Offerta telematica non validata per errore digitazione prezzo offerto

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2021
savio pubblicato 08 dicembre 2021

Buongiorno

- gara esclusivamente telematica- primo esperimento

- prezzo minimo in avviso di vendita 100.000€

- cauzione mediante bonifico esattamente pari al 10% del prezzo offerto , come da avviso di vendita e ordinanza, 

-  unico offerente , che presta cauzione correttamente di € 10.000 e deposita tempestivamente offerta tramite Pvp con un mero errore di digitazione : prezzo offerto pari a € 10.000 invece di € 100.000 , digitando uno "zero" in meno

- il delegato non valida l'offerta, non procede alla aggiudicazione  all'unico offerente che esclude dalla gara e dichiara deserto l'esperimento di vendita con rinvio al successivo esperimento con prezzo ridotto del 25%

Quindi anche se il professionista ha compreso l'errore di digitazione e  poteva ammettere l’offerente al prosieguo delle operazioni laddove il contenuto dell’offerta era  ricostruibile con ragionevole e sufficiente certezza, in effetti con  una semplice operazione matematica ha  determinato  il controvalore del  prezzo offerto, esattamente pari a 10 volte la cauzione prestata corretamente nella misura del 10% del prezzo minimo, cioè pari a €100.000,  nonostante tutto ciò il professionista ha   invalidato l'offerta.

Come comportarsi?

Grazie 

 

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robertomartignone pubblicato 08 dicembre 2021

Partecipi alla prossima asta , altre soluzioni non esistono , capita molto spesso . Può fare istanza al GE ma non otterrà alcunchè . Attenda l ' opinione dell ' esperto del forum .

savio pubblicato 08 dicembre 2021

Ringrazio, in attesa del  parere del gestore del forum ,  segnalo inoltre che  in uno studio del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO circa le esecuzioni forzate  ed i relativi  vizi nella fase dell’offerta, leggo un caso simile, ma non sovrapponibile, perchè nel caso da me rappresentato non vi è una mancanza di espressione della volontà di offrire, infatti il prezzo offerto, seppur errato, è stato indicato nell'offerta telematica con uno zero in meno, vi è  in realtà un errore di digitazione o se vogliamo definirlo in altro modo possiamo definirlo un errore di calcolo, anche se la definizione è meno aderente alla realtà, comunque  il caso descritto del notariato è il seguente  : " iii) offerta corredata da congrua cauzione senza indicazione del prezzo offerto: è accaduto nella prassi che l’offerente, pur determinando la cauzione nella corretta aliquota del prezzo offerto stabilita dal Giudice, omettesse di indicare l’importo concretamente offerto. In questo caso l’offerente sosteneva che l’importo dell’offerta dovesse determinarsi, con un semplice calcolo matematico, partendo dall’importo della cauzione. E’ invece da ritenersi che, in questo caso, l’offerta sia irregolare. Invero, ai sensi dell’art. 576 c.p.c., l’offerente deve indicare il prezzo offerto e anche qualora la cauzione offerta fosse calcolata, secondo la aliquota stabilita dal Giudice, sul prezzo base d’asta, deve ritenersi che l’offerta non sia regolare, atteso che, a norma di legge, l’errore di calcolo va corretto, ma nel caso in esame non ci si trova dinanzi ad un errore di calcolo, bensì ad una mancanza di espressione della volontà "   DOMANDA 1-  leggo."atteso che, a norma di legge, l’errore di calcolo va corretto" Vi risulta quanto scrive il Notariato e che vi sia previsione legislativa che così recita? quale norma lo prevederebbe?   DOMANDA 2-  il caso di invalidità dell'offerta  e le successive  considerazioni  evidenziate dal notariato sono rappresentate  in qualche sentenza? quale?   DOMANDA 3- , quindi se l'errore di calcolo va corretto a norma di legge, si può sostenere che a norma di legge l'offerta va ritenuta valida?   Grazie 

robertomartignone pubblicato 09 dicembre 2021

Come Le ho scritto attenda il parere dell ' esperto del forum . Da mia esperienza di anni nel settore Le dico che l ' immobile  non Le sarà aggiudicato e che dovrà partecipare al prossimo esperimento . Capisco il disappunto se non è convinto faccia istanza al GE . 

