Pagamento con postepay evolution possibile?

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  • Ultimo messaggio 07 gennaio 2021
rickhunter pubblicato 04 gennaio 2021

buongiorno,

oggi ho sentito la banca ricevente il bonifico e mi hanno detto che dovrò farlo dalla mia banca. Nella fattispecie io non ho un conto corrente, ma ho l'iban della postepay evolution, ho sempre potuto fare tutto ciò che mi serviva da lì.

Mi ha fatto venire il dubbio riguardo il plafond, ossia il limite di bonifico ed effettivamente è di soli 5000 euro.

Per la cauzione non ci sarebbe problema, ma se dovessi aggiudicarmi l'immobile, tra immobile e spese accessorie dovrei fare almeno 4 bonifici successivi. Mi chiedo, è possibile una cosa del genere, o dovrei per forza aprire un conto corrente?

Grazie

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rickhunter pubblicato 04 gennaio 2021

E nel caso, sarebbe possibile dare la cauzione e saldare da due iban diversi, visto che certo per la cauzione non aprirei un conto corrente senza la certezza poi di dovermene servire.

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

Se l'ordinanza di vendita non contiene prescrizioni a proposito di cauzione e saldo prezzo, non vi sono regole specifiche da osservare, per cui le soluzioni prospettate sono percorribili.

rickhunter pubblicato 04 gennaio 2021

Nella fattispecie mi chiedo, è possibile pagare in più soluzioni? Anche a distanza di un singolo giorno l'una dall'altra, il problema è questo. Sull'avviso non ci sono indicazioni precise, si parla solamente di saldo entro un massimo di 120 giorni. Credo sarebbe opportuno parlare con il delegato ma alle mail non risponde, in caso dovrò chiamarlo allo studio legale sperando di trovarlo.

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2021

Non ci pare che la soluzione prospettata sia impraticabile, a meno che non vi siano specifiche disposizioni dettate dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita.

Va ricordato infatti che a norma dell’art. 569, comma terzo, c.p.c., il giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce, tra l’altro, “il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito”.

È allora evidente che se l’ordinanza di vendita, che costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio (Cass. 9255/2015), dovesse contenere specifiche disposizioni in ordine alle modalità del deposito del saldo prezzo, queste vanno rispettate.

rickhunter pubblicato 05 gennaio 2021

Ho chiesto conferma sia all'addetto di aste giudiziarie in tribunale che il delegato, hanno detto che la modalità in più soluzioni è possibile. L'unica cosa che hanno sottolineato è il termine dei 120 giorni. Grazie

inexecutivis pubblicato 07 gennaio 2021

Certo! Il termine dei 120 giorni è limite invalicabile.

Grazie a lei!

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