offerta migliorativa modalità di aggiudicazione assegnazione bene

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  • Ultimo messaggio 09 gennaio 2022
tarzan pubblicato 09 gennaio 2022

Buongiorno a tutti

ho una domanda da fare;

ho partecipato ad una gara telematica modalità asincrona tramite un sito di vendite giudiziarie seguendo l'avviso di gara.

Mi sono iscritto alla gara versando la cauzione necessaria per essere abilitato quale offerente .Ho partecipato alla gara  vista la presenza di altre offerte il prezzo è salito. A fine gara ho ricevuto comunicazione di aggiudicazione e di dover peferzionare l'aggiudicazione versando la somma entro 72 ore, cosa che ho fatto subito.

Dopo qualche giorno ricevo comunicazione con indicazione di nome e recapito del custode per accordare il ritiro della merce.Con la stessa comunicazione ho ricevuto anche fattura relativa al pagamento del bene da me effettuato.

Ho contattato il custode che si è negato piu volte e dopo vari solleciti mi ha ricontattato informandomi di essere impossibilitato alla consegna del bene per motivi personali.

Ho ricontattato l'ente che si occupava della vendita che si è espresso di voler sollecitare il custode in merito alla consegna della merce da me aggiudicata.

da qui avvengono accadimenti presumibilmente anomali:

ricevo  comunicazione dall'ente incaricato alla vendita in merito ad una presunta ricezione di un offerta migliorativa con sospensione dell'aggiudicazione senza ricevere altre informazioni . 

noto  fin da subito una incompatibilità tra la comunicazione di sospensione di aggiudicazione e le modalità di gara espresse sull'avviso e sul sito di vendite che ho dovuto accettare in fase di partecipazione alla gara.

L'unico riferimento di legge presente sull'avviso è l'art 108 c.1 l.f. ma non è menzionato da nessuna parte che fosse possibile ricevere offerte migliorative.

a distanza di quasi un mese non ho ricevuto ne la nota di credito per la fattura ne il rimborso  della somma versara ma sul sito è stata indetta  un altra gara con il prezzo di partenza  dell'offerta migliorativa.

i miei dubbi sono :

o il curatore / giudice non poteva accettare offerte migliorative in quanto non era presente nell'avviso e nel sito della vendita oppure l'ente incaricato della vendita doveva aspettare 10 giorni prima di inviare fattura e informazioni per il ritiro.

da tenere presente che l'asta è andata deserta per ben 4 volte dal valore di perizia,

è stata superata sia l'offerta minima che la base d'asta ; quindi la sospensione della gara per offerte troppo basse non può essere applicato.

avevo incarico un azienda (incarico scritto con somma pattuita) per far ritirare il bene (momentaneamente sospeso il lavoro) e ho un contratto di vendita  della merce aggiudicata (contratto scritto e acconto ricevuto) e ho paura di perdere altro tempo ma soprattuto soldi..

potete aiutarmi a risolvere il problema?? 

grazie a chi risponderà

saluti un cittadino 

 

inexecutivis pubblicato 09 gennaio 2022

Dal tenore della domanda ricaviamo il convincimento che si sia trattato di una vendita di beni mobili compiutasi in seno ad un fallimento.

Se così fosse, osserviamo quanto segue.

Ai sensi dell’art. 107, comma quarto, l.fall., (come riformato dall'art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169) “Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

A proposito di questa norma va detto in primo luogo che essa, secondo un recente arresto della Corte di Cassazione, trova applicazione solo laddove il programma di liquidazione preveda (come nel caso prospettato nella domanda) che alla vendita dei beni debba procedersi mediante procedure competitive, ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre laddove sia stato operato il rinvio alle norme del codice di procedura civile (art. 107, comma 2, l.fall.) questa disposizione non può operare (Cass. Sez. 1 11.4.2018, n. 9017).

Quindi, nelle vendite competitive, secondo la giurisprudenza la norma, “nello stabilire che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce per ciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell'effettiva convenienza della sospensione (e del conseguente, necessario, rinnovo della procedura adottata per la liquidazione dei beni), che non si basa su di un mero calcolo matematico, ma ben può sorreggersi sulla considerazione di elementi di natura non strettamente economica (quale, nella specie, l'opportunità di procedere ad una rapida chiusura della procedura fallimentare), con la conseguenza che, ove non appaia fondato su presupposti palesemente errati o su motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie, si sottrae al sindacato giurisdizionale. (Cass. Sez. 6 - 1, 05/03/2014, n. 5203).

Nel caso prospettato dalla domanda l'offerta migliorantiva, ance se in teoria ne ricorressero i presupposti, non può essere ormai più accettata perchè con il versamento del prezzo la proprietà si è ormai trasferita in capo all'aggiudicatario (Cass. n. 25329 del 25/10/2017; Cass. n. 5466 del 18/06/1997).

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