Operato dell'incaricato alla vendita

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2021
mark88live pubblicato 22 giugno 2021

Buongiorno, vorrei sapere se l'operato dell'avvocato che si sta occupando della procedura é corretto: dopo che a novembre dello scorso anno mi sono aggiudicato un immobile all'asta, e ho provveduto subito al pagamento del saldo, ho avuto il decreto di trasferimento dell'immobile ma ancora non ne sono entrato in possesso per il motivo che mi accingo a spiegare. L'immobile da anni era occupato da un abusivo che da Maggio, dopo la notifica del decreto di liberazione, ha lasciato l'appartamento lasciando molte sue cose (tra cui la cucina) e portandosi via le chiavi. Il comune ha attestato che ha lasciato la casa ma ancora non possiamo entrare in possesso perché essendo ora irreperibile l'incaricato della vendita, oltre ad affermare che la procedura é bloccata dal nuovo blocco sfratti (ma secondo me non rientra nella casistica) non sa dove notificare la raccomandata per chiedere la liberazione dalle cose lasciate, e pertanto é da quasi 2 mesi che tutto é in stallo. Volevo sapere se il suo operato é corretto o se, con le informazioni in suo possesso, dovrebbe intanto procedere con il fabbro al cambio della serratura e notificare la raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto (in questo caso con il deposito alla casa comunale, non avendo ancora cambiato residenza), cosicché possa entrare in possesso dell'immobile in breve tempo, sempre nel rispetto delle norme di legge. Grazie.

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2021

Le giustificazioni che le sono state indicate ci sembrano del tutto inconsistenti.

Se è stato notificato l’ordine di liberazione fissandosi la data per il rilascio il custode può procedere senz’altro alla sostituzione della serratura. Se l’ordine non è stato notificato, il custode è in grado di procedere notificando il provvedimento presso la residenza, intendendo per tale quella che risulta presso l’anagrafe comunale (per mero scrupolo potrebbe eseguire una doppia notifica: una presso la residenza, e l’altra presso la nuova attuale dimora)

Se poi nel provvedimento notificato che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 560 c.p.c., il provvedimento conteneva l’invito ad asportare i mobili presenti entro un determinato termine (30 giorni salvo urgenza) con l’avvertimento che decorso quel termine eventuali mobili presenti nell’immobile sarebbero stati abbandonati, non si pone neppure il problema dei mobili.

Insomma, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare il custode (a mezzo pec o raccomandata a.r.) a consegnarle immediatamente l’immobile libero da persone e cose.

Infatti, per effetto del decreto di trasferimento il nuovo proprietario consegue il diritto ad ottenere la consegna del bene non tanto in forza della previsione dell’art. 586 c.p.c. quanto in base alla previsione di cui all’art. 1476 c.c. posto cheNella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita” (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

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