Offerta inefficace

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  • Ultimo messaggio 20 febbraio 2020
savy pubblicato 29 gennaio 2020

Buongiorno Nella pubblicità legale, nell'avviso di vendita ed anche nell'ordinanza di delega è previsto quale termine ultimo per il deposito delle offerte :" entro le ore 12 di due giorni prima di quello della gara". Solo nell'avviso di vendita è previsto inoltre :" che il termine per la presentazione delle offerte è quello delle ore 12 del giorno immediatamente precedente l'eventuale gara qualora la data presentazione dell'offerta cada in un giorno festivo o di sabato". Sono corrette tali previsioni? Un offerente che in assenza di alternative depositerà solo entro le ore 12 di giovedì 30 gennaio 2020, giorno antecedente la gara, si troverà di fronte ad una esclusione legittima qualora l'offerta verrà considerata inefficace perché presentata oltre il termine previsto delle ore 12 di mercoledì 29 gennaio 2020 ? Quali rimedi avrà di fronte all'eventuale esclusione dalla gara?

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savy pubblicato 29 gennaio 2020

Nel dispositivo dell'art. 569 Codice di procedura civile, leggiamo quanto segue: " Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573". Quindi è legittimato un giudice a fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro 2 giorni dalla vendita?

inexecutivis pubblicato 01 febbraio 2020

La previsione contenuta nell’ordinanza di vendita è corretta poiché è assolutamente pacifico in dottrina che il termine previsto sia derogabile dal giudice, e che esso trovi applicazione solo quando non l’ordinanza di vendita non contenga disposizioni diverse.

Illegittima ci sembra, invece, la previsione contenuta nell’avviso di vendita, poiché difforme dalla prescrizioni contenute nell’ordinanza. Ergo, una offerta presentata conformemente alla prescrizioni dell’avviso ma difforme rispetto a quelle dell’ordinanza è inammissibile.

Del resto l’art. 571 è chiaro nel prevedere che l’offerta è tardiva se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita.

Quanto ai rimedi, tutto ruota intorno al concetto di riconoscibilità. Poiché infatti ordinanza ed avviso sono stati entrambi pubblicati, potrebbe dirsi che l’errore era facilmente riconoscibile e dunque inidoneo a generare in capo all’offerente il legittimo affidamento circa la validità di una offerta depositata nel (diverso) termine indicato nell’avviso di vendita rispetto a quanto previsto nell’ordinanza.

savy pubblicato 09 febbraio 2020

Grazie per la cortese risposta, mi permetto sottolineare, scusandomi in anticipo per eventuali errori di lettura / interpretazione, che da una ricerca in rete l'articolo 571 cpc non sembrerebbe affermare quanto da Voi evidenziato:" Del resto l’art. 571 è chiaro nel prevedere che l’offerta è tardiva se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita." In particolare dalla ricerca in rete l'art. 571 prevederebbe salvo errori che :"L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto disp. att. 86." E come evidenziato più sopra l'art. 569 cpc terzo comma non lascia alcuna discrezionalità al GE in relazione al termine per il deposito delle offerte che dovrebbe essere fissato nel giorno antecedente a quello dell'esame delle offerte e dell'eventuale gara, ecco uno stralcio del art. 569 cpc :" il GE con ordinanza di vendita ...... fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573". Per cui dalla lettura interpretazione appena evidenziata l'articolo 571 non definirebbe un'offerta inefficace o tardiva un'offerta depositata oltre il termine fissato in ordinanza di vendita, ma prevede che un'offerta e' inefficace se depositata oltre il termine previsto dall' articolo 569 cioè il giorno antecedente l'esame delle offerte e l'eventuale gara , senza lasciare alcuna discrezionalità al giudice nel fissare il termine per deposito offerte. Quindi la discrezionalita' cui fate riferimento che permetterebbe al GE di fissare nell'ordinanza di vendita un termine per il deposito delle offerte diverso da quanto dettato dall'art. 569 da dove viene ricavata?

inexecutivis pubblicato 14 febbraio 2020

Non condividiamo la lettura del dato normativo che viene proposta.

Come detto, tutti gli studiosi che si sono occupati dell’art. 569 sono concordi nel ritenere che il termine previsto dall’art 569 per la presentazione delle offerte di acquisto e per l’apertura delle buste può essere derogato dal giudice con l’ordinanza di vendita.

Ciò che non può essere derogato è il principio, di cui all’art. 571 c.p.c., per cui l’offerta è tardiva se perviene oltre il termine fissato con l’ordinanza di vendita.

savy pubblicato 15 febbraio 2020

Grazie per la Vs disponibilità e la Vs professionalità

inexecutivis pubblicato 20 febbraio 2020

grazie a lei!

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