nota di trascrizione l’ipoteca sia stata iscritta su più particelle, oppure se ogni particella è stata destinataria di una autonoma nota di trascrizione. Se l’ipoteca è stata iscritta su una pluralità di particelle in forza della medesima nota di iscrizione, la formalità da cancellare sarà una sola, per cui non sarà necessario considerare il valore dei singoli immobili, dovendosi guardare al valore complessivo del prezzo di aggiudicazione.

Se invece le diverse particelle avranno avuto una nota di iscrizione ciascuna, si dovrà considerare il valore di ciascuna delle particelle ricavandolo dalla perizia di stima, e applicando ad esso i ribassi che eventualmente si sono verificati per effetto di precedenti tentativi di vendita non andati a buon fine.

fosco pubblicato 14 maggio 2018

Grazie veramente, finalmente comincio a vedere la luce fuori dal tunnel.

l'ipoteca è stata iscritta su più particelle:

Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo Iscritto a Teramo il 09/11/2016 Reg. gen. 14458 - R eg. part. 2256 Importo: € 140.000,00 Capitale: € 124.221,26 Spese: € 4.833,60 Interessi: € 10.945,14 A favore di ..................................... Contro ....................... Rogante: Tribunale di Teramo Data: 30/06/2016 N° re pertorio: 979 Note: Gravante sui beni in Teramo: Foglio 62 Particella 1426 Subalterno 10 Foglio 62 Particella 1426 Subalterno 11 Foglio 62 Particella 1426 Subalterno 19 Foglio 62 Particella 564   Di queste quattro particelle l'asta comprende i sub 10,11,19 L'asta comprende anche la particella 1426 sub 2 ma sulla quale non grava quest'ipoteca giudiziale.   A questo punto, anche se volessero considerare la somma più alta, male che vada, mi vedrò applicata la tariffa per la cancellazione della formalità una sola volta e questo non è male. Correggetemi se sbaglio... Vi ringrazio per la pazienza e la disponibilità mostrata.   Buon lavoro        

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2018

Esatto, è così. la tariffa per la cancellazione andrà applicata una sola volta. Quanto alla base imponibile, essa è data dalla minor somma tra prezzo di aggiudicazione e importo complessivo del credito garantito.

fosco pubblicato 27 agosto 2018

Buongiorno,

Mi trovo di nuovo a scrivervi in quanto nonostante abbia avuto un incontro con il curatore dell'immobile non sono riuscito a chiarire il dubbio relativo al pagamento meno dell'IVA dell'immobile.

Riassumo in breve la questione:

Nel valutare le spese a cui dovrò far fronte nel caso riuscissi ad aggiudicarmi l'immobile non mi è chiaro se l'immobile, essendo stato realizzato nel 2011 (certificato di agibilità del 2011) io debba pagare considerando acquisto prima casa e considerando l'immobile proprietà del costruttore, l'iva del 4% oppure la semplice imposta di registro al 2% essendo stato realizzato da oltre cinque anni.

Ho sottoposto la questione al curatore suggerendo quanto da voi indicato:

''...Venendo al caso concreto osserviamo che se il professionista delegato, prima della pubblicazione dell’avviso di vendita, chiedesse formalmente al debitore esecutato di dichiarare a quale regime fiscale indenta sottoporre il decreto di trasferimento e questi tacesse, ben potrebbe esplicitare nell’avviso di vendita che essa non è soggetta ad iva, ritenendo irrilevante una successiva dichiarazione pervenuta in tal senso da parte del debitore...''

Il professionista delegato non ha sostanzialmente preso in considerazione la questione da me sollevata in quanto ritiene che l'esecutato, a prescindere, non abbia titolo per richiedere il versamento dell'IVA senza fornire ulteriori spiegazioni.

Se ponessi la questione formalmente tramite lettera al giudice o al professionista delegato potrei spingere il professionista a dirimere la questione?

In definitiva, il porfessionista non sa o non vuole risolvere la problematica, cosa posso fare, devo prendere passivamente questa situazione o posso muovermi in qulche modo?

 

 

inexecutivis pubblicato 28 agosto 2018

Se effettivamente il caso prospettato, come parrebbe di comprendere, configura la possibilità di applicare l'IVA su opzione, riteniamo che il potenziale acquirente abbia diritto a conoscere questa informazione. Ora, ai sensi dell’art. 570 c.p.c., l’avviso di vendita deve contenere l’avvertimento “che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale, a chiunque vi abbia interesse”. Questa previsione, unita a quella di cui all’art 591 bis, comma quarto, c.p.c., a mente del quale nell’avviso di vendita è specificato che tutte le attività che devono essere compiute davanti al cancelliere o dal cancelliere saranno compiute davanti al professionista delegato, fa sì che il professionista delegato sia il soggetto cui riferirsi per acquisire altri elementi utili ai fini della presentazione dell’offerta di acquisto.

Dunque il suggerimento è quello di richiedere formalmente al professionista questa informazione.

leleconte pubblicato 12 ottobre 2020

Buongiorno, non avendo ricevuto ancora risposta da parte del custode giudiziario vorre capire se l'immobile per il quale parteciperò all'imminente asta sia esente o meno da IVA.

La società fallita è una immobiliare, che è proprietaria dell'immobile (anche se ho conferma che il credito è stato venduto ad una banca) . Quest'ultimo immobile è stato realizzato (come da perizia) tra il 2004 e il 2006 .

Si specifica che all’Atto della notifica del pignoramento (30.08.2017), le unità immobiliari costituenti il Lotto X risultano intestata per la piena proprietà dell’intero 1/1 a OMISSIS per edificazione su area pervenuta per acquisto con atto di vendita in data 06.07.2005 n.74330/11170 di rep. Notaio dott. xxx di xxx, registrato a xxx  il 11.07.2005 n.7830 serie 1T e trascritto a xx in data 11/7/2005 n.ri 39873/24835, da OMISSIS 

Ed ancora: Permesso di costruire n. 10/2004 del 14.02.2005, per la costruzione (..) - Denuncia di inizio attività in variante n. 64/2005 del 12.08.2005, (..) - Domanda certificato di agibilità del 27.02.2007 Segnalazione certificata di inizio attività edilizia in variante n. 4975 del 15.06.2016.

Ho volutamente inserito le "x" per garantire privacy inerente i professionisti coinvolti. 

Grazie mille 

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2020

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali - come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 - per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione. In particolare, secondo l’art. 1, del citato D.M., si definisce alloggio sociale (comma 2) l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato”. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano inoltre nella definizione di alloggio sociale (comma tre) “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.

 

Dunque, se si tratta di un fabbricato non strumentale, l’IVA sarà applicabile solo se ricorre una delle tre ipotesi sopra individuate.

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

leleconte pubblicato 14 ottobre 2020

Buongiorno e grazie per la risposta. Nel frattempo, il custode dopo innumerevoli mail pec, mi conferma che per il privato, il lotto di cui sopra è esente IVA. Buona Giornata

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2020

Molto bene. In bocca al lupo!

Close