ordine liberazione , effetti opposizioni azioni dilatorie del esecutato

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  • Ultimo messaggio 27 giugno 2017
eurodefault pubblicato 22 giugno 2017

Buona sera sono , l aggiudicatario di un immobile da circa un mese. Premetto che ho scelto questa sezione pur avendo qualche quesisto che riguarda il rilascio per una trattazione unica senza che abbia a ripetere nella sezione di custodia . In caso contrario su vostra indicazione trattero separatamente.

Premetto che ho provveduto a tutti i miei obblighi economici.  Ora l occupante esecutato ha una strategia dilatoria opponendosi a qualsiasi atto . Pert tali opposizioni nel esecuzione fin qui nulla di preoccupante vista le previsione dell art 2929 c.c. 

Ora il custode sta predisponendo l ordine di liberazione da far emettere al Giudice.

L esecutato a seguito del aggiudicazione ha effettuato un atto di cui non ho esatta cognizione avendomelo accennato il responsabile della procedura.Presumerei che intenda e o abbia  impugnato l a validita dela procedura di aggiudicazione , seppur questa si si a svolta correttamente .

Primo quesito 

L eventuale impugnazione della procedura di aggiudicazione mi verrebbe notificata( ovvero io sarei parte ?) ? Una tale impugnazione e" idonea a sospendere l effficacia del ordine di  liberazione e impeditiva per l  emissione del decreto di trasferimento sino a decisione ?

Secondo quesito 

L oposizione all ordine di liberazione , seppur non vi sia alcun titolo opponibile alla procedura, sospende l ordine di liberazione? In tal caso , specie se idoneo a sospendere , io divento parte avendo l interesse o sono estraneo?

 

Terzo quesito

L impugnazione del decreto di trasferimento , sospende la sua efficacia  , e o impedisce la trascrizone ?In tal caso io sono parte di questa impugnazione ?

 

Quarto quesito 

Se nell impugnazione del decreto di trasferimento ( ove presumoio sia parte) , qualora tale impugnazione non mi consenta di entrare in possesso del immobile , , dato lo scopo dilatorio di queste opposizioni , manifestatamente infondate, , posso proporre riconvenzionale per   azione temeraria richiedendo i danni ( quali ad esempio canane di locazione che sono costeetto a pagare dalla data del decreto di trasfiremnto sino a conclusione o il mancato godimento corrispondente al canone di locazione in libero mercato dell immobile in oggetto) ?

Tale tipo di dolo nell azione temeraria con scopo dilatorio possono integrare la previsione sanzionatoria del terzo comma e se in tal caso sia alternativa o possa concorrerre in cumulo  al primo comma?

 

Quinto quesito 

L immobile in oggetto e"  stato oggetto di revoicatoria fallimentare( passata in giudicato nel corso dell esecuzione)  pertanto l occupanfte esecutato ha l inefficacia del rogito intercorso tra lui e la societa fallita .

Aconcorche io non sappia se la sentenza revocatoria sia stata annotata ( l azione revocatoria ovviamente e"  trascritta)  la trascrizione del trasferimento va effettuata contro la societa fallita o contro l occupante esecutato ? Nel caso sia piu corretto che la trascrizione sia contro la societa fallita , e la sentenza della revocatoria ( per qualsiasi motivo eventuale ) non sia stata annotata , debbo richedere al delegato di provvedere presso il curatore ( o al giudice del fallimento di provvedere alla annotazione?  Eventualmente ( e se piu solerte ) posso procedere io con istanza per richiedere presso il giudice del fallimento  per l annotazione?  

Gfrazie per le risposte che vogliate dare visto l articolato Con ossequio 

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inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

 Cerchiamo di rispondere separatamente alle domande formulate.

In ordine ai primi due quesiti osserviamo che a nostro avviso l’aggiudicatario va certamente coinvolto nel procedimento di impugnazione dell’aggiudicazione o dell’ordine di liberazione. Egli in quel momento, infatti diviene “parte” della procedura esecutiva poiché si manifesta un contrasto in cui viene coinvolto e per il quale è richiesto l'intervento regolatore del giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5701 del 11/04/2012).

L’impugnazione dell’aggiudicazione (o dell’ordine di liberazione) non determina di per sé la sospensione (della procedura o dell’esecuzione dell’ordine di librazione). Dipende dal contenuto dell’opposizione promossa e dalla verosimiglianza di fondatezza della medesima.

 

Quanto all’impugnazione del decreto di trasferimento (terzo quesito), la questione è più complessa.

Invero, contestualmente alla trascrizione dello stesso deve procedersi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene ai sensi dell’art 586 c.p.c.; tuttavia, affinché questo sia possibile,  gli artt. 2884 e 2886 c.c., richiedono che il titolo giudiziale (e dunque, in questo caso, il decreto di trasferimento) in forza del quale la cancellazione viene eseguita sia definitivo, cosa che accade quando il decreto di trasferimento non sia stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni decorrenti dalla conoscenza dell’atto.

Potrebbe dunque accadere che con l’opposizione il decreto di trasferimento sarebbe trascrivibile, mentre non potrebbero essere cancellati i gravami.

In ordine al quarto quesito, riteniamo che la richiesta di risarcimento del danno (e di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. anche in sede cautelare) sia legittima.

A proposito dell’ultimo quesito, rileviamo che, a prescindere dall’esito della revocatoria, il decreto di trasferimento va comunque trascritto contro il debitore esecutato, anche se il suo atto di acquisto sia stato successivamente colpito da revocazione.

Invero, la sentenza di revocazione non pone nel nulla la vendita ma la rende “inefficace” rispetto a creditore.

eurodefault pubblicato 26 giugno 2017

 

Grazie per la risposta .

 

 

inexecutivis pubblicato 27 giugno 2017

grazie a lei

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