offerta senza incanto

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  • Ultimo messaggio 19 febbraio 2021
romina7053 pubblicato 30 maggio 2018

Può un soggetto diverso dall'offerente depositare le buste di un'offerta senza incanto per conto dell'offerente e senza essere munito di qualsivoglia delega? Qualora il delegato non ravvisasse il vizio e aggiudicasse comunque il bene all'offerente (offerente presente personalmente all'udienza), l'aggiudicazione potrebbe essere invalidata?

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gaetanopilato74 pubblicato 31 maggio 2018

l'aggiudicazione sarà assolutamente valida, dal momento che non è previsto alcuna necessità di delega scritta per presentare l'offerta. la presenza personale dell'offerente è ciò che conta.

 

rossanogia78 pubblicato 31 maggio 2018

 

In questo caso colui che ha depositato l'offerta per conto di un altro ha agito in qualità di "nuncius".

In diritto, il nuncius (o nunciomesso) è colui che riporta per conto di un altro soggetto una dichiarazione. In nessun modo interagisce con i terzi, semplicemente riporta la volontà di un altro soggetto.

Ritengo che il deposito non debba considerarsi invalido per mancanza di delega scritta.

La Cassazione in un caso analogo ha affermato che

 

"In tema di produzione di atti e documenti, l'attività materiale del deposito di atti nella cancelleria degli uffici giudiziari non deve essere necessariamente compiuta dal difensore o dalla parte che stia in giudizio personalmente, potendo essere delegata a un loro nuncius. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la ordinanza con cui il giudice di pace, senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, avverso l'ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, perché presentata «da persona estranea al ricorso e non personalmente con consegna in cancelleria»).Cassazione civile, sez. II, 13/12/2006, n. 26737

 

inexecutivis pubblicato 02 giugno 2018

La risposta alla domanda formulata si rinviene nell’art. 571 c.p.c., dalla cui lettura emerge, chiaramente, la distinzione tra “presentatore” ed “offerente”.

L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare.

Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Questo soggetto non deve essere munito di procura speciale, poiché non formula nessuna offerta di acquisto in nome e per conto, ma semplicemente provvede al materiale deposito di una busta in cancelleria.

Aggiungiamo, inoltre, che il carattere della irrevocabilità dell’offerta, sancito dal medesimo art. 571 e la disciplina contenuta nei successivi art. 572 e 573, che disciplinano lo svolgimento della vendita distinguendo il caso in cui sia stata formulata una sola offerta di acquisto da quello in cui vi siano più offerte, implicano che all’aggiudicazione il Giudice (o il professionista delegato) provvede anche se l’offerente è assente.

Dobbiamo infine osservare che la distinzione tra presentatore ed offerente diviene, per così dire, più sfumata nella vendita telematica, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale D.M. 26/02/2015, n. 32 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile)  prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.

Infatti, l’art. 12 comma 4 dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta elettronica equivale al sottoscrittore dell’offerta.

Al contrario, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l’offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell’offerta sia intestata al sottoscrittore della medesima.

poqwe50 pubblicato 25 novembre 2019

Vi sono pero' alcuni Tribunali che richiedono espressamente che l'offerta telematica , firmata digitalmente  dall'offerente, sia trasmessa  con pec intestata al medesimo, impedendo in tal modo la possibilita' di poter ulizzare qualsiasi altra pec, in contrasto con il chiaro dettatto normativo.  Cosa succede in tali casi? L'offerta  inviata con altra pec viene dichiarata inammissibile? Ci sono rimedi al riguardo? A mio giudizio la ratio della norma in questione  è quella di consentire la maggiore partecipazione possibile alle aste telematiche,considerato  anche il basso livello di conoscenze  digitali di parte  dei potenziali partecipanti. In questo modo si favorisce la platea di partecipanti che usano le aste per fini  speculativi,  ovvero si obbliga  l'offerente a fare  ricorso alla procura speciale conferita ad avvocati, con ulteriori oneri legali e notarili  che non tutti sono disposti a sostenere.  Non si comprende la ragione di tale atteggiamento  ostruzionistico nei confronti della figura del presentatore non offerente. Ho letto in vari studi che ammettendo la possibilita'di utilizzare un presentatore, questi potrebbe   violare la segretezza dell'offerta . A parte il fatto che anche un avvocato, ancorche' munito di  procura speciale , potrebbe violare le regole deontologiche  e fare altrettanto, credo  pero' ,per evitare problematiche di questo tipo, sarebbe sufficiente che nell'avviso si disponesse che il presentatore puo' redigere  l'offerta solo per un offerente, come di fatto alcuni tribunali hanno previsto .Fermo restando che il rapporto tra offerente e presentatore è spessissimo contrattualizzato. Emarginare tale figura sembra essere un notevole passo indietro rispetto ai principi ispiratori della riforma.

