OPERAZIONE DI SFRATTO DOPO DECRETO DI TRASFERIMENTO

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  • Ultimo messaggio 29 dicembre 2021
Fefa2506 pubblicato 10 novembre 2021

Buona sera , dopo quasi un anno dall aggiudicazione mi ritrovo a dover eseguire sfratto esecutivo a seguito del decreto di trasferimento , poiché il tribunale ritiene che lo sfratto esecutivo sia a carico dell aggiudicatario e non del tribunale perché “ scaduti i termini” secondo L articolo 560 e successive modifiche . Premetto che nell immobile sembri non ci sia più nessuno ma ho paura che vi siano rimasti i mobili , cosa non di poco conto visto che la procedura è a mio carico.

Mi sapreste indicare quali sono gli step per iniziare una procedura di sfratto dell’esecutato?

Grazie per avermi accompagnato nel corso di tutta la procedura che ormai sta diventando estenuante

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robertomartignone pubblicato 11 novembre 2021

Deve andare da un Legale e iniziare lo sfratto ...

Fefa2506 pubblicato 12 novembre 2021

Grazie per il consiglio , ma già mi sn affidato a un avvocato , chiedevo a voi in modo da istruirmi e non pendere dalle labbra del mio avvocato , che , nel corso del suo operato , ha lasciato molto a desiderare .

Se vorrai rispondermi dandomi una mano , è ben accetta .

Grazie

robertomartignone pubblicato 13 novembre 2021

Non è una procedura complicata , anzi molto semplice , ovvio che debba essere svolta da un legale . Nel suo caso cambi professionista se non è soddisfatto .

Fefa2506 pubblicato 13 novembre 2021

Grazie per il consiglio , Ma nn è quello che volevo sapere.

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

Il prcedimento di "sfratto" presuppone la esistenza di un contratto di locazione opponibile alla procedura. Probabilmente questo termine è stato usato in senso atecnico della domanda, nel senso che in realtà si tratta semplicemente di conseguire la disponibilità dell'immobile. Se così fosse occorre dare corso ad una procedura esecutiva per rilascio ai sensi dell'art. 605 e seguenti cpc.

robertomartignone pubblicato 14 novembre 2021

Esatto non è uno " sfratto " , termine improprio in questo caso , ma semplicemente la liberazione dell ' immobile .

sere86 pubblicato 15 novembre 2021

Buonasera, con la presente sono a chiedere delle informazioni riguardanti un'asta immobiliare; a breve ho intenzione di partecipare ad un'asta che vede in oggetto un immobile molto interessante, sia dal punto di vista economico dell'offerta che di posizione panoramica e centrale; l'immobile risulta occupato da un creditore, (trattandosi di una procedura fallimentare a carico della ditta costruttrice) che ha pagato quasi per intero l'immobile ma che in realtà non è riuscito ad intestarselo perchè nel mentre è avvenuto il fallimento. 

Parlando con il custode dell'immobile, mi fa capire che è una procedura molto complicata perchè gli occupanti sono molto ostili e fanno ostracismo di continuo sia nel far visionare l'immobile, sia per il fatto che non accettano che vada all'asta, quindi cercheranno di "mettere i bastoni tra le ruote a chi se lo aggiudicherà".

Vorrei sapere se, una volta aggiudicato l'immobile, ci sono delle tempistiche per farsì che gli occupanti lo liberino e in che tipologia di problematiche potrei incappare se loro non lasciano per nessun motivo l'immobile, considerando anche che la Sig.ra dovrebbe partorire a breve, e che magari questa potrebbe essere una motivazione in più avendo un minore appena nato.

Certa di Un Vs riscontro, ringrazio per la collaborazione.

Butler pubblicato 15 novembre 2021

Potrebbe essere anche che il custode cerchi di scoraggiare la partecipazione per qualche motivo a noi non noto.

Che dice al riguardo l'avviso di vendita e la perizia giurata?

 

sere86 pubblicato 15 novembre 2021

Nell'avviso di vendita c'è scritto: in data... il G.E., verificato che il contratto preliminare predetto non risulta essere stato trascritto e ritenuto che, pertanto, lo stesso non può considerarsi opponibile alla presente procedura esecutiva, ha autorizzato gli occupanti a permanere nell'immobile fino alla vendita con indennità di occupazione a favore della procedura.