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

Meno scontata in dottrina è la questione della validità dell’offerta che non contiene l’indicazione del prezzo offerto o indica un prezzo errato.

Secondo taluni una offerta così presentata sarebbe comunque valida poiché il prezzo offerto è ricavabile con precisione dall’importo della cauzione. Altri ritengono che la mancata o errata indicazione del prezzo impedisce la verifica della congruità della cauzione, con la conseguenza che l’offerta deve essere esclusa.

Probabilmente la soluzione deve essere ricercata attraverso una analisi, da compiersi caso per caso, della singola offerta, che potrebbe essere mantenuta valida quando, ad esempio, l’offerente pur non indicando il prezzo offerto dichiari di versare una cauzione per un importo pari ad una certa percentuale dello stesso.

savy pubblicato 12 dicembre 2021

Grazie della risposta , esatto nel caso di specie l'offerente non ha indicato l'aliquota della cauzione perché pvp non permette l'inserimento nel modulo telematico ma evidenzio nuovamente che sia in avviso di vendita che in ordinanza è prevista una cauzione pari al 10% , ribadisco PARI AL 10% , a differenza di quanto accade con molti altri avvisi di vendita dove la cauzione deve essere ALMENO PARI AL 10%. Per cui il prezzo offerto è matematicamente accertabile dall' importo della cauzione correttamente prestata, siete d'accordo? Ritenete quindi che il reclamo potrà avere qualche probabilità di successo? Grazie

inexecutivis pubblicato 12 dicembre 2021

Difficile dare una risposta.

Ribadiamo che non ci sono orientamenti uniformi sul punto e che tutto si giocas ul piano del bilanciamento tra esigenze di certzza della vendita ed esigenze di tutela degli offerenti.

savy pubblicato 12 dicembre 2021

Un solo offerente che ha confermato l'errore di digitazione.......

savy pubblicato 12 dicembre 2021

Quindi la tutela degli offerenti , si riduce alla tutela dell'unico offerente escluso, non ci sono altri offerenti che potrebbero dogliarsi, la certezza della vendita si avrebbe nel caso l'offerta in questione venisse validata.

La scelta del professionista tra l'altro sarebbe anche in contrasto con le linee guida del Csm che prevedono   di e fficienza, efficacia e rapidità, in modo da conseguire il massimo ricavato  nel più breve tempo possibile.

Al contrario la certezza di tempistiche brevi e la certezza di risultato con un nuovo tentativo verrebbero meno anche in virtù della fase pandemica che viviamo, inoltre con un nuovo esperimento a prezzi ridotti del 25%, con i costi della procedura che lievitano, il risultato economico potrebbe essere inferiore all'attuale.....

robertomartignone pubblicato 12 dicembre 2021

Non è cosi' . Il Delegato proprio per tutelare la procedura ed agendo in un ambito ampiamente " discrezionale " non può tenere valide offerte formalmente errate , ergo capisco il Suo ragionamento ma non è corretto , nel caso faccia istanza al GE come le ho scritto e vedrà il risultato . Aggiungo che le linee guida del CSM qui non c ' entrano assolutamente .

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2021

Comprendiamo le ragioni espresse dall'utente savy ma osserviamo che il rigore nelle procedure esecutive (rigore che nel caso prospettato potrebbe condurre ad escludere l'offerta) serve pr evitare che, nel nome della rapidità e della tutela degli offerenti, si presti involontariamente il fianco a condotte distorsive. Con questo non vogliamo dire che l'offerta, nel caso di specie, sia certamente da escludere, ma non ci sentiamo nemmeno di affermare, all'opposto, che essa sia certamente valida.

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