Il quesito posto richiede una risposta articolata.
Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (emanato in attuazione dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c.,, il quale demanda ad un decreto ministeriale la individuazione delle "le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche), l'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero è messo a disposizione degli interessati da parte del Gestore della vendita telematica (quest'ultimo è un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero, cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) sul cui sito (lo stesso sul quale viene pubblicata la vendita) deve essere possibile cliccare il modulo "offerta telematica".
Una volta inseriti i dati ed i documenti necessari, il software consente la generazione dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Tale indirizzo (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) viene indivato sul “Manuale utente” cui si accede, dalla sezione “FAC” del PVP (portale delle vendite pubbliche), consultabile all'indirizzo https://pvp.giustizia.it/pvp/it/faq.page (si tratta di un indirizzo che, essendo dato, rende sostanzialmente carta straccia sia l’ultimo comma dell’art. 571 che l’art. 591-bis co. 1 c.p.c., nella parte in cui dispongono che le offerte devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione o nel luogo da questi indicato con l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita, ma si tratta di un inconveniente che può essere superato, com'è avvenuto nel caso di specie, riportando detto indirizzo nell'avviso di vendita).
La presentazione dell’offerta di acquisto si snoda attraverso sei passaggi.
Il primo, di sola lettura, identifica il lotto per il quale si intende partecipare.
Segue al secondo passaggio la indicazione delle generalità del presentatore, individuato in colui che materialmente compila l’offerta di acquisto, e della pec identificativa (art. 12, comma 4) o della pec (anche non identificativa) utilizzata trasmettere l'offerta (art. 12, comma 5) e per ricevere le comunicazioni previste dal regolamento e alla quale possono essere inviati i dati per il recupero offerta ed il pacchetto dell’offerta.
Nel terzo passaggio si devono inserire i dati di tutti gli offerenti, ove non coincidenti con il presentatore (nel qual caso è sufficiente spuntare un apposito campo).
Nel quarto passaggio vanno indicate le quote, espressione con cui si indica sia il tipo di diritto che si intende acquistare (proprietà, nuda proprietà, usufrutto) che la quota, intesa in termini quantitativi (1/1, ½, ecc.) del medesimo diritto.
Il quinto passaggio è dedicato ai dati dell’offerta in senso stretto: prezzo offerto, termine di versamento della cauzione e relativi estremi (bonifico bancario, carta di credito, fideiussione) e allegati indispensabili per la validità dell’offerta (es. copia della fideiussione se per la cauzione si è utilizzato tale mezzo, es. procura rilasciata dall’offerente al presentatore). Il formato ammesso è PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25MB.
Il sesto passaggio ha carattere riepilogativo: in esso vengono riportati tutti i dati relativi all’offerta telematica compilata.
A questo punto il presentatore può procedere in due modi.
A) confermare direttamente l’offerta, ed in tal caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria o alla pec, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata ed inoltre genera l’Hash associato all’offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale;
B) firmare digitalmente l’offerta, prima di confermarla.
A tal fine il presentatore dovrà scaricare il documento, firmarlo digitalmente con il proprio dispositivo - o farlo firmare dall’offerente se persona diversa - e ricaricarlo nel sistema. Anche in questo caso il sistema invia una mail alla posta ordinaria o alla pec, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata, ed inoltre genera l’Hash associato all’offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale.
Il procedimento si chiude in entrambi i casi con l’invio dell’offerta scaricata (che non dovrà essere aperta, pena la sua invalidazione) all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Tale indirizzo (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it).
Ai sensi dell’art. 14 del citato regolamento, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata, da parte del Gestore di posta elettronica certificata del Ministero, la ricevuta completa di avvenuta consegna. L'art. 14 del decreto ministeriale prosegue disponendo che l'offerta è automaticamente decifrata e trasmessa al gestore della vendita non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
Infine, ai sensi dell'art. 16, il giorno della gara, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il Gestore della vendita telematica invita gli offerenti a connettersi inviando loro una e-mail all'indirizzo pec indicato nell'offerta ed un SMS, nonché le credenziali di accesso, le quali sono lo strumento attraverso il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, viene identificato l'offerente (si tratta di previsione coerente rispetto alla previsione per cui quelle credenziali sono state inviate presso il luogo "virtuale" che l'offerente ha indicato come suo "domicilio speciale" nel momento in cui la ha indicato nella offerta di acquisto da lui stesso sottoscritta).
Così succintamente ricostruito l'orizzonte legislativo di riferimento, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è in primo luogo quello di recuperare messaggio pec generato dal gestore della pec del ministero, di ricevuta di consegna del messaggio alla casella pec del destinatario.
Sulla scorta di questo documento proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso il verbale di gara in cui si attesta la mancata presentazione dell’offerta, chiedendo al giudice di acquisire presso il Ministero della Giustizia, (cui è materialmente pervenuta l'offerta di acquisto) Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, il contenuto del messaggio inviato dall'offerente, unitamente agli allegati in esso presenti ed al documento testuale di cui all'art. 14, comma terzo, dm 32/2015 al fine di adottare i provvedimenti del caso (in questi termini Tribunale di Larino, 19 dicembre 2018 pubblicata sul nostro sito www.inexecutivis.it).