Pagamento del prezzo e compensazione art 585 PRIMO COMMA

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  • Ultimo messaggio 18 marzo 2020
amt_ pubblicato 07 febbraio 2019

Buona sera, 

propongo questo quesito, un creditore ipotecario, (tra l'altro con la veste di creditore procedente)  partecipa all'asta fissata per la vendita e ne ottiene l'aggiudicazione .

Tenuto conto della sua veste di creditore ipotecario procedente può avvalendosi del 1 comma dell'art 585 cpc ed effettuare il pagamento solo delle spese di procedura, visto che il prezzo di aggiudicazione non consente di soddisfare integralmente il proprio credito e non vi sono altri privilegiati ?

Oppure è facoltà e valutazione discrzionale del  G.E. o del delegato alle vendite consentire la compensazione.  

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inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2019

Dal tenore della domanda ricaviamo il dato per cui in essa ci si riferisce alla possibilità prevista non dal primo comma dell'art. 585, ma dal secondo comma della disposizione, ed in particolare alla prima delle due ipotesi che detto comma contempla, secondo la quale "Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario … il giudice dell'esecuzione può limitare, con un suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti".

Fatta questa premessa, cerchiamo di fornire la nostra opinione.

La norma appena citata costituisce una novità dell'attuale codice di rito rispetto a quello preunitario, laddove l'aggiudicatario versava il prezzo direttamente in favore dei creditori aventi titolo.

Il codice vigente, com'è noto, ha invece previsto che l'aggiudicatario debba sempre versare il prezzo di aggiudicazione, tranne che nei due casi contemplati dal citato art. 585, comma secondo, e cioè: aggiudicazione del bene in favore di un creditore ipotecario;

assunzione da parte dell'aggiudicatario del debito garantito da ipoteca.

Rimanendo alla prima ipotesi, è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui il potere del giudice di sollevare l'aggiudicatario dall'onere di versare la porzione di prezzo corrispondente al suo credito, porzione che in ogni caso gli dovrebbe essere restituita in sede di distribuzione del ricavato, dandosi così luogo a quella che secondo alcuni è una sorta di compensazione giudiziale.

Così ricostruiti i termini del dato normativo, riteniamo che il creditore ipotecario può chiedere al giudice di essere autorizzato ad un versamento parziale del saldo del prezzo, limitato alle spese di esecuzione ed alla porzione (eventuale) di ricavato dalla vendita che eccede il credito da egli vantato (cosa che si verifica quante volte il prezzo di aggiudicazione sia superiore alla somma tra spese di esecuzione e crediti partecipanti alla distribuzione).

In difetto di tale provvedimento, tuttavia, l'aggiudicatario non potrà autolimitare il versamento.

amt_ pubblicato 05 febbraio 2020

Ad integrazione del quesito PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO E COMPENSAZIONE EX ART 585 2°  COMMA cpc, preciso che il credito ipotecario è sorto in virtù di garanzia  fideiussioria bancaria e che il creditore ipotecario aggiudicatario è subentrato in surroga all'istituto bancario procedente.

In effetti il dubbio è se il beneficio della richiesta di compensazione legale, del prezzo di aggiudicazione,  sia limitata ai crediti scaturenti esclusivamente da mutui ipotecari o includa qualsiasi credito ipecario e relativo portatore.

 

inexecutivis pubblicato 10 febbraio 2020

La situazione, a nostro avviso, non cambia. La compensazione opera comunque tra quanto l'aggiudicatario deve versare e quanto riceve dalla distribuzione del ricavato.

amt_ pubblicato 16 marzo 2020

Buona sera e un saluto ai partecipanti al forum,

avrei necessità di chiarirmi le idee in ordine alla modalità e sequenza dei provvedimenti, nell'ambito del procedimento di esecuzione.

Una procedura esecutiva ha visto la partecipazione all'asta ed aggiudicazione dei beni staggiti da parte dell'unico creditore ipotecario (anche creditore procedente).

