Opposizione a decreto di aggiudicazione provvisoria

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  • Ultimo messaggio 24 febbraio 2020
gemini166 pubblicato 23 febbraio 2020

Salve, di recente ho partecipato ad un'asta, aggiudicandomi il bene ad un prezzo pari all'offerta minima in quanto unico partecipante/offerente. Dopo aver ricevuto il verbale di aggiudicazione da parte del professionista delegto, vengo a conoscenza che vi fosse una richiesta di assegnazione del bene da parte del creditore, antecedente la data  pubblicità dell'immobile in questione. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver esaminato la questione, scioglie la riserva in mio favore, ignorando tale richiesta. Immediatamnte mi appresto a richiedere tutti i documenti inerenti la concessione di un mutuo bancario. Dopo aver ricevuto notizia di delibera di quest'ultimo, vengo a conoscenza (attraverso vie non ufficiali) che il creditore ha depositato un'opposizione all'aggiudicazione asserendo che, se avessi voluto aggiudicarmi il bene avrei dovuto offrire una somma pari al prezzo base dell'asta. Ordunque, considerato che sono state esperite tutte le incombenze relative all'erogazione di un mutuo (compreso l'atto notarile che comporterà ulteriori spese), cosa dovrò aspettarmi? L'udienza relativa all'opposizione è stata fissata oltre la data prevista per il deposito del saldo. C'è qualcosa che posso fare o devo attendere inerme che qualcuno decida? 

inexecutivis pubblicato 24 febbraio 2020

Non siamo in grado di offrire una risposta compiuta, poichè occorrerebbe procedere alla lettura degli atti del fascicolo.

L’art. 588 c.p.c. dispone che “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.

I rapporti tra l'istanza di assegnazione e le offerte di acquisto sono disciplinati dagli artt. 588, 572 e 573 c.p.c.

Dalla lettura di queste due norme si ricava la seguente disciplina, che distingue a seconda del fatto che sia stata presentata una sola offerta o una pluralità di offerte.

Offerta unica:

Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;

Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.

pluralità di offerte:

In questo caso, se il prezzo raggiunto all’esito della gara (o in assenza di gara) è inferiore al prezzo base e vi sono istanze di assegnazione, il Giudice non aggiudicherà ma assegnerà il bene.

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