inexecutivis
pubblicato
12 aprile 2021
A norma dell’art. 12 comma 3 del d.m. 32/2015 l’offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del medesimo decreto.
Il successivo art. 13, comma 1, prevede poi che essa, unitamente ai documenti allegati, è inviata a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it), e a norma dell’art. 14 “si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.
Se dunque questa ricevuta è stata generata tempestivamente e tuttavia l’offerta giunta al ministero non è stata posta a disposizione del professionista delegato per il tramite del gestore della vendita, non resta che reclamare il verbale con cui l’asta è stata dichiarata deserta a norma dell’art. 591-ter c.p.c..
Questa norma dispone infatti che “Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies”.
è chiaro che al reclamo andrà allegata la predetta ricevuta, ed eventualmente le due ricevute precedenti, vale a dire quella con la quale il proprio gestore di pec avvisa di aver ricevuto il messaggio e quella con cui lo stesso gestore di pec avvisa di aver girato il messaggio al gestore pec del ministero.