Oneri opere di urbanizzazione

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  • Ultimo messaggio 18 settembre 2017
pierzale pubblicato 16 settembre 2017

Vorrei porvi una domanda riguardante gli oneri di regolarizzazione urbanistica.

La perizia indica un'incidenza del costo delle opere di urbanizzazione pari a € 20.889,61 e che tale costo è da intendersi incluso nella valutazione dell'immobile.

In relazione a questo vorrei sapere se gli oneri di regolarizzazione urbanistica sono compresi o no nel prezzo base dell'asta (attualmente di € 89.325,00).

Allego quesito 2G1 e 2M perizia.

Allega file

inexecutivis pubblicato 18 settembre 2017

Il contenuto della perizia non ci sembra chiarissimo.

Da essa ricaviamo il dato per cui si è tenuto conto del fatto che esistono degli oneri di urbanizzazione, che tuttavia non hanno inciso sulla determinazione del prezzo base.

Non è tuttavia affatto detto che l’acquirente debba farsene carico.

In giurisprudenza si è ad esempio affermato che “L'assunzione, a carico del proprietario del terreno, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituisce un'obbligazione "propter rem". Ciò comporta che essa va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione con il Comune, ma anche da colui (se soggetto diverso) il quale richiede la concessione edilizia, e - inoltre - che colui che realizza opere di trasformazione edilizia, valendosi della concessione rilasciata al suo "dante causa", è solidalmente obbligato con quest'ultimo per il pagamento degli oneri anzidetti. La natura reale dell'obbligazione non riguarda, invece, i soggetti che utilizzano le opere di urbanizzazione da altri realizzate per una loro diversa edificazione, senza avere con i primi alcun rapporto, e che, per ottenere la loro diversa concessione edilizia, devono pagare al Comune concedente, per loro conto, i relativi oneri di urbanizzazione. (Sez. 2, Sentenza n. 12571 del 27/08/2002).

Allo stesso modo, si ritiene generalmente che il mero acquirente di un immobile da altri realizzato non sia tenuto al pagamento degli oneri di urbanizzazione.

 

In questo senso, ad esempio, T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 21-05-2012, n. 501, secondo cui “L'obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, assunta dal lottizzante con la stipula della convenzione di lottizzazione edilizia è propter rem, nel senso che l'adempimento di essa può essere richiesto non solo a colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche a colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; ovvero nel senso che colui che realizza opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull'originario concessionario, ed è con quest'ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione. L'obbligazione non si trasferisce però all'acquirente degli edifici realizzati dal costruttore, proprio perché solo quest'ultimo ha utilizzato il titolo edilizio il cui rilascio implicava l'accollo ex lege dell'obbligazione di realizzazione o completamento delle opere di urbanizzazione”.

 

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