opposizione aggiudicazione definitiva

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  • Ultimo messaggio 06 luglio 2019
Mina75 pubblicato 02 luglio 2019

 

Buon giorno

Dopo l’esperimento di un’asta immobiliare senza incanto, gli immobili sottoposti a procedimento esecutivo, tra cui figurano anche appezzamenti di terreno vari, sono stati aggiudicati definitivamente ad un soggetto X il quale ha presentato regolare offerta di poco superiore al prezzo minimo. A seguito di recenti verifiche, è emerso che su una delle particelle vendute all’asta, insiste un “immobile fantasma” di circa 300 mq, cioè un edificio non dichiarato in catasto, individuato a seguito di rilievi aerofotogrammetrici svolti dall'Agea e al quale l’Agenzia delle Entrate ha attribuito uno specifico numero di particella e una rendita presunta. Negli estratti di mappa la particella relativa all’immobile fantasma non figura e nelle visure catastali viene riportata la dicitura “MAPPALI TERRENI CORRELATI FOGLIO A, PARTICELLA XX”. Il numero di particella YY assegnato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate all’immobile fantasma, è diverso dal numero di particella (XX) su cui esso insiste, risulta intestato al debitore e di fatto non è stato mai inserito tra i beni sottoposti a procedimento esecutivo.

Preciso che la perizia di stima del CTU con la quale si descrivono e valutano i beni oggetto di esecuzione, è stata redatta successivamente all’attribuzione della rendita catastale all’immobile “fantasma”. Di esso però, seppur esistente sul posto al momento del sopralluogo e elencato tra i beni di proprietà dell’esecutato, non è stata fatta alcuna menzione nell’atto peritale.

Quindi chiedo se è possibile in qualche modo sospendere l’emissione del decreto di trasferimento dei beni aggiudicati e soprattutto se può essere trasferito un appezzamento di terreno ad un nuovo proprietario, sul quale insiste l’immobile dell’esecutato, non sottoposto a procedimento esecutivo e quindi che rimarrà sempre di sua proprietà.

Quali forme di opposizione possono oggi essere esperite per evitare l’emissione del decreto di trasferimento.

Grazie

Mina.

 

inexecutivis pubblicato 06 luglio 2019

A nostro avviso il fabbricato deve ritenersi pignorato, e dunque va trasferito all’aggiudicatario.

È infatti consolidato in giurisprudenza il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di convalida di sfratto, risoluzione del contratto di locazione, rilascio dell'immobile e pagamento dei canoni, proposta dall'esecutato nei confronti dell'avente causa dell'aggiudicatario del terreno in forza di procedura esecutiva, in quanto l'acquisto del terreno aveva comportato, per accessione, anche il trasferimento del capannone abusivo non sanabile su di esso costruito, non rilevando l'omessa menzione dell'immobile tanto nel bando di vendita quanto nel decreto di trasferimento del terreno. Cass. Sez. III, Ordinanza 28/06/2018, n. 17041).

Ancora, meno recentemente, si è detto che “In materia di esecuzione forzata, i motivi di invalidazione della vendita forzata a causa del mancato rispetto di norme del processo di espropriazione devono essere fatti valere come opposizione agli atti esecutivi nell'ambito di quel processo; in mancanza, non possono essere utilizzati per sostenere un'opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa sulla base del titolo esecutivo formatosi a conclusione dell'espropriazione, giacché solo i vizi che determinano una nullità non sanabile possono esser azionati in ogni tempo, mentre tutti gli altri vizi di nullità di un provvedimento giurisdizionale vanno fatti valere secondo lo specifico mezzo di impugnazione previsto dalla legge, come si desume dal disposto dell'art. 161 c.p.c.. Pertanto, qualora nell'ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione, nei termini di legge, di un'opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell'aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo”(Cass. Sez. III, 26/04/2004 n. 7922).

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