Può un creditore presentare istanza di assegnazione e nel contempo depositare un’offerta per partecipare alla gara?
Può un creditore presentare istanza di assegnazione e nel contempo depositare un’offerta per partecipare alla gara?
Certamente si.
È tuttavia evidente che le due istanze potrebbero entrare il conflitto, ed il creditore/offerente non è in grado di decidere di avvalersi dell’una o dell’altra.
Conduce a questa conclusione la lettura degli artt. 588, 589, 571, 572 e 573 c.p.c.
L’art. 588 c.p.c. dispone infatti che ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.
A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.
I rapporti tra l'istanza di assegnazione e le offerte di acquisto sono poi disciplinati dagli artt. 588, 572 e 573 c.p.c.
Dalla lettura di queste due norme si ricava la seguente disciplina, che distingue a seconda del fatto che sia stata presentata una sola offerta o una pluralità di offerte.
Offerta unica:
Se l’offerta è pari o superiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, la stessa è senz’altro accolta;
Se invece l’offerta è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può procedere all’aggiudicazione quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione.
pluralità di offerte:
In questo caso, se il prezzo raggiunto all’esito della gara (o in assenza di gara) è inferiore al prezzo base e vi sono istanze di assegnazione, il Giudice non aggiudicherà ma assegnerà il bene.
Dunque se si raggiunge un prezzo almeno pari a quello del prezzo base, il bene verrà aggiudicato all'offerente, a prescindere dal valore per cui si chiede l'assegnazione, poiché gli artt. 588, 572 e 573 prevedono quale presupposto dell'assegnazione il mancato raggiungimento del prezzo base, e per converso il diritto del miglior offerente all'aggiudicazione tutte le volte in cui la sua offerta sia almeno pari al prezzo base.
Detto questo, dobbiamo citare, per completezza, un precedente giurisprudenziale (trib. Udine, 15.7.2017) che, in difformità rispetto a quanto da noi sostenuto ha ritenuto che tra una istanza di assegnazione ed una offerta di acquisto debba prevalere quella formulata per un importo superiore.
La scelta, evidentemente dettata dall'esigenza di massimizzare il risultato della vendita, ci sembra urti contro il dato letterale delle norme sopra richiamate (ed in effetti la decisione non è stata positivamente commentata dalla dottrina), poiché il superamento del prezzo base cristallizza in capo al miglior offerente il diritto all'aggiudicazione.
Del resto, si è aggiunto, l'istituto dell'assegnazione e quello dell’offerta sono diversi (in primo luogo per la cauzione) e pertanto non possono essere posti in competizione più di quanto non faccia espressamente il legislatore, né questa scelta è lesiva degli interessi del creditore, il quale può scegliere liberamente se formulare un’istanza di assegnazione, subendo il relativo regime, o presentare un’offerta.