L’art. 585, comma secondo, c.p.c., consente all’aggiudicatario che sia anche creditore ipotecario la facoltà di chiedere al giudice dell’esecuzione la pronuncia di un decreto (in difetto del quale l'aggiudicatario non potrà autolimitare il versamento) volto a limitare il versamento del prezzo di aggiudicazione alla parte “occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”.
La norma appena citata costituisce una novità dell'attuale codice di rito rispetto a quello preunitario, laddove l'aggiudicatario versava il prezzo direttamente in favore dei creditori aventi titolo.
Il codice vigente, com'è noto, ha invece previsto che l'aggiudicatario debba sempre versare il prezzo di aggiudicazione, tranne che nei due casi contemplati dal citato art. 585, comma secondo, e cioè: aggiudicazione del bene in favore di un creditore ipotecario; assunzione da parte dell'aggiudicatario del debito garantito da ipoteca.
Rimanendo alla prima ipotesi, è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui il potere del giudice di sollevare l'aggiudicatario dall'onere di versare la porzione di prezzo corrispondente al suo credito, porzione che in ogni caso gli dovrebbe essere restituita in sede di distribuzione del ricavato, da’ luogo ad una sorta di compensazione giudiziale.
Il meccanismo, secondo la giurisprudenza, prescinde dall’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 1243 c.c. in ragione della natura del procedimento esecutivo nel quale si innerva (Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013).
L’unica verifica che deve compiersi è quella relativa alla possibilità per il creditore di concorrere utilmente alla distribuzione del ricavato, anche se in realtà di tratta di un falso problema in quanto l’interesse dei creditori di grado anteriore è direttamente tutelato dalla norma, poiché l’aggiudicatario creditore deve comunque versare collocati in grado anteriore è adeguatamente tutelato dall’obbligo di versare la parte di prezzo corrispondente ai crediti “che potranno risultare capienti”.
Il fatto che il creditore ipotecario sia titolare di un credito superiore all’importo del valore di aggiudicazione, non vuol dire che egli non debba versare alcunché. invero gli sarà comunque tenuto al versamento della somma necessaria per soddisfare le cosiddette spese di giustizia, vale a dire quelle necessarie per la remunerazione del compenso dovuto al professionista delegato, al custode, ed allo stimatore. La sequenza procedimentale dovrebbe essere pertanto quella per cui il giudice adotta il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a questi soggetti, il creditore ipotecario aggiudicatario versa i relativi importi, il professionista delegato provvede alla esecuzione dei pagamenti, ed a questo punto non sarà necessario procedere alla elaborazione di un piano di riparto.