 

 

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2019

La scelta, praticata da alcuni tribunali, di richiedere che pec di invio dell’offerta e sottoscrizione della medesima siano intestate allo stesso soggetto risponde a precise preoccupazioni.

Cerchiamo di spiegarne le ragioni.

L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

Nell’ordito normativo del codice di rito “presentatore” ed “offerente” sono figure chiaramente diverse. L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), anche per persona da nominare; presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente pur rimanendo figure distinte, in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto ministeriale (art. 12, commi 4 e 5) prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica attraverso la quale l’offerta viene presentata.

Il sistema così ricostruito non è privo di ricadute operative, delle quali è bene tener conto.

A mente dell’art. 16 “Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta” (che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta) “un invito a connettersi al proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla gara.

L’effetto di questa previsione è che ove l'offerta, sottoscritta digitalmente, sia stata inviata per il tramite di una pec non intestata al titolare della firma digitale, il soggetto invitato a partecipare, destinatario delle credenziali di accesso, potrebbe non essere lo stesso che ha sottoscritto l’offerta.

Che le credenziali siano inviate ad un soggetto potenzialmente diverso dall’offerente non è di per sé un problema. Invero, si tratta comunque dell’indirizzo pec che l’offerente ha consapevolmente indicato quale “domicilio telematico” cui riceverle, con la conseguenza egli non potrà dolersi di questa circostanza.

Piuttosto può accadere (e qui invece gli inconvenienti ed i rischi di turbativa potrebbero essere di non poco momento) che colui il quale, nella veste di presentatore, abbia depositato più offerte di acquisto da altri firmate digitalmente ed inviate con pec non identificativa, potrebbe materialmente partecipare alla gara per una pluralità di soggetti, ricevendo le credenziali di ciascuno di essi, eseguendo (o decidendo di non eseguire) rilanci che non risulterebbero formulati in nome e per conto degli offerenti, ma ad essi direttamente ascrivibili.

È chiaro dunque che di questa possibile dinamica occorre avere assoluta considerazione, e rispetto ad essa si pone in primo luogo un dubbio di qualificazione giuridica. Invero, pur essendo innegabile che il soggetto presentatore il quale agisca nell’interesse di una pluralità di offerenti, tutti portatori di interessi contrapposti in relazione al medesimo lotto posto in vendita, versa fatalmente in una condizione di conflitto di interessi, la sussunzione della vicenda nella cornice dell’art. 1394 c.c. non si coglie con immediatezza, poiché al suo approdo è possibile giungere solo attraverso un iter argomentativo di una certa articolazione.

Ed invero, a ben riflettere, nel momento in cui, a norma dell’art. 16, comma primo, d.m. 32/2015 le credenziali per la connessione al Portale del Gestore della vendita telematica e per la eventuale partecipazione alla gara sono trasmesse all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’invio della offerta, e nella medesima offerta indicato (così l’art. 12, comma 1, let. n) si ha che il regolamento, consentendo, attraverso l’utilizzo di quelle credenziali, di eseguire rilanci, li ritiene giuridicamente imputabili all’offerente come suoi propri.

Questa assimilazione deve tuttavia suscitare qualche perplessità, per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, (meglio noto come Codice dell'amministrazione digitale), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia di cui all’art. 2702 c.c., quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando sia stato formato, previa identificazione informatica del suo autore ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, con modalità tali da garantire, tra l’altro, “in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”. La norma, inoltre, precisa che “In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.

Ancora, va aggiunto che secondo quanto previsto dall’art. art. 61 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”, il solo strumento che può sostituire la firma elettronica avanzata è l’invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell’amministrazione digitale, vale a dire posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite dal d.p.c.m. 27 settembre 2012, e ciò sia attestato dal Gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (sulla pec identificativa si tornerà a breve).

Ed allora, se così è, il rilancio eseguito previo acceso al Portale attraverso le credenziali inviate su una pec non identificativa, vale a dire la pec eventualmente utilizzata per l’inoltro di una offerta firmata digitalmente, non ne assicura la riferibilità all’offerente, poiché il sistema non prevede alcun controllo volto a verificare che la pec a cui le credenziali sono trasmesse sia effettivamente intestata all’offerente, né il rilascio di una pec non identificativa, che pure fosse intestata formalmente all’offerente, richiede la previa identificazione del richiedente, trattandosi di vaglio necessario solo per le pec identificative.