Successivamente il creditore ipotecario ha depositato all'attenzione del G.E. una istanza con richiesta di operare la compensazione prevista dall'art. 585 comma 2°, considerando che il  proprio credito ipotecario era di valore doppio rispetto al prezzo di aggiudcazione.

Il G.E alla prima udienza utile, successiva alla vendita ed al deposito dell'istanza di compensazione, sulla scorta della relazione del delegato alle vendite che riferita l'avvenuta aggiudicazione del bene, emetteva il seguente provvedimento:

rimette al delegato gli atti " per le ulteriori attività di rito" e si "riserva all'esito dell'approvazione del piano di riparto sulla adozione di ulteirori provvedimenti".

Ciò detto considerato che l'istanza di compensazione con esonero dal versamento del saldo prezzo è  rimessa alle determinazioni del GE, come deve procedere il delegato ?

In effetti  nella fattispecie non dovrebbe esserci alcun piano di riparto e comunque in generale il piano di riparto è successivo all'incasso del prezzo, che dovrebbe non essere versato per effetto della compensazione ex art 585 2° comma .

    grazie    

inexecutivis pubblicato 18 marzo 2020

L’art. 585, comma secondo, c.p.c., consente all’aggiudicatario che sia anche creditore ipotecario la facoltà di chiedere al giudice dell’esecuzione la pronuncia di un decreto (in difetto del quale l'aggiudicatario non potrà autolimitare il versamento) volto a limitare il versamento del prezzo di aggiudicazione alla parte “occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti”.

La norma appena citata costituisce una novità dell'attuale codice di rito rispetto a quello preunitario, laddove l'aggiudicatario versava il prezzo direttamente in favore dei creditori aventi titolo.

Il codice vigente, com'è noto, ha invece previsto che l'aggiudicatario debba sempre versare il prezzo di aggiudicazione, tranne che nei due casi contemplati dal citato art. 585, comma secondo, e cioè: aggiudicazione del bene in favore di un creditore ipotecario; assunzione da parte dell'aggiudicatario del debito garantito da ipoteca.

Rimanendo alla prima ipotesi, è ricorrente in dottrina l'affermazione per cui il potere del giudice di sollevare l'aggiudicatario dall'onere di versare la porzione di prezzo corrispondente al suo credito, porzione che in ogni caso gli dovrebbe essere restituita in sede di distribuzione del ricavato, da’ luogo ad una sorta di compensazione giudiziale.

Il meccanismo, secondo la giurisprudenza, prescinde dall’accertamento dei presupposti richiesti dall’art. 1243 c.c. in ragione della natura del procedimento esecutivo nel quale si innerva (Cass., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13013).

L’unica verifica che deve compiersi è quella relativa alla possibilità per il creditore di concorrere utilmente alla distribuzione del ricavato, anche se in realtà di tratta di un falso problema in quanto l’interesse dei creditori di grado anteriore è direttamente tutelato dalla norma, poiché l’aggiudicatario creditore deve comunque versare collocati in grado anteriore è adeguatamente tutelato dall’obbligo di versare la parte di prezzo corrispondente ai crediti “che potranno risultare capienti”.

Il fatto che il creditore ipotecario sia titolare di un credito superiore all’importo del valore di aggiudicazione, non vuol dire che egli non debba versare alcunché. invero gli sarà comunque tenuto al versamento della somma necessaria per soddisfare le cosiddette spese di giustizia, vale a dire quelle necessarie per la remunerazione del compenso dovuto al professionista delegato, al custode, ed allo stimatore. La sequenza procedimentale dovrebbe essere pertanto quella per cui il giudice adotta il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a questi soggetti, il creditore ipotecario aggiudicatario versa i relativi importi, il professionista delegato provvede alla esecuzione dei pagamenti, ed a questo punto non sarà necessario procedere alla elaborazione di un piano di riparto.

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