Che significa ciò?

Grazie mille.

robertomartignone pubblicato 15 novembre 2021

Brutta situazione capisco  gli occupanti . In anni di situazioni simili ne ho viste . In casi similari non partecipo , per miei principi personali . 

Butler pubblicato 15 novembre 2021

.

robertomartignone pubblicato 16 novembre 2021

Tornando alla domanda di sere86 significa che gli occupanti pagano alla procedura un affitto per abitare nell ' immobile fino a quando non sarà venduto . Comunque sono anni che l Legislatore deve mettere  mano a situazioni di questo tipo e poco o niente è stato fatto . Sarebbe ora che provvedesse bastano pochi commi , sono casi veramente ingiusti e senza senso ! 

sere86 pubblicato 16 novembre 2021

Invece, per quanto riguarda le tempistiche per lasciare l'immobile una volta aggiudicato, quali sono? Volendo possono restare dentro anche per anni? Grazie della collaborazione.

robertomartignone pubblicato 16 novembre 2021

Al massimo pochi mesi  , ne parli con il delegato se la liberazione  è a carico o meno della procedura , nel caso non lo fosse dovrà occuparsene Lei , sempre che riesca ad aggiudicarsi l ' immobile. Comunque da quanto ho capito non è una situazione semplice e fare previsioni certe è problematico , al massimo può passare anche un anno , sempre che non  distruggano l ' immobile al momento del rilascio , cosa abbastanza comune in questi casi .  

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2021

Molto difficile rispondere alla domanda. Molto dibende dalla solerzia del custode. Molto dipende dalla collaborazione (che in questo caso non ci aspetteremmo) degli occupanti. In ogni caso l'immobiloe sarà liberato.

sere86 pubblicato 17 novembre 2021

Buongiorno, vista la situazione mi sono convinta di passare oltre e valutare altre aste.

Il Custode da come ho avuto modo di capire, sembra molto lasciar perdere e ha già messo le mani avanti perchè uno degli inquilini è un Avvocato e quindi non ha intenzione di schierarsi contro di lui; perciò posso immaginare che non ci sarà molta collaborazione da parte sua per snellire tutta la procedura.

Grazie a tutti Voi per i consigli che mi avete dato.

 

sere86 pubblicato 17 novembre 2021

Buongiorno, vista la situazione mi sono convinta di passare oltre e valutare altre aste.

Il Custode da come ho avuto modo di capire, sembra molto lasciar perdere e ha già messo le mani avanti perchè uno degli inquilini è un Avvocato e quindi non ha intenzione di schierarsi contro di lui; perciò posso immaginare che non ci sarà molta collaborazione da parte sua per snellire tutta la procedura.

Grazie a tutti Voi per i consigli che mi avete dato.

 

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2021

Il fatto che sia un avvocato non sposta il problema, ed un custode che mette le mani avanti viola gli obblighi posti a suo carico.

Fefa2506 pubblicato 23 dicembre 2021

Buon giorno , nel caso dovessi trovare un accordo con gli esecutati per liberare L immobile tramite il mio legale ma Nel frattempo ho avviato anche La procedura di sfratto esecutivo con L ufficiale giudiziario, devo per forza aspettare la normale procedura dell ufficiale giudiziario per accedere nell immobile ? Grazie

inexecutivis pubblicato 26 dicembre 2021

A nostro avviso si, in quanto il rischio che si corre nel caso in cui si procedesse autonomamente è quello di commettere un atto illecito; potrebbe infatti ipotizzarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 cp, a mente del quale “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a cinquecentosedici euro”.

Si tenga presente che sempre la stessa norma precisa che “Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione”.

In giurisprudenza è stato ad esempio ritenuto che risponde del reato suddetto “il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l'attività commerciale, al fine di impedire all'accomandante l'accesso al locale per l'esercizio dei diritti riconosciutigli dall'art. 2320 cod. civ..” (Cass. Sez. 6, n. 4464 del 15/12/2016), oppure “il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto” (Cass., sez. 6, 18.1.2005, n. 10066).

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