inexecutivis
pubblicato
21 settembre 2019
All’interrogativo riteniamo di dover fornire una risposta affermativa.
Invero, a norma dell’art. 26 l.fall. il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e d ogni altro interessato (e, dunque, in questo caso il condominio) è legittimato a proporre reclamo avverso i decreti del giudice delegato nel termine perentorio di 10 giorni (e comunque entro 90 giorni dal deposito del provvedimento) decorrenti:
· dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento;
· negli altri casi dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato.
Il reclamo si propone con ricorso al Tribunale, il quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Il decreto, unitamente al ricorso, deve essere notificato dal reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell’udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo, unitamente a quelle relative all’eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l’esposizione delle difese in fatto e diritto e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Ovviamente, per proporre il reclamo, dovrà conferirsi mandato ad un difensore.