Buon giorno
Dopo l’esperimento di un’asta immobiliare senza incanto, gli immobili sottoposti a procedimento esecutivo, tra cui figurano anche appezzamenti di terreno vari, sono stati aggiudicati definitivamente ad un soggetto X il quale ha presentato regolare offerta di poco superiore al prezzo minimo. A seguito di recenti verifiche, è emerso che su una delle particelle vendute all’asta, insiste un “immobile fantasma” di circa 300 mq, cioè un edificio non dichiarato in catasto, individuato a seguito di rilievi aerofotogrammetrici svolti dall'Agea e al quale l’Agenzia delle Entrate ha attribuito uno specifico numero di particella e una rendita presunta. Negli estratti di mappa la particella relativa all’immobile fantasma non figura e nelle visure catastali viene riportata la dicitura “MAPPALI TERRENI CORRELATI FOGLIO A, PARTICELLA XX”. Il numero di particella YY assegnato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate all’immobile fantasma, è diverso dal numero di particella (XX) su cui esso insiste, risulta intestato al debitore e di fatto non è stato mai inserito tra i beni sottoposti a procedimento esecutivo.
Preciso che la perizia di stima del CTU con la quale si descrivono e valutano i beni oggetto di esecuzione, è stata redatta successivamente all’attribuzione della rendita catastale all’immobile “fantasma”. Di esso però, seppur esistente sul posto al momento del sopralluogo e elencato tra i beni di proprietà dell’esecutato, non è stata fatta alcuna menzione nell’atto peritale.
Quindi chiedo se è possibile in qualche modo sospendere l’emissione del decreto di trasferimento dei beni aggiudicati e soprattutto se può essere trasferito un appezzamento di terreno ad un nuovo proprietario, sul quale insiste l’immobile dell’esecutato, non sottoposto a procedimento esecutivo e quindi che rimarrà sempre di sua proprietà.
Quali forme di opposizione possono oggi essere esperite per evitare l’emissione del decreto di trasferimento.
Grazie
Mina.