Buongiorno, vorrei sapere se è possibile fare un offerta di acquisto di un immobile fuori asta anche se la stessa è gia stata fissata.
Grazie
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile fare un offerta di acquisto di un immobile fuori asta anche se la stessa è gia stata fissata.
Grazie
A nostro avviso la risposta alla domanda formulata deve essere negativa.
Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.
È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.
Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.
Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.
A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e prospettare loro l'interesse ad acquistare.
In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura ai sensi dell’art. 629 c.p.c. (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).
Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).
L’unica strada percorribile è quella della rinuncia alla procedura ai sensi dell’art. 629 c.p.c., il quale dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”.
Bene, è tutto chiaro.
Grazie
intervengo nella discussione chiedendo:
- è necessario anche l'accordo con il debitore esecutato il quale dovrà presentarsi dal GE in tribunale insieme al notaio , al creditore procedente e all'acquirente ?
Si, certamente. E' necessario il consenso del debitore esecutato, che deve stipulare l'atto di vendita in favore del terzo, e deve prestare il consenso alla estinzione della procedura per rinuncia dei creditori.
Buongiorno, ho fatto un offerta direttamente al curatore senza partecipare all'asta.
L'asta è andata deserta, volevo sapere se adesso si terrà conto della mia offerta.
Grazie
In ordine alla possibilità che vengano depositate offerte di acquisto al di fuori dello svolgimento della vendita, riteniamo che la risposta vari a seconda del tipo di procedimento di vendita che il curatore, in base alle previsioni contenute nel programma di liquidazione (predisposto dal curatore, approvato dal comitato dei creditori e trasmesso dal Giudice dell’esecuzione che autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi ai sensi dell’art. 104 ter l.fall.).
Invero, il programma di liquidazione potrebbe prevedere che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile. Si tratta di una novità introdotta nel sistema fallimentare dal d.lgs n. 5/2006 il quale ha “deformalizzato” le vendite fallimentari, liberandole dall’obbligo di osservanza delle norme del codice di procedura civile (obbligo che prima della riforma costituiva un paradigma delle vendite fallimentari), imponendo comunque che siano osservati tre parametri di fondo:
l’adozione di procedure competitive;
il valore di stima come base di partenza della vendita;
la garanzia di massima informazione e partecipazione degli interessati per il tramite di adeguate forme di pubblicità.
La procedura competitiva è quella nella quale l’aggiudicatario viene selezionato attraverso una “competizione”, appunto, tra gli offerenti, competizione che taluna dottrina ritiene doversi svolgere attraverso una vera e propria “gara”, tendente al conseguimento del più alto prezzo possibile.
In questo caso offerte di acquisto presentate al di fuori del procedimento di vendita potrebbero essere valutate dal curatore.
Diverso è il caso in cui il programma di liquidazione abbia previsto che “le vendite … vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
In questo caso una offerta di acquisto presentata fuori termine non verrà tenuta in considerazione.