La replica alle perplessità sin qui espresse potrebbe risiedere nella considerazione, apparentemente ineccepibile, per cui il soggetto che, a prescindere da chi redige l’offerta di acquisto (attraverso la compilazione del modulo informatico messo a disposizione del ministero), la sottoscrive digitalmente, la fa propria e quindi assume come a lui riferibile quel luogo “virtuale” rappresentato dalla pec presso cui intende ricevere le credenziali necessarie per la partecipazione, sicché le credenziali lì inviate si reputano giunte al destinatario analogamente a quanto avviene a proposito delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto ex art. 47 c.c..

Questo argomento certamente consentirebbe di salvare la tenuta del sistema sotto il profilo formale e tuttavia non può obliterarsi il dato empirico per cui è del tutto fisiologica l’ipotesi in cui il quisque de populo, rivolgendosi ad un presentatore “professionale” per la formulazione dell’offerta di acquisto, potrebbe non avere contezza dell’indirizzo che il presentatore indicherà quale luogo di ricezione delle credenziali di accesso, e comunque il sistema si presta certamente ad operazioni di turbativa da parte del presentatore seriale che, ad esempio, faccia mercimonio dei rilanci che può decidere di eseguire o non eseguire disponendo di più credenziali di accesso.

Ed allora, andando alla ricerca di soluzioni de iure condito, alcuni tribunali hanno compiuto la scelta di prevedere che firma digitale e pec di trasmissione siano intestate allo stesso soggetto. Altri, ancora, hanno introdotto la previsione di limitare ogni pec non identificativa ad una sola domanda.

poqwe50 pubblicato 04 dicembre 2019

La ringrazio per la estrema chiarezza con la quale ha risposto al mio quesito e che condivido in toto.

Tuttavia nella chiusa della risposta al quesito,  lei cita le  due diverse  soluzioni che molti tribunali hanno

adottato al riguardo.per evitare possibili turbative.

Ma quid iuris nel caso in cui un Tribunale non abbia indicato ne' l'uno ne' l'altro modo citato, ma  si sia 

limitato genericamente  a stabilire che l'offerta debba essere sottoscritta digitalmente dall'offerente e

trasmessa tramite pec, senza ulteriori specificazioni sulla appartenenza della stessa?

In buona sostanza , se viene presentata, nel terzo caso sopracitato,  un offerta tramite  la pec di un

presentatore e firmata digitalmente  dall'offerente, è da considerarsi  ammissibile,soprattutto nel caso in cui il

presentatore si limiti ad assicurare l'invio di una sola offerta e quindi sia esclusa senza possibilita' di dubbio

qualsiasi turbativa?

La ringrazio per la risposta .

Su questo aspetto ho interpellato un professionista delegato che ha emanato l'avviso  nei termini che le ho

citato, ma non sa darmi una risposta ne' in termini negativi ne' positivi.

 

 

 

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2019

Nella ipotesi da lei prospettata, a nostro avviso, non si pone un problema di ammissibilità dell'offerta, poichè essa sarebbe del tutto confrome al dm 32/2015.

Ciò in quanto il dm non prescrive alcunché a proposito del collegamento presentatore / offerente.

pmcarpentieri pubblicato 18 febbraio 2021

Può un soggetto diverso dall'offerente depositare le buste di un'offerta senza incanto per conto dell'offerente e senza essere munito di qualsivoglia delega? Qualora il delegato non ravvisasse il vizio e aggiudicasse comunque il bene all'offerente (offerente presente personalmente all'udienza), l'aggiudicazione potrebbe essere invalidata?

 

Oggi, 18.02/2021, presso il tribunale di Frosinone mi è stata invalidata l'offerta perchè depositata da una persona diversa dal presentatore o da un avvocato munito di procura speciale. Il delegato ha detto cher l'ordinanza, in questo caso, supera la norma. A me risulta assurdo, tanto che proporrò opposizione per la mancata accettazione dell'offerta.

inexecutivis pubblicato 19 febbraio 2021

l’ordinanza di vendita costituisce la lex specialis del procedimento liquidatorio, sicché le relative prescrizioni sono vincolanti (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570).

Dunque, se nell'ordinanza di vendita fosse prescrittoche anche il presentatore deve essere munito di procura speciale, è possibile che il reclamo sarà respinto.

Ci tenga informati